Corte di Giustizia Sez. seconda
sentenza 11 settembre 2003
«Inadempimento di uno Stato - Mancato recepimento della direttiva
1999/94/CE»
Nella causa C-22/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguaglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. De Stefano, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 29
gennaio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi
dell’articolo 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica
italiana, non avendo adottato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla
Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di
informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire
ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
(GU 2000, L 12, pagina 16; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno
agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 12 di tale direttiva.
Contesto normativo e fase precontenziosa
2. L’articolo 12 della direttiva dispone:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 18 gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
(...)
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva».
3. Considerando che la direttiva non era stata recepita nell’ordinamento
italiano entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il
procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato la Repubblica italiana a
presentare le sue osservazioni, il 26 luglio 2001 la Commissione ha emesso un
parere motivato chiedendo a tale Stato membro di adottare i provvedimenti
necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica. Poiché la
Repubblica italiana non ha fornito alcuna risposta al suddetto parere, la
Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti della Repubblica italiana
4. Il governo italiano conferma di non aver trasposto la direttiva entro il
termine prescritto, ma rileva che i lavori di recepimento sono in corso. Vari
problemi di natura istituzionale, amministrativa, tecnica e finanziaria
avrebbero finora impedito di ultimare la procedura di recepimento, che sarebbe
stata tuttavia avviata e allo stato proseguirebbe.
5. La direttiva avrebbe ad oggetto una materia che interessa le competenze di
vari Ministeri, così che si determinerebbero esigenze di coordinamento e si
renderebbe necessario acquisire informazioni presso diversi uffici. Inoltre,
la recente riforma del titolo V della Costituzione, che comporterebbe una
nuova articolazione delle competenze legislative e amministrative tra Stato e
Regioni, renderebbe necessario verificare il nuovo ruolo che questi ultimi
enti assumono sia nella fase di regolamentazione sia in quella di attuazione e
di controllo.
6. Secondo il governo italiano, il recepimento della direttiva richiede la
previa risoluzione di numerosi problemi tecnici e finanziari. Esso rammenta
che la disciplina comunitaria prevede in maniera dettagliata e vincolante un
capillare sistema di informazioni a favore dei consumatori attraverso vari
strumenti - quali etichette, poster e guide - che devono essere creati ex
novo, e che era altresì necessario rinvenire nel bilancio statale le
opportune risorse per contribuire ai costi che il nuovo sistema informativo
comporta.
Giudizio della Corte
7. Da una giurisprudenza costante risulta che l’esistenza di un
inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato
membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato (v. in particolare sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99,
Commissione/Germania, Raccolta pagina I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001,
causa C-110/00, Commissione/Austria, Raccolta pagina I-7545, punto 13).
8. Nella fattispecie il recepimento della direttiva non è stato effettuato
entro il termine impartito nel parere motivato.
9. Peraltro, la Corte ha reiteratamente statuito che uno Stato membro non può
eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico
interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il
termine prescritto (v., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, causa
C-352/01, Commissione/Spagna, Raccolta pagina I-10263, punto 8).
10. Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
11. Di conseguenza occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo
adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le
incombono in virtù di quest’ultima.
Sulle spese
12. Ai sensi dell’articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la
Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente,
va condannata alle spese.
PQM
La Corte (seconda sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni
di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di
autovetture nuove, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di
tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.