Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent.16 luglio 2009
«Inadempimento di uno Stato – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337/CEE – Accesso alla giustizia – Direttiva 2003/35/CE»
«Inadempimento di uno Stato – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337/CEE – Accesso alla giustizia – Direttiva 2003/35/CE»
Nella causa C‑427/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 settembre 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, dai sigg. P. Oliver e J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Collins, SC, e dal sig. D. McGrath, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11»), tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5‑10 di tale direttiva modificata, e
– omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 1 e 3‑7, e 4, punti 1‑6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), e, in ogni caso, omettendo di notificarle alla Commissione,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 2003/35
2 L’art. 1 della direttiva 2003/35 stabilisce quanto segue:
«Obiettivo della presente direttiva è contribuire all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus [sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale], in particolare:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull’accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337 (...) e 96/61/CE del Consiglio».
3 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2003/35:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri».
La direttiva 85/337
4 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35, si deve intendere per:
«(...)
“pubblico”:
una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
“pubblico interessato”:
pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».
5 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 3, della direttiva 2003/35:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.
(…)
3. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
(…)».
6 L’art. 4 della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».
7 L’art. 5 della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 prevede quanto segue:
«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
(…)
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
– una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
– una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
– i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;
– una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
– una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini.
(…)».
8 L’art. 6, nn. 2–6, della direttiva 85/337, come modificato dall’art. 3, punto 4, della direttiva 2003/35, è così formulato:
«2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (...), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all’articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo».
9 L’art. 7 della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 5, della direttiva 2003/35, prevede quanto segue:
«1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).
(…)
5. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto».
10 L’art. 9 della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 6, della direttiva 2003/35, così dispone:
«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
– il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano,
– tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
– una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio».
11 L’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, è così formulato:
«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
12 L’allegato II della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 elenca i progetti di cui all’art. 4, n. 2, di tale direttiva modificata. Al punto 10, lett. e), di tale allegato, intitolato «Progetti d’infrastruttura», figura la costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell’allegato I).
La direttiva 96/61/CE
13 Ai sensi dell’art. 2, punti 13 e 14, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), quale modificato dall’art. 4, punto 1, della direttiva 2003/35, si deve intendere per:
«13) “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».
14 L’art. 15, nn. 1 e 5, della direttiva 96/61, quale modificato dall’art. 4, punto 3, della direttiva 2003/35, è così redatto:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:
– al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti,
– al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell’impianto,
– all’aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, primo trattino.
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato V.
(…)
5. Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico».
15 L’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, n. 4, della direttiva 2003/35, prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
La normativa nazionale
16 Ai sensi delle disposizioni combinate dell’art. 176 della legge irlandese sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2000 (Public Act n. 30/2000, Planning and Development Act, 2000), quale modificata dalla legge sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo (infrastrutture strategiche) del 2006 [Public Act n. 27/2006, Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act, 2006, Order 2006, S. I. n. 525/2006] (in prosieguo: il «PDA»), e dell’allegato 5 dei regolamenti sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2001 (Planning and Development Regulations 2001, S. I. n. 600/2001), quando si superano determinate soglie, una relazione sull’impatto ambientale e una valutazione dell’impatto ambientale sono obbligatorie per alcuni progetti, tra i quali non figurano quelli rientranti nella categoria particolare delle strade private.
17 Il procedimento di ricorso giurisdizionale («judicial review») è disciplinato dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore (Rules of the Superior Courts), competenti per il controllo, a determinate condizioni, delle decisioni dei tribunali e degli organi amministrativi.
18 Nell’ambito del procedimento di ricorso giurisdizionale possono essere sollevati motivi sia di diritto pubblico sia di diritto privato, laddove i motivi tradizionali di diritto pubblico si riferiscono al controllo dell’eccesso di potere e al controllo dell’esercizio della competenza da parte dei detti tribunali ed organi.
19 Il ricorso giurisdizionale è un procedimento che prevede due fasi. Una domanda di autorizzazione alla presentazione di tale ricorso deve essere depositata dinanzi al giudice, accompagnata dall’esposizione dei motivi che individuano il risarcimento chiesto e da una dichiarazione che espone i fatti sui quali esso si fonda. Se l’autorizzazione è accordata, il richiedente può avviare il procedimento di ricorso giurisdizionale.
20 Una procedura legale specifica, prevista agli artt. 50 e 50A del PDA, si applica alle domande di ricorso giurisdizionale dirette avverso le decisioni delle autorità competenti in materia urbanistica.
21 Ai sensi dell’art. 50A, n. 3, del PDA:
«Il giudice accorderà l’autorizzazione ai sensi dell’art. 50 soltanto una volta riscontrato che:
(a) sussistono fondati motivi per ritenere che la decisione o l’atto in questione siano invalidi o debbano essere annullati e
(b) che
(i) il ricorrente ha un interesse rilevante nella questione oggetto della domanda, o
(ii) qualora la decisione o l’atto in questione riguardi un’opera identificata, ai sensi dell’art. 176 o della normativa in vigore nel periodo pertinente emanata in forza di quest’ultimo, quale opera che può avere un notevole impatto sull’ambiente, ove il ricorrente
(I) sia un ente o un’organizzazione (diversi da un’autorità governativa, da un’autorità pubblica o da un ente o agenzia governativi) le cui finalità o obiettivi riguardano la promozione della tutela ambientale,
(II) abbia perseguito siffatte finalità od obiettivi nel corso dei dodici mesi precedenti alla data della domanda, e
(III) soddisfi i requisiti (eventuali) che gli enti o gli organismi devono soddisfare ai sensi dell’art. 37, n. 4, lett. d), punto iii), per proporre ricorso ai sensi dell’art. 37, n. 4, lett. c) [e, a tale scopo, per l’applicazione di tutti i requisiti di cui all’art. 37, n. 4, lett. e), punto iv), il rinvio ivi contenuto al settore di appartenenza della decisione oggetto del ricorso dovrà essere considerato quale rinvio al settore di appartenenza della decisione o atto oggetto della richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 50]».
