TAR Marche Sez. I n. 614 del 3 novembre 2016
Ambiente in genere.VIA successiva al progetto definitivo ma anteriore al progetto esecutivo
Non si deve ritenere illegittima l’approvazione di un progetto qualora sia ancora possibile la successiva sottoposizione di esso alla verifica di assoggettabilità a VIA - che quindi andrà ad incidere sul progetto esecutivo -, poiché in tal modo vengono rispettate sia le esigenze acceleratorie del procedimento di approvazione, già insite nella scelta di procedere attraverso la conferenza dei servizi, sia quelle di tutelare le prerogative delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente. Pertanto, ove la suddetta verifica si rendesse necessaria in ragione della tipologia progettuale, è ancora possibile, nonostante l’avvenuta approvazione del progetto definitivo dell’opera, il completo adeguamento di esso alle ragioni dell’autorità preposta alla tutela ambientale che intervenga nelle successive fasi, purché, in ogni caso, ciò avvenga prima dell’approvazione del progetto esecutivo.
Pubblicato il 03/11/2016
N. 00614/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Procaccini Orlando e Procaccini Mosè, in proprio e quale rappresentante della Società Procaccini Raffaele s.n.c., rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Raffaela Mazzi, C.F. MZZMRF59E48G453Q, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
contro
RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Vernola, C.F. VRNMCL61C04A662B, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
RFI - Direzione Investimenti, Programma Soppressione P.L. e Risanamento Acustico, Regione Marche - Dirigente Responsabile del Servizio Infrastrutture e Trasporti, Autorità di Bacino delle Marche, Provincia di Pesaro e Urbino - Dirigente del Servizio n. 6, Ministero della Difesa - Comando Logistico dell’Esercito - Ufficio Movimenti e Trasporti, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, Soprintendenza per i Beni Storico, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) delle Marche - Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Area Vasta 1 Fano, ANAS s.p.a. - Compartimento della Viabilità per la Regione Marche, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, non costituiti in giudizio;
Comune di Mondolfo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, C.F. CLNLRT69L18A271E, con domicilio eletto presso Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria, 7;
Comune di Mondolfo - Responsabile V Settore LLPP/Progettazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Aldorisio, C.F. LDRLSN82M06C357G, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale De Bellis, C.F. DBLPQL57D07A271W, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, C.F. RMNMBT69E42B160R, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- della determinazione motivata di conclusione del procedimento di approvazione del progetto definitivo che prevede la soppressione di n. 1 passaggio a livello al km. 160+423 della linea ferroviaria Bologna-Lecce in Comune di Mondolfo, adottata in data 18.3.2015 dalla conferenza di servizi indetta da RFI, e tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, come meglio precisati nell’epigrafe del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
relativamente ai motivi aggiunti:
- della D.C.C. del Comune di Mondolfo n. 39 del 24/6/2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RFI - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato, del Comune di Mondolfo, del Responsabile del V Settore LLPP/Progettazione del Comune di Mondolfo, della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2016 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti assumono di essere proprietari dell’area e della struttura del campeggio denominato Camping Club Cesano, con annesso ristorante, sito in Marotta di Mondolfo, in prossimità del sottopasso carrabile al km 172+308, su via Ugo Foscolo.
Nella spiegata qualità, con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto vari profili; in particolare, ne sostengono la lesività poiché, a loro dire, la realizzazione del nuovo sottopasso con gli stessi approvata comporterebbe una interclusione dell’area di loro proprietà, dove insiste l’attività di camping dagli stessi esercitata.
Nello specifico, con il ricorso introduttivo deducono, in sintesi, le seguenti censure:
- violazione dell’art. 11, comma 2, del DPR n. 327/2001;
- violazione dell’art. 9 delle NTA del PAI Marche ed eccesso di potere sotto distinti profili;
- violazione dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto altri profili;
- eccesso di potere per incompetenza della Giunta ad approvare il progetto definitivo;
- violazione degli artt. 32, 60 e 63 bis e ter del PPAR regionale, omessa verifica di compatibilità ambientale e omessa sottoposizione a VIA;
- eccesso di potere sotto ulteriori plurimi profili, anche in relazione all’erronea applicazione della legge regionale n. 3/2012 e alla violazione degli artt. 41 e 42 Cost..
Con il primo atto di motivi aggiunti essi lamentano, altresì, la violazione dell’art. 142 del codice dei beni culturali, la carenza di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà e l’illogicità manifesta, la violazione del principio di contestualità della conferenza di servizi.
Con il secondo atto di motivi aggiunti gli stessi impugnano anche la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Mondolfo n. 39 del 24.6.2015, censurandone l’illegittimità per violazione, in particolare, degli artt. 10 e 19, comma 3, del DPR n. 327/2001 e dell’art. 42 Cost., nonché per violazione dei principi in materia di ratifica e sanatoria degli atti amministrativi, per omessa e carente motivazione e per violazione dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., il Comune di Mondolfo, il Responsabile del V Settore LLPP/Progettazione del medesimo Comune, la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
In via preliminare, le parti resistenti hanno sollevato diverse eccezioni di inammissibilità dei gravami in relazione alle seguenti questioni:
- difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo alla pretesa sostanziale fatta valere dai ricorrenti, sul rilievo che gli asseriti danni da interclusione dell’area dai medesimi lamentati potrebbero essere risarciti sotto forma di indennizzo da esproprio e l’eventuale incongruità della relativa indennità dovrebbe essere oggetto di opposizione alla stima innanzi al giudice ordinario;
- il ricorso è stato proposto cumulativamente avverso atti aventi natura diversa;
- difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sotto diversi profili e, in particolare, in relazione al fatto che le opere assentite con gli atti impugnati, rispetto ai quali i danni lamentati sono stati prospettati solo in via eventuale, non impediranno l’esercizio della loro attività commerciale;
- tardività con riguardo all’impugnazione dei diversi pareri resi dalle competenti autorità nel corso del procedimento.
Nel merito, i resistenti chiedono il rigetto dei gravami per infondatezza.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti da esso adottati.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2016, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
II. Occorre innanzitutto disattendere l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con la presente controversia, infatti, i ricorrenti impugnano provvedimenti amministrativi e si dolgono del non corretto esercizio del potere in relazione all’iter di approvazione del progetto proposto da RFI per la realizzazione del sottopasso in questione. Deve quindi escludersi che essi lamentino – in via principale – la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere in carenza assoluta del potere dell’amministrazione. Va rilevato altresì che il ricorso in esame, neppure sotto forma di petitum sostanziale, risulta diretto ad ottenere il riconoscimento di diritti soggettivi in punto di indennità di esproprio o di risarcimento dei danni conseguenti alla costruzione dell’opera pubblica di cui trattasi.
II.1. Reputa, invece, il Collegio di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, nonché dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in ragione dell’infondatezza dei gravami nel merito.
III. Le censure contenute nel ricorso introduttivo sono infondate per le seguenti ragioni.
1 - Non trova condivisione il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione delle modalità di comunicazione dell’avvio del procedimento dettate dall’art. 11, commi 1 e 2, del DPR n. 327/2011.
Ad avviso del Collegio, correttamente RFI ha proceduto mediante pubblico avviso alla comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto del numero dei soggetti destinatari, che è tale da richiedere detta modalità di comunicazione. A nulla rileva, infatti, che la quantità dei soggetti coinvolti sia stata determinata dall’inserimento, nelle tavole di progetto, di un frustolo di terreno di pochi metri quadrati ed appartenente a molti comproprietari; ciò che invece rileva è il fatto che tale area, in mancanza di prova contraria, risulta essere interessata dalla realizzazione dell’intervento, sicché, a prescindere dall’estensione di essa e trattandosi di proprietà condominiale, legittimati a ricevere la comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 11 citato sono i singoli comproprietari.
Inoltre, è stata smentita per tabulas la mancanza della pubblicazione dell’avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale (vedi, sul punto, documenti da 19 a 23 allegati alla memoria di costituzione di RFI depositata il 17 luglio 2015).
In ogni caso, poiché lo scopo della comunicazione, seppur semplificata nella forma e nel numero, è quello dell’effettiva conoscenza, in modo che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva, nel caso in esame detto scopo risulta essere stato raggiunto, atteso che, dalla documentazione versata in atti, emerge che i ricorrenti sono stati messi nella condizione di partecipare al procedimento e vi hanno preso parte sin da subito (tanto che le censure sollevate non sono volte a far valere la mancata partecipazione, quanto piuttosto il mancato rispetto della forma richiesta per la comunicazione).