22 L’art. 50A, n. 4, del PDA precisa che detto interesse rilevante non si limita agli interessi immobiliari o finanziari.
23 L’art. 50A, nn. 10 e 11, lett. b), del PDA esorta i giudici a trattare i ricorsi acquisiti con la maggiore sollecitudine consentita da una buona amministrazione della giustizia. L’art. 50A, n. 12, del PDA consente di emanare ulteriori norme per accelerare il procedimento.
Il procedimento precontenzioso
24 La Commissione ha riunito nel presente ricorso motivi risultanti da due procedimenti precontenziosi.
25 In primo luogo, la Commissione registrava, nel corso del 2001, una denuncia diretta contro l’Irlanda riguardante il danno causato ad una zona costiera situata nell’area di Commogue Marsh, Kinsale, nella contea di Cork, da un progetto di strada privata. Il 18 ottobre 2002 la Commissione inviava una lettera di diffida all’Irlanda, indicando che nessuna autorizzazione risultava essere stata rilasciata per il progetto in parola e che nessuna valutazione preliminare dell’impatto ambientale di quest’ultimo era stata effettuata nonostante il carattere sensibile del sito, in violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11.
26 Tale Stato membro rispondeva alla detta lettera di diffida il 5 marzo 2003, indicando che il progetto controverso riguardava un cantiere che era stato autorizzato.
27 Non essendo soddisfatta di questa risposta, l’11 luglio 2003 la Commissione emetteva un parere motivato, invitando l’Irlanda ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi alla direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
28 L’Irlanda, con lettera del 9 settembre 2003, chiedeva una proroga del termine di due mesi per rispondere al parere motivato, risposta che veniva comunicata con lettera del 10 novembre 2003.
29 In secondo luogo, la Commissione inviava all’Irlanda, il 28 luglio 2005, una lettera di diffida relativa all’attuazione della direttiva 2003/35, con la quale invitava questo Stato membro a sottoporle le sue osservazioni nel termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale lettera.
30 L’Irlanda rispondeva con lettera del 7 settembre 2005, ammettendo di aver attuato soltanto parzialmente la direttiva 2003/35.
31 La Commissione emetteva un parere motivato il 19 dicembre 2005 invitando l’Irlanda ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi alla detta direttiva del termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di detto parere.
32 L’Irlanda, con lettera del 14 febbraio 2006, precisava che erano in corso di elaborazione provvedimenti di attuazione.
33 Il 18 ottobre 2006 la Commissione emetteva un parere motivato integrativo, chiedendo all’Irlanda di adottare i provvedimenti necessari a rispondere al detto parere entro due mesi dal suo ricevimento. Tale Stato membro rispondeva il 27 febbraio 2007, oltre il termine imposto dalla Commissione.
34 Non essendo soddisfatta delle risposte fornite dall’Irlanda nell’ambito di tali due procedimenti precontenziosi, la Commissione, ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
35 Il ricorso della Commissione è fondato su due motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36 La Commissione sostiene che la costruzione di una strada privata costituisce un progetto d’infrastruttura di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e che, di conseguenza, le autorità irlandesi sono tenute, in conformità all’art. 2 di tale direttiva modificata, a provvedere affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, siffatti progetti siano sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale qualora si preveda che essi abbiano un impatto ambientale notevole.
37 La normativa irlandese, limitando l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale ai progetti di strade pubbliche proposti dalle autorità pubbliche, non rispetterebbe pertanto le prescrizioni comunitarie.
38 L’Irlanda rileva che i progetti di costruzione di strade private, che essa non contesta rientrino nell’ambito di applicazione dell’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, costituiscono quasi sempre parte integrante di altri progetti che sono, a loro volta, sottoposti all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale in applicazione del combinato disposto dell’art. 176 del PDA e dell’allegato 5 dei regolamenti sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2001, quando si prevede abbiano un impatto ambientale notevole.
39 Tale Stato membro ammette peraltro che la direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 non opera distinzioni tra i progetti stradali privati e pubblici ed indica di avere l’intenzione di modificare la sua normativa al fine di far rientrare i progetti stradali in un’unica distinta categoria, sottoposta all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale qualora il progetto stradale possa avere un impatto ambientale notevole.
Giudizio della Corte
40 Gli Stati membri, in applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, determinano, per i progetti appartenenti alle categorie elencate all’allegato II di tale direttiva modificata, o mediante un esame condotto caso per caso, o in base a soglie o criteri, se detti progetti debbano essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli artt. 5–10 di detta direttiva. Secondo questa stessa disposizione, gli Stati membri possono altresì decidere di applicare entrambe tali procedure.
41 Se è vero che gli Stati membri si vedono in tal modo conferire un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (v. sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punto 50; 28 febbraio 2008, causa C‑2/07, Abraham e a., Racc. pag. I‑1197, punto 37, nonché 30 aprile 2009, causa C‑75/08, Mellor, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).