2 – Prima di passare all’esame delle doglianze contenute nel secondo motivo giovano talune precisazioni.
- L’intervento in questione rientra tra quelli consentiti ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. i) delle NTA del PAI regionale, trattandosi di una infrastruttura viaria ad interesse pubblico;
- la disposizione citata non esclude tout court la fattibilità dell’opera, ma la subordina alla previa comunicazione all’Autorità di bacino, nonché ad uno studio preliminare del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità dell’intervento con la pericolosità dell’area, previo parere vincolante dell’Autorità idraulica competente;
- dalla cartografia e dagli elaborati progettuali versati in atti emerge che detto intervento, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, ricade solo in parte - e non del tutto - in zona ad elevato rischio di esondazione, ossia quella perimetrata come R4;
- i provvedimenti oggetto di contestazione attengono alla fase dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera.
Ciò posto, il Collegio reputa il motivo in esame infondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Il progetto è stato sottoposto alla Provincia di Pesaro e Urbino nella sua veste di Autorità idraulica competente, che ha espresso il proprio parere vincolante (favorevole con prescrizioni), con nota prot. Class. 018-8 Fasc. 2/2015 dell’11.3.2015. Detto parere, redatto all’esito dell’esame di numerosi allegati progettuali involgenti vari aspetti (sicurezza, rischio idrogeologico, impiantistica e rischio sismico), contiene puntuali prescrizioni finalizzate al superamento delle riscontrate criticità, che il soggetto attuatore dovrà rispettare.
I ricorrenti lamentano che detto progetto sarebbe carente sotto il profilo istruttorio; in particolare, esso non sarebbe stato integrato con la verifica di compatibilità in relazione alla specifica pericolosità del sito, da sottoporre al parere dell’Autorità idraulica competente, come raccomandata dall’Autorità di bacino regionale nel contributo tecnico del 18.12.2014, con richiamo alla precedente nota del 23.9.2014 trasmessa per i lavori preparatori della conferenza di servizi.
Il Collegio reputa che tale carenza istruttoria, ove realmente il parere reso dalla Provincia in data 11.3.2015 non abbia tenuto conto degli aspetti evidenziati dall’Autorità di bacino, non sia tale da determinare l’illegittimità dell’intero progetto, potendo essa essere colmata nelle successive fasi della progettazione, attraverso la predisposizione di appositi studi a ciò destinati da parte del soggetto attuatore e l’acquisizione del parere dell’Autorità idraulica avente ad oggetto detta specifica verifica di compatibilità, quale condizione e presupposto di realizzabilità dell’intervento.
Nei termini che precedono, quindi, e tenuto conto dell’attuale fase del procedimento e della progettazione, non si ravvisano carenze istruttorie incolmabili, tali da inficiare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18.3.2015 e gli atti successivi, sia in via propria che derivata.
Con riferimento al citato parere vincolante rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino nella sua veste di Autorità idraulica, inoltre, occorre confutare anche la censura con cui si lamenta l’incompetenza del geologo che lo ha redatto, dott. Ennio Palma, che è anche responsabile del procedimento; ciò sia tenuto conto delle specifiche funzioni attribuite alla competenza del geologo, che ben lo abilitano a tale tipo di prestazione (cfr. circolare n. 252 del 25.1.2007 del Consiglio Nazionale dei geologi allegata dalla Provincia), sia perché la responsabilità dei procedimenti per pareri e provvedimenti inerenti alla gestione del PAI è stata affidata, nello specifico, proprio al dott. Palma con determinazione provinciale n. 975 del 15.4.2010 (sempre versata in atti dalla Provincia).
Neppure possono condividersi i rilievi dei ricorrenti secondo cui negli atti impugnati non si darebbe conto delle motivazioni della scelta attuata e della valutazione di soluzioni alternative, atteso che l’assunto è smentito per tabulas dalla sola lettura del verbale della conferenza di servizi del 18.12.2014, dove, anche in risposta alle osservazioni dei soggetti partecipanti, sono state illustrate le ragioni dell’opzione localizzativa e progettuale e si è dato conto dei motivi ostativi alla scelta di soluzioni diverse.
3 – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990, sostenendo, in sintesi, che sarebbe stata necessaria un’ulteriore adunanza della conferenza di servizi ai fini della disamina congiunta dei pareri definitivi resi dalle Amministrazioni coinvolte, in vista dell’adozione della decisione conclusiva da parte dell’Amministrazione procedente.
La censura non può essere condivisa, dal momento che tale determinazione conclusiva ha tenuto conto di tutte le posizioni delle Amministrazioni intervenute, prima raccogliendo, alla seduta del 18.12.2014, gli apporti tecnici ed istruttori di ciascuna, poi recependo i pareri successivamente rilasciati entro la data di conclusione dei lavori, nonché le prescrizioni in essi contenuti. Tale modus operandi corrisponde ad una prassi consolidata e non contrasta con la ratio della conferenza di servizi, soprattutto quando la decisione conclusiva è comunque adottata tenendo conto di tutte le posizioni espresse, come nella fattispecie avvenuto.
4 – Il quarto motivo del ricorso introduttivo non viene esaminato per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alle censure proposte, in quanto esse sono state superate dall’adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento del Consiglio Comunale di Mondolfo n. 39 del 24 giugno 2015 (impugnato con il secondo atto di motivi aggiunti), avente ad oggetto la presa d’atto e la ratifica della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e l’approvazione del progetto definitivo dell’opera in questione.
5 – Infondato è anche il quinto motivo.
Quanto ai vincoli derivanti dal PPAR regionale, con parere del servizio Ambiente ed Energia della Regione Marche – P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali, ID 8313867 del 16.3.2015, l’intervento è stato ritenuto soggetto al regime di esenzioni di cui all’art. 60, punto 3c, delle NTA del PPAR, trattandosi di un’opera pubblica.
Tale norma prevede l’inapplicabilità delle prescrizioni base di cui alla lettera c) dell’art. 3 del PPAR anche per “le opere pubbliche, i metanodotti e le opere connesse, nonché quelle di interesse pubblico realizzate dalla SIP e dall’ENEL, previa verifica di compatibilità ambientale ai sensi degli articoli 63 bis e ter delle presenti norme”.
Detta verifica di compatibilità paesistico-ambientale era necessaria “fino all’entrata in vigore della valutazione d’impatto ambientale”, come stabilito dall’art. 63 ter del PPAR, sicché - essendo oggi in vigore la disciplina sulla VIA (prima L.R. n. 7/2004 e poi L.R. n. 3/2012) - correttamente la Regione Marche ha ritenuto l’intervento esente dal regime vincolistico derivante dal PPAR.
Nessun parere è stato espresso in merito all’assoggettabilità dell’intervento a VIA; la difesa regionale ha precisato, nelle proprie memorie, che ogni valutazione in merito alla necessità che l’intervento fosse sottoposto a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA doveva ritenersi demandata al soggetto proponente e alle altre Amministrazioni competenti (cfr. memoria depositata il 15 marzo 2016).
Sul punto osserva il Collegio che il progetto in questione non rientra in alcuna delle tipologie progettuali indicate negli allegati A1 e A2 alla legge regionale n. 3/2012, per le quali è necessaria la VIA regionale o provinciale.
Quanto alla verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 8 della citata legge regionale n. 3/2012, detto procedimento riguarda la fase della progettazione preliminare; essendo tale fase ormai superata con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera (oggi si controverte, infatti, della successiva fase della progettazione definitiva), si deve ritenere che gli enti competenti abbiano implicitamente ritenuto di non sottoporre il progetto a tale verifica. Né risulta che gli atti di approvazione del progetto preliminare siano stati impugnati.
Ad ogni modo, gli allegati B1 e B2 alla legge regionale n. 3/2012, hanno dettagliatamente indicato le varie tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA regionale o provinciale, tra le quali sono annoverati i progetti di infrastrutture; in particolare, per quel che qui interessa, sono da sottoporre alle verifiche di cui sopra i progetti indicati al punto 3, lettere c) - “strade extraurbane secondarie di interesse regionale” e d) - “linee ferroviarie a carattere regionale”, dell’allegato B1 e nonché al punto 7, lettere e) - “strade extraurbane secondarie provinciali e comunali” e g) - “linee ferroviarie a carattere locale”, dell’allegato B2.