42 Al riguardo la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro che dovesse fissare i criteri o le soglie limite a un livello tale che in pratica la totalità dei progetti relativi ad una categoria resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione di impatto eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, di detta direttiva modificata, a meno che la totalità dei progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un impatto ambientale importante (v. sentenze Kraaijeveld e a., cit., punto 53, nonché 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a., Racc. pag. I‑5613, punto 38).
43 Tra i progetti di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, l’allegato II, punto 10, lett. e), della medesima direttiva modificata indica la categoria di progetti «costruzione di strade».
44 Al riguardo, sottoponendo progetti di costruzione di strade private ad una valutazione dell’impatto ambientale soltanto nel caso in cui tali progetti facciano parte di altri progetti, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, e sottoposti, questi ultimi, all’obbligo di valutazione dell’impatto, la normativa irlandese, quale vigente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, comportava che ogni progetto di costruzione di una strada privata, realizzato isolatamente, fosse sottratto alla valutazione dell’impatto ambientale, anche se esso poteva avere un impatto ambientale notevole.
45 Occorre inoltre rilevare che il criterio relativo alla natura privata o pubblica di una strada non riveste alcuna pertinenza rispetto all’applicabilità dell’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11.
46 Il primo motivo è pertanto fondato.
Sul secondo motivo
47 Dalle più recenti memorie della Commissione risulta che, secondo quest’ultima e tenuto conto del ritiro dei motivi relativi all’art. 4, nn. 1, 5 e 6, della direttiva 2003/35, l’attuazione effettuata dall’Irlanda resta incompleta rispetto agli artt. 3, punti 1 e 3‑7, e 4, punti 2‑4, di tale direttiva, con la conseguente violazione degli obblighi derivanti dall’art. 6 di detta direttiva.
48 Peraltro la Commissione ritiene che, in ogni caso, l’Irlanda non abbia comunicato nei termini prescritti le disposizioni ritenute dirette ad attuare gli articoli summenzionati, in violazione delle prescrizioni di detto art. 6.
49 Il secondo motivo, considerato nelle sue diverse parti, quale invocato in sostanza dalla Commissione, riguarda quindi esclusivamente la mancata attuazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/35, come la Commissione ha del resto confermato in udienza, senza, pertanto, che la qualità dell’attuazione sia criticata e possa quindi essere utilmente contestata da quest’ultima nell’ambito della presente causa.
50 Si deve inoltre rilevare che le disposizioni del PDA indicate nel presente ricorso sono quelle che risultano dai cambiamenti introdotti con la legge di modifica del 2006, menzionata al punto 16 della presente sentenza, dal momento che le dette modifiche, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, sono entrate in vigore il 17 ottobre 2006, vale a dire prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo.
Sulla necessità di attuazione delle disposizioni dell’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35
– Argomenti delle parti
51 Con riferimento all’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35, la Commissione rileva che le autorità irlandesi devono adottare disposizioni le quali garantiscano che le nozioni di «pubblico» e di «pubblico interessato» non siano definite nella normativa irlandese in maniera più restrittiva rispetto alla direttiva 2003/35. Essa sottolinea che, in particolare, i diritti conferiti alle organizzazioni non governative non sono sufficientemente garantiti, come risulta dalla giurisprudenza, mentre detta direttiva conferisce a queste ultime alcuni diritti nella loro qualità di pubblico interessato.
52 L’Irlanda ribatte che, alla luce dell’obbligo generale di interpretare il diritto nazionale in conformità alle disposizioni del diritto comunitario, che si impone soprattutto ai giudici, l’introduzione di disposizioni legislative dirette a definire le nozioni di «pubblico» e «pubblico interessato» non è necessaria al fine di conferire piena efficacia a tali definizioni. Essa aggiunge che i diritti nuovamente conferiti sono già garantiti all’insieme del pubblico e che non è pertanto necessario fornire una definizione particolare della nozione di «pubblico interessato».
53 L’Irlanda fa altresì valere che, in applicazione dell’art. 50A, n. 3, lett. b), punto ii), del PDA, le organizzazioni non governative che operano per l’ambiente sono esonerate dall’obbligo di dimostrare che esse possiedono un interesse ad agire sostanziale.
– Giudizio della Corte
54 Si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’attuazione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica, e che essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest’ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenze 16 novembre 2000, causa C‑214/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑9601, punto 49; 7 dicembre 2000, causa C‑38/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑10941, punto 53, e 30 novembre 2006, causa C‑32/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑11323, punto 34).
55 Risulta da una giurisprudenza altrettanto costante che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (v., in particolare, sentenze 13 marzo 1997, causa C‑197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1489, punto 15; 4 dicembre 1997, causa C‑207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6869, punto 26, e Commissione/Lussemburgo, cit., punto 34).
56 Rispetto alla finalità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/35, consistente nell’aggiungere alcune definizioni a quelle figuranti all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in particolare, nell’indicare come debba essere intesa, ai sensi di quest’ultima direttiva, la nozione di «pubblico interessato», e laddove la direttiva 2003/35 riconosce parallelamente nuovi diritti a detto pubblico, non si può dedurre dal fatto che tali definizioni non sono state espressamente riprese nella normativa irlandese che l’Irlanda non abbia adempiuto l’obbligo di attuazione delle disposizioni in parola ad essa incombente.
57 Infatti, la portata della nuova definizione di «pubblico interessato», quale introdotta dalla direttiva 2003/35, può essere esaminata, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, soltanto rispetto all’insieme dei diritti che detta direttiva riconosce al «pubblico interessato», trattandosi di due aspetti inscindibili.