La tipologia progettuale in questione risulta difficilmente riconducibile ai progetti di linee ferroviarie a carattere regionale o locale, riguardando la realizzazione di un sottopasso carrabile; quest’ultimo, invero, non può essere ritenuto, neppure in senso lato, alla stregua di una “linea ferroviaria”, in quanto non assolve neanche ad una funzione di raccordo tra la ferrovia e il restante tessuto urbanistico, essendo piuttosto finalizzato a consentire l’attraversamento stradale in vista della soppressione del passaggio a livello ferroviario esistente (peraltro dovuta). Inoltre, la giurisprudenza citata dai ricorrenti, secondo cui rientrano nel concetto di strutture ferroviarie anche, e necessariamente, tutti gli interventi accessori, finalizzati al raccordo della nuova opera con il tessuto urbanistico, riguarda la realizzazione di una viabilità di accesso alla stazione ferroviaria, tale non essendo l’intervento in parola.
Il sottopasso carrabile e pedonale non sembra propriamente riconducibile neppure alla tipologia progettuale di “strada extraurbana”; tuttavia, qualora anche in tal caso si voglia ritenere che l’opera rientri in senso lato nel concetto di struttura viaria, in quanto svolge una funzione accessoria alla strada extraurbana cui è collegata, in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA dell’intervento si osserva quanto segue.
Non si deve ritenere illegittima l’approvazione di un progetto qualora sia ancora possibile la successiva sottoposizione di esso alla verifica di assoggettabilità a VIA - che quindi andrà ad incidere sul progetto esecutivo -, poiché in tal modo vengono rispettate sia le esigenze acceleratorie del procedimento di approvazione, già insite nella scelta di procedere attraverso la conferenza dei servizi, sia quelle di tutelare le prerogative delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente.
Pertanto, ove la suddetta verifica si rendesse necessaria in ragione della tipologia progettuale, è ancora possibile, nonostante l’avvenuta approvazione del progetto definitivo dell’opera, il completo adeguamento di esso alle ragioni dell’autorità preposta alla tutela ambientale che intervenga nelle successive fasi, purché, in ogni caso, ciò avvenga prima dell’approvazione del progetto esecutivo.
6 – Anche le censure sollevate con il sesto motivo di ricorso possono essere disattese, in parte richiamando le argomentazioni già espresse al precedente punto 5, in parte per le considerazioni che seguono.
Nel verbale della conferenza di servizi del 18 dicembre 2014 è stato dato atto che la determinazione conclusiva della conferenza avrebbe comportato - ai sensi dell’art. 10 del DPR 3 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) - il vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili interessati e la variazione degli strumenti urbanistici in caso di contrasto con l’opera realizzanda (v. doc. 21 del ricorso).
La determinazione conclusiva del 18 marzo 2015 ha quindi confermato - per effetto dell’approvazione del progetto ai sensi del richiamato articolo 10 del D.P.R. n. 327 del 2001 - l’imposizione del “vincolo preordinato agli espropri sugli immobili interessati con conseguente variazione degli strumenti urbanistici” (v. doc. n. 1 del ricorso).
Questa procedura è ammessa dall’ordinamento, atteso che, ai sensi di tale disposizione, il vincolo preordinato all’esproprio può essere apposto mediante una conferenza di servizi che ha anche l’effetto di variante dello strumento urbanistico, qualora se ne dia espressamente atto (come di fatto avvenuto).
Quanto sopra consente di superare ogni censura in merito alla compatibilità urbanistica dell’intervento.
In merito, poi, alla pretesa sottoposizione a VAS del progetto, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, essa non è necessaria per la localizzazione di singole opere.
7 – Sul settimo motivo di ricorso il Collegio osserva che l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, ferma restando l’ampia discrezionalità che connota tale tipo di scelta, è stato vagliato tenendo conto della necessità di realizzare un’alternativa carrabile al passaggio a livello ferroviario da sopprimere e dando conto dell’impossibilità di percorrere soluzioni alternative, come diffusamente argomentato nel verbale della conferenza di servizi del 18.12.2014.
Anche il presente motivo è quindi infondato.
8 – Neppure può sostenersi che il progetto in parola determini una reale interclusione dell’area di proprietà dei ricorrenti; dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che l’accesso sarà garantito attraverso una viabilità di raccordo con le aree private antistanti detta proprietà (rispetto alle quali, da quanto affermato e allegato da RFI, è già stata avviata la procedura di esproprio) ed interesserà una nuova progettazione.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che il Comune deve necessariamente farsi carico della predisposizione e dell’attuazione di tutti gli strumenti necessari affinché l’opera pubblica realizzanda non determini fenomeni di interclusione delle singole proprietà private, allo stato non riscontrabili in concreto.
IV. Le considerazioni che precedono valgono anche a confutare le censure proposte nel primo atto di motivi aggiunti avverso il parere reso dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, prot. n. 19144 del 17.12.2014; pertanto, prescindendo dai sollevati profili di irricevibilità per tardività, tali motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.
V. Del pari infondato è il secondo atto di motivi aggiunti, con cui viene impugnata anche la deliberazione del Consiglio comunale di Mondolfo n. 39 del 24 giugno 2015, di presa d’atto e di ratifica della determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 18 marzo 2015.
I ricorrenti invocano l’applicazione dell’art. 7, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti), in base al quale “ove le decisioni della conferenza comportino variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza”, per affermare l’illegittimità dell’impugnata deliberazione consiliare, in quanto tardiva; ed invero, contenendo la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisioni che comportano la variazione di strumenti urbanistici, la ratifica da parte del Consiglio comunale sarebbe dovuta intervenire nel termine decadenziale di trenta giorni.
Osserva, sul punto, il Collegio che la disciplina contenuta nell’art. 7 della legge n. 385/1990 citata, non è applicabile al caso in esame, in quanto, per espressa disposizione di legge (comma 6 della medesima norma), “ledisposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1992”, termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall’art. 8 del DL 98/1995, convertito in legge n. 204/1995.
Ad ogni modo, la deliberazione del Consiglio comunale gravata con i motivi aggiunti in esame ben può sortire l’effetto sanante di un eventuale vizio di incompetenza relativa della deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 13 marzo 2015, contenente l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento, dal momento che, sin dalle premesse dell’atto, anche attraverso il richiamo per relationem agli altri atti del procedimento, sono evincibili le ragioni di pubblico interesse che muovono alla realizzazione dell’opera e quindi all’adozione del provvedimento consiliare.
E’ infondato, da ultimo, anche il motivo con cui si lamenta il difetto di motivazione circa il contrasto della deliberazione consiliare gravata con il diverso parere negativo - espresso dalla Commissione consiliare “Assetto e Uso del Territorio” del Comune di Mondolfo nella seduta del 18 giugno 2015 - fondato sulla mancata valutazione, nel progetto, di alcune proposte di modifica (in particolare, quella relativa alla rampa di accesso al sottopasso pedonale di via Ariosto, con l’inserimento di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche, e quella relativa allo spostamento più a nord del sottopasso carrabile di via Foscolo).
Sul punto è sufficiente osservare che la deliberazione n. 39/2015, nel richiamare le risultanze della conferenza di servizi e quindi il verbale della seduta del 18 dicembre 2014, ha motivato per relationem in ordine alle ragioni per le quali il Consiglio comunale si è discostato da detto parere; il citato verbale del 18.12.2014, infatti, esplicita i motivi per cui le suddette proposte (ascensore per disabili, spostamento del sottopasso e altre soluzioni alternative) sono state ritenute di difficile realizzazione.
VI. In conclusione, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti vanno respinti.
Resta ferma, tuttavia, la necessità che le Amministrazioni coinvolte, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedano, nelle successive fasi procedimentali che precedono la realizzazione dell’intervento, ad integrare il progetto con la verifica di compatibilità in relazione alla specifica pericolosità del sito - da assoggettare al parere dell’Autorità idraulica competente, come raccomandato dall’Autorità di bacino regionale nel contributo tecnico del 18.12.2014 -, ove tale integrazione sia realmente mancante, e con la verifica di assoggettabilità a VIA, ove se ne ravvisi la necessità in relazione alla tipologia progettuale in questione.
VII. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, sia per la complessità della controversia, sia in ragione delle statuizioni di natura propulsiva contenute nella presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio dei giorni 15 aprile 2016, 6 maggio 2016, 3 giugno 2016, 17 giugno 2016 e 1° luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesca Aprile, Primo Referendario
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Simona De Mattia Maddalena Filippi