58 Al riguardo, la Commissione non stabilisce in quale misura il «pubblico interessato», inteso come il pubblico che subisce o che può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, non disponga dei diritti di cui dovrebbe beneficiare in applicazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35.
59 Occorre infine rilevare che gli argomenti avanzati dalla Commissione relativi alla considerazione da parte della giurisprudenza del ruolo delle organizzazioni non governative che operano nel settore dell’ambiente quali appartenenti al «pubblico interessato» riguardano, principalmente, eventuali carenze nell’effettiva esecuzione dei diritti che tali organizzazioni possono far valere, in particolare in materia di ricorsi giurisdizionali, e non rientrano quindi nell’ambito del motivo relativo alla mancata attuazione, del quale la Corte è investita in via esclusiva.
60 Risulta da quanto precede che il secondo motivo, nella parte che riguarda la necessità di attuazione delle disposizioni dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/35, è infondato.
Sulla necessità di attuazione degli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35
– Argomenti delle parti
61 Secondo la Commissione, agli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35 non è stata data completa attuazione.
62 Riguardo a tali disposizioni l’Irlanda rileva che esse hanno avuto attuazione relativamente al regime di autorizzazioni urbanistiche, ma ammette che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo, era ancora necessario attuare tali disposizioni attraverso l’adozione di provvedimenti legislativi relativi ad altre procedure autorizzatorie.
63 Rispetto alle disposizioni dell’art. 4, punti 2 e 3, di detta direttiva, l’Irlanda riconosce che, alla scadenza del termine stabilito in detto parere motivato, essa doveva ancora adottare e notificare alcune misure relative alla loro piena attuazione.
– Giudizio della Corte
64 Si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C‑173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6129, punto 7, e 10 aprile 2003, causa C‑114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3783, punto 9).
65 È assodato che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo, l’Irlanda non aveva adottato provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi tali da garantire una completa attuazione degli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35. I mutamenti intervenuti successivamente, dopo la proposizione del ricorso per inadempimento, non possono peraltro, secondo giurisprudenza costante, essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C‑211/02, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑2429, punto 6).
66 Il secondo motivo, nella parte relativa alla mancata attuazione degli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35 è quindi fondato.
Sulla necessità di attuazione degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35
– Argomenti delle parti
67 La Commissione sostiene che l’Irlanda non ha attuato le prescrizioni derivanti dagli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, disposizioni con le quali sono stati inseriti, rispettivamente, l’art. 10 bis della direttiva 85/337 e l’art. 15 bis della direttiva 96/61. La Commissione fa valere cinque argomenti a sostegno di questa parte del secondo motivo.
68 Con il primo argomento, relativo alla nozione di interesse sufficiente figurante agli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, la Commissione afferma che il criterio relativo alla dimostrazione di un «interesse sostanziale», utilizzato nell’ambito della specifica procedura legale applicabile ai ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni delle autorità competenti in materia urbanistica prevista all’art. 50 del PDA, non corrisponde alla nozione di «interesse sufficiente» prevista da detta direttiva.
69 La fissazione di un siffatto criterio, più restrittivo di quello utilizzato all’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, equivale, secondo la Commissione, ad una mancata attuazione delle prescrizioni della direttiva 2003/35.
70 Infine la Commissione indica che due decisioni della High Court (Irlanda), rispettivamente in data 14 luglio e 8 dicembre 2006, emanate nella causa Friends of the Curragh Environment Ltd, dimostrano che il sistema di controllo giurisdizionale in vigore in Irlanda non può essere considerato quale attuativo della direttiva 2003/35, in quanto la High Court ha indicato, nella seconda di tali sentenze, in merito all’esame dell’«interesse sostanziale», che tale direttiva non era stata attuata nell’ordinamento giuridico irlandese.
71 L’Irlanda contesta la rilevanza delle dette decisioni della High Court, dal momento che queste ultime vertevano anzitutto sulla questione dell’efficacia diretta della direttiva 2003/35.
72 Essa aggiunge che la sentenza emanata dalla High Court il 26 aprile 2007, nella causa Sweetman, stabilisce al contrario che le disposizioni summenzionate della detta direttiva sono attuate attraverso la procedura di ricorso giurisdizionale completata dalle norme processuali specifiche previste in determinati atti normativi, con particolare riferimento all’art. 50 del PDA, in quanto il criterio relativo all’interesse sostanziale è stato qualificato dal giudice come un criterio flessibile e considerato non in contrasto con l’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35.
73 Con il secondo argomento, la Commissione invoca la mancata attuazione dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, per il motivo che non sarebbe stata data esecuzione nell’ordinamento giuridico irlandese, in violazione del primo comma di ciascuno di tali articoli, alla prescrizione secondo la quale il ricorrente può contestare la legittimità sostanziale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni di ciascuna delle direttive sulla partecipazione del pubblico.
74 L’Irlanda rileva, al riguardo, che detti articoli non esigono che sia previsto un controllo esaustivo nel merito di una decisione, ma semplicemente che venga offerta la possibilità di contestare la legittimità nel merito di una decisione. Orbene, un siffatto controllo sarebbe previsto nel diritto irlandese.
75 L’Irlanda afferma altresì che le prescrizioni dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, risultano pienamente attuate nel diritto irlandese in ragione dell’esistenza della procedura di ricorso giurisdizionale prevista dinanzi ai giudici irlandesi. L’obiettivo del ricorso giurisdizionale consiste nel permettere una forma di controllo delle decisioni ed azioni dei giudici e degli organi amministrativi al fine di garantire che le missioni di cui tali autorità sono investite vengano correttamente e legittimamente adempiute.
76 Peraltro, secondo questo Stato membro, una procedura di ricorso giurisdizionale specifica, disciplinata dagli artt. 50 e 50A del PDA, è applicata ai ricorsi diretti avverso le autorità competenti in materia urbanistica.
77 La Commissione sostiene, con il terzo argomento, che l’Irlanda non ha adottato alcun provvedimento per garantire l’attuazione delle prescrizioni relative alla tempestività delle procedure previste all’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva.
78 Essa invoca, nel quarto argomento, la stessa mancata attuazione rispetto alla prescrizione relativa al costo non eccessivamente oneroso di dette procedure, facendo valere che non esiste, in materia di spese, una soglia applicabile all’importo che il ricorrente rimasto soccombente sarà tenuto a pagare, dato che nessuna disposizione normativa contiene un riferimento al costo non eccessivamente oneroso delle procedure.
79 Secondo l’Irlanda, le procedure esistenti sono giuste, eque e non hanno un costo eccessivamente oneroso. Esse consentirebbero, peraltro, di controllare tempestivamente le decisioni di cui alle direttive 85/337 e 96/61, modificate dalla direttiva 2003/35.
80 Infine, con il quinto argomento, la Commissione contesta all’Irlanda di non aver messo a disposizione del pubblico, come le impongono l’art. 10 bis, sesto comma, della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e l’art. 15 bis, sesto comma, della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, le informazioni pratiche riguardanti l’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
81 L’Irlanda ritiene di aver soddisfatto tale obbligazione dal momento che l’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore, menzionata al punto 17 della presente sentenza, è una disposizione legislativa, ed esiste peraltro un sito Internet dei servizio dei tribunali irlandesi che descrive i diversi organi giurisdizionali e le loro competenze e consente l’accesso alle sentenze della High Court.
– Giudizio della Corte
82 Con riferimento al primo argomento relativo all’interesse ad agire, risulta dall’art. 10 bis, primo comma, lett. a) e b), della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dall’art. 15 bis, primo comma, lett. a) e b), della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, che gli Stati membri devono provvedere, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto abbiano accesso a una procedura di ricorso alle condizioni indicate da tali disposizioni, determinando ciò che costituisce siffatto interesse sufficiente e la violazione di un diritto compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
83 È assodato che, consentendo ai ricorrenti, membri del «pubblico interessato», che possono vantare un interesse rispondente alle condizioni enunciate all’art. 50A, n. 3, del PDA, di proporre ricorsi avverso determinate misure di pianificazione, l’Irlanda ha adottato disposizioni con le quali il diritto di accesso alla giustizia conferito in questo specifico settore dipende direttamente dall’esistenza di un interesse ad agire di detti ricorrenti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni.
84 Al riguardo, dal momento che, come rilevato al punto 49 della presente sentenza, la Commissione si limita a contestare la mancata attuazione di alcune disposizioni, avendo peraltro espressamente indicato di non voler eccepire un’attuazione inesatta o incompleta, non occorre verificare se il criterio relativo all’interesse sostanziale, quale applicato e interpretato dai giudici irlandesi, coincida con quello relativo all’interesse sufficiente stabilito dalla direttiva 2003/35, ciò che condurrebbe ad interrogarsi sulla qualità dell’attuazione con riferimento, in particolare, alla competenza che detta direttiva riconosce agli Stati membri al fine di determinare la nozione di interesse sufficiente compatibilmente con l’obiettivo da essa perseguito.
85 Inoltre, la seconda sentenza della High Court nella causa Friends of the Curragh Environment Ltd, che la Commissione principalmente richiama, è stata emanata nella vigenza della normativa applicabile anteriormente alle modifiche introdotte nel PDA nel 2006 e non è, in ogni caso, sufficiente a provare la contestata mancata attuazione.
86 Il primo argomento è pertanto infondato.
87 Riguardo al secondo argomento, è assodato che esiste, nel diritto irlandese, oltre alla specifica procedura legale applicabile ai sensi degli artt. 50 e 50A del PDA, il ricorso giurisdizionale disciplinato dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore. Tali ricorsi permettono di chiedere l’annullamento di decisioni o atti nell’ambito del controllo delle decisioni e delle azioni dei tribunali nonché degli organi amministrativi, al fine di garantire che le missioni di cui tali autorità sono investite vengano correttamente e legittimamente adempiute.
88 I diversi ricorsi così previsti, proposti dinanzi ad un organo giurisdizionale, possono essere applicati agli atti, decisioni od omissioni di cui alle disposizioni delle direttive 85/337 e 96/61, modificate dalla direttiva 2003/35, relative alla partecipazione del pubblico, in particolare nello specifico settore dell’urbanistica, e possono pertanto essere considerati attuativi dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, in quanto esigono che il ricorrente possa contestare la legittimità sostanziale o procedurale di detti atti, decisioni od omissioni.
89 Dal momento che la Corte non è investita di una censura relativa ad un’inadeguata attuazione di dette disposizioni, essa non può esaminare gli argomenti presentati dalla Commissione e riguardanti l’estensione del controllo effettivamente esercitato nell’ambito del ricorso giurisdizionale quale risulta in particolare dalla giurisprudenza della High Court.
90 Il secondo argomento è quindi infondato.
91 Con riferimento al terzo argomento relativo alla mancata attuazione dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35 e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, nella parte in cui impongono obblighi relativi alla tempestività delle procedure, dal momento che dall’art. 50A, nn. 10 e 11, lett. b), del PDA risulta che gli organi giurisdizionali competenti devono trattare i procedimenti con la massima sollecitudine consentita da una buona amministrazione della giustizia, il detto argomento è infondato rispetto a quanto indicato al punto 49 della presente sentenza.
92 Con riferimento al quarto argomento relativo al costo dei procedimenti risulta dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35 e dall’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, che i procedimenti avviati ai sensi di tali disposizioni non devono avere un costo eccessivamente oneroso. Sono presi in considerazione soltanto i costi derivanti dalla partecipazione a tali procedimenti. Siffatta prescrizione non impedisce che i giudici possano pronunciare una condanna alle spese con la riserva che l’importo di queste ultime soddisfi tale condizione.
93 Se è pur vero che i giudici irlandesi hanno la facoltà di rinunciare a condannare la parte soccombente alle spese e possono, inoltre, far gravare sulla controparte l’onere delle spese sostenute da quest’ultima, si deve constatare che si tratta di una mera prassi giurisdizionale.
94 Questa sola prassi, che non possiede, per sua natura, carattere di certezza, non può essere considerata, rispetto ai presupposti stabiliti dalla giurisprudenza costante della Corte ricordata ai punti 54 e 55 della presente sentenza, un valido adempimento degli obblighi risultanti dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dall’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva.
95 Il quarto argomento è pertanto fondato.
96 Con riferimento al quinto argomento, si deve ricordare che uno degli obiettivi principali della direttiva 2003/35 consiste nel favorire l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in linea con la Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
97 Al riguardo, l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale come previsto all’art. 10 bis, sesto comma, della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis, sesto comma, della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, deve essere esaminato come un preciso obbligo di risultato, al cui adempimento gli Stati membri devono provvedere.
98 In mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari riguardanti l’informazione sui diritti in tal modo offerti al pubblico, la sola messa a disposizione, attraverso la pubblicazione o con mezzi di comunicazione elettronici, della normativa relativa alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale nonché la possibilità di accesso alle decisioni giurisdizionali non possono essere considerate quali strumenti che garantiscano in modo sufficientemente chiaro e preciso che il pubblico interessato sia in grado di conoscere i propri diritti di accesso alla giustizia in materia ambientale.
99 Il quinto argomento deve pertanto essere accolto.
100 Risulta da quanto precede che il secondo motivo, nella parte riguardante l’esigenza di attuazione degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, è fondato relativamente agli argomenti quarto e quinto.
Sulla violazione dell’art. 6, primo comma, della direttiva 2003/35, per inossservanza dell’obbligo di informare la Commissione
– Argomenti delle parti
101 La Commissione asserisce che le informazioni fornitele dall’Irlanda in merito all’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/35 che hanno introdotto gli artt. 10 bis della direttiva 85/337 e 15 bis della direttiva 96/61 non sono sufficienti.
102 Essa sostiene, al riguardo, che l’Irlanda non ha portato a sua conoscenza la giurisprudenza che sancisce l’accesso del pubblico interessato al controllo giurisdizionale o le precise disposizioni legislative che consentono di dimostrare che i diritti e gli obblighi da esse previsti sono stati attuati, con particolare riferimento all’esigenza di un controllo giurisdizionale giusto, equo, tempestivo e di un costo non eccessivamente oneroso delle procedure.
103 La Commissione aggiunge di non essere stata informata della giurisprudenza nazionale utile riguardante specificamente l’uso di mezzi di ricorso in relazione alla direttiva 2003/35 e, in particolare, di non aver ricevuto direttamente dalla stessa Irlanda comunicazione delle sentenze emanate dalla High Court nella causa Friends of Curragh Environment Ltd, ad essa pervenute da diversa fonte.
104 L’Irlanda riconosce di non essersi pienamente conformata all’obbligo di informazione della Commissione stabilito all’art. 6 della direttiva 2003/35. Essa precisa tuttavia che, dal momento che le disposizioni degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, di tale direttiva erano già attuate da disposizioni normative esistenti, essa non era obbligata a notificare tali disposizioni.
– Giudizio della Corte
105 Si deve ricordare che, anche se nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione, spetta altresì agli Stati membri, a norma dell’art. 10 CE, agevolarla nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso (v., in particolare, sentenze 12 settembre 2000, causa C‑408/97, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑6417, punti 15 e 16, nonché 16 giugno 2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5335, punto 26).
106 Ai fini ricordati da tale giurisprudenza, l’art. 6 della direttiva 2003/35, come avviene in altre direttive, impone agli Stati membri un obbligo di informazione.
107 Le informazioni che gli Stati membri sono così tenuti a fornire alla Commissione devono essere chiare e precise. Esse devono indicare senza ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva. In mancanza di siffatte informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro, che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso, può giustificare di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE per far dichiarare l’inadempimento stesso (v. sentenza 16 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 27).
108 Peraltro, anche se l’attuazione di una direttiva può essere garantita da norme di diritto interno già vigenti, gli Stati membri non sono in tal caso dispensati dall’obbligo formale di informare la Commissione dell’esistenza di tali norme affinché quest’ultima possa essere in grado di valutare la loro conformità alla direttiva (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 30).
109 Nel caso di specie, dal momento che la normativa già in vigore veniva considerata idonea a garantire, da sola, l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/35 relative all’accesso alla giustizia in materia ambientale, l’Irlanda avrebbe dovuto portare a conoscenza della Commissione le disposizioni legislative o regolamentari di cui trattasi, senza poter trarre utili argomenti da precedenti notifiche di tali norme di diritto interno effettuate nell’ambito dell’attuazione delle direttive 85/337 e 96/61 quali applicabili prima delle modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35.
110 L’Irlanda inoltre, dal momento che tale Stato membro sosteneva che l’attuazione era stata constatata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, con particolare riferimento a quella della High Court, avrebbe dovuto comunicare alla Commissione lo stato preciso della detta giurisprudenza, permettendo così ad essa di verificare se tale Stato membro avesse effettivamente dato attuazione alla direttiva 2003/35 attraverso la sola applicazione del diritto nazionale esistente prima dell’entrata in vigore di quest’ultima ed assicurando il controllo ad esso incombente in base al Trattato.
111 Di conseguenza, il secondo motivo, nella parte relativa alla violazione dell’obbligo di informare la Commissione, è fondato.
112 Pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che l’Irlanda,
– omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2‑4, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5‑10 di tale direttiva modificata, e
– omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3‑7, e 4, punti 2‑4, della direttiva 2003/35 e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
113 Il ricorso è respinto quanto al resto.
Sulle spese
114 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
115 Nella presente causa, pur se la Commissione ha chiesto la condanna dell’Irlanda alle spese, occorre tener conto del fatto che la richiedente è rimasta soccombente su una parte sostanziale dei suoi motivi. Occorre quindi decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’Irlanda,
– omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5‑10 di tale direttiva, e
– omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3‑7, e 4, punti 2‑4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Commissione delle Comunità europee e l’Irlanda sopportano le proprie spese.
Firme
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 settembre 2007,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, dai sigg. P. Oliver e J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Collins, SC, e dal sig. D. McGrath, BL, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11»), tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5‑10 di tale direttiva modificata, e
– omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 1 e 3‑7, e 4, punti 1‑6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), e, in ogni caso, omettendo di notificarle alla Commissione,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 2003/35
2 L’art. 1 della direttiva 2003/35 stabilisce quanto segue:
«Obiettivo della presente direttiva è contribuire all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus [sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale], in particolare:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull’accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337 (...) e 96/61/CE del Consiglio».
3 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2003/35:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri».
La direttiva 85/337
4 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35, si deve intendere per:
«(...)
“pubblico”:
una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
“pubblico interessato”:
pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».
5 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 3, della direttiva 2003/35:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.
(…)
3. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
(…)».
6 L’art. 4 della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 dispone quanto segue:
«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico».
7 L’art. 5 della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 prevede quanto segue:
«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, qualora:
a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;
b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
(…)
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:
– una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
– una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
– i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;
– una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;
– una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini.
(…)».
8 L’art. 6, nn. 2–6, della direttiva 85/337, come modificato dall’art. 3, punto 4, della direttiva 2003/35, è così formulato:
«2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (...), alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all’articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo».
9 L’art. 7 della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 5, della direttiva 2003/35, prevede quanto segue:
«1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:
a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,
e lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).
(…)
5. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto».
10 L’art. 9 della direttiva 85/337, quale modificato dall’art. 3, punto 6, della direttiva 2003/35, così dispone:
«1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
– il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano,
– tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico,
– una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.
2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese disponibili, con modalità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio».
11 L’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, è così formulato:
«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
12 L’allegato II della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 elenca i progetti di cui all’art. 4, n. 2, di tale direttiva modificata. Al punto 10, lett. e), di tale allegato, intitolato «Progetti d’infrastruttura», figura la costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell’allegato I).
La direttiva 96/61/CE
13 Ai sensi dell’art. 2, punti 13 e 14, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), quale modificato dall’art. 4, punto 1, della direttiva 2003/35, si deve intendere per:
«13) “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14) “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse».
14 L’art. 15, nn. 1 e 5, della direttiva 96/61, quale modificato dall’art. 4, punto 3, della direttiva 2003/35, è così redatto:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla procedura relativa:
– al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti,
– al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali nel funzionamento dell’impianto,
– all’aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, primo trattino.
Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato V.
(…)
5. Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibili allo stesso le seguenti informazioni:
a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico».
15 L’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, n. 4, della direttiva 2003/35, prevede quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 14 è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Tale procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
La normativa nazionale
16 Ai sensi delle disposizioni combinate dell’art. 176 della legge irlandese sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2000 (Public Act n. 30/2000, Planning and Development Act, 2000), quale modificata dalla legge sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo (infrastrutture strategiche) del 2006 [Public Act n. 27/2006, Planning and Development (Strategic Infrastructure) Act, 2006, Order 2006, S. I. n. 525/2006] (in prosieguo: il «PDA»), e dell’allegato 5 dei regolamenti sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2001 (Planning and Development Regulations 2001, S. I. n. 600/2001), quando si superano determinate soglie, una relazione sull’impatto ambientale e una valutazione dell’impatto ambientale sono obbligatorie per alcuni progetti, tra i quali non figurano quelli rientranti nella categoria particolare delle strade private.
17 Il procedimento di ricorso giurisdizionale («judicial review») è disciplinato dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore (Rules of the Superior Courts), competenti per il controllo, a determinate condizioni, delle decisioni dei tribunali e degli organi amministrativi.
18 Nell’ambito del procedimento di ricorso giurisdizionale possono essere sollevati motivi sia di diritto pubblico sia di diritto privato, laddove i motivi tradizionali di diritto pubblico si riferiscono al controllo dell’eccesso di potere e al controllo dell’esercizio della competenza da parte dei detti tribunali ed organi.
19 Il ricorso giurisdizionale è un procedimento che prevede due fasi. Una domanda di autorizzazione alla presentazione di tale ricorso deve essere depositata dinanzi al giudice, accompagnata dall’esposizione dei motivi che individuano il risarcimento chiesto e da una dichiarazione che espone i fatti sui quali esso si fonda. Se l’autorizzazione è accordata, il richiedente può avviare il procedimento di ricorso giurisdizionale.
20 Una procedura legale specifica, prevista agli artt. 50 e 50A del PDA, si applica alle domande di ricorso giurisdizionale dirette avverso le decisioni delle autorità competenti in materia urbanistica.
21 Ai sensi dell’art. 50A, n. 3, del PDA:
«Il giudice accorderà l’autorizzazione ai sensi dell’art. 50 soltanto una volta riscontrato che:
(a) sussistono fondati motivi per ritenere che la decisione o l’atto in questione siano invalidi o debbano essere annullati e
(b) che
(i) il ricorrente ha un interesse rilevante nella questione oggetto della domanda, o
(ii) qualora la decisione o l’atto in questione riguardi un’opera identificata, ai sensi dell’art. 176 o della normativa in vigore nel periodo pertinente emanata in forza di quest’ultimo, quale opera che può avere un notevole impatto sull’ambiente, ove il ricorrente
(I) sia un ente o un’organizzazione (diversi da un’autorità governativa, da un’autorità pubblica o da un ente o agenzia governativi) le cui finalità o obiettivi riguardano la promozione della tutela ambientale,
(II) abbia perseguito siffatte finalità od obiettivi nel corso dei dodici mesi precedenti alla data della domanda, e
(III) soddisfi i requisiti (eventuali) che gli enti o gli organismi devono soddisfare ai sensi dell’art. 37, n. 4, lett. d), punto iii), per proporre ricorso ai sensi dell’art. 37, n. 4, lett. c) [e, a tale scopo, per l’applicazione di tutti i requisiti di cui all’art. 37, n. 4, lett. e), punto iv), il rinvio ivi contenuto al settore di appartenenza della decisione oggetto del ricorso dovrà essere considerato quale rinvio al settore di appartenenza della decisione o atto oggetto della richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 50]».
22 L’art. 50A, n. 4, del PDA precisa che detto interesse rilevante non si limita agli interessi immobiliari o finanziari.
23 L’art. 50A, nn. 10 e 11, lett. b), del PDA esorta i giudici a trattare i ricorsi acquisiti con la maggiore sollecitudine consentita da una buona amministrazione della giustizia. L’art. 50A, n. 12, del PDA consente di emanare ulteriori norme per accelerare il procedimento.
Il procedimento precontenzioso
24 La Commissione ha riunito nel presente ricorso motivi risultanti da due procedimenti precontenziosi.
25 In primo luogo, la Commissione registrava, nel corso del 2001, una denuncia diretta contro l’Irlanda riguardante il danno causato ad una zona costiera situata nell’area di Commogue Marsh, Kinsale, nella contea di Cork, da un progetto di strada privata. Il 18 ottobre 2002 la Commissione inviava una lettera di diffida all’Irlanda, indicando che nessuna autorizzazione risultava essere stata rilasciata per il progetto in parola e che nessuna valutazione preliminare dell’impatto ambientale di quest’ultimo era stata effettuata nonostante il carattere sensibile del sito, in violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11.
26 Tale Stato membro rispondeva alla detta lettera di diffida il 5 marzo 2003, indicando che il progetto controverso riguardava un cantiere che era stato autorizzato.
27 Non essendo soddisfatta di questa risposta, l’11 luglio 2003 la Commissione emetteva un parere motivato, invitando l’Irlanda ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi alla direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
28 L’Irlanda, con lettera del 9 settembre 2003, chiedeva una proroga del termine di due mesi per rispondere al parere motivato, risposta che veniva comunicata con lettera del 10 novembre 2003.
29 In secondo luogo, la Commissione inviava all’Irlanda, il 28 luglio 2005, una lettera di diffida relativa all’attuazione della direttiva 2003/35, con la quale invitava questo Stato membro a sottoporle le sue osservazioni nel termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale lettera.
30 L’Irlanda rispondeva con lettera del 7 settembre 2005, ammettendo di aver attuato soltanto parzialmente la direttiva 2003/35.
31 La Commissione emetteva un parere motivato il 19 dicembre 2005 invitando l’Irlanda ad adottare i provvedimenti necessari a conformarsi alla detta direttiva del termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di detto parere.
32 L’Irlanda, con lettera del 14 febbraio 2006, precisava che erano in corso di elaborazione provvedimenti di attuazione.
33 Il 18 ottobre 2006 la Commissione emetteva un parere motivato integrativo, chiedendo all’Irlanda di adottare i provvedimenti necessari a rispondere al detto parere entro due mesi dal suo ricevimento. Tale Stato membro rispondeva il 27 febbraio 2007, oltre il termine imposto dalla Commissione.
34 Non essendo soddisfatta delle risposte fornite dall’Irlanda nell’ambito di tali due procedimenti precontenziosi, la Commissione, ai sensi dell’art. 226, secondo comma, CE, proponeva il presente ricorso.
Sul ricorso
35 Il ricorso della Commissione è fondato su due motivi.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36 La Commissione sostiene che la costruzione di una strada privata costituisce un progetto d’infrastruttura di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e che, di conseguenza, le autorità irlandesi sono tenute, in conformità all’art. 2 di tale direttiva modificata, a provvedere affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, siffatti progetti siano sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale qualora si preveda che essi abbiano un impatto ambientale notevole.
37 La normativa irlandese, limitando l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale ai progetti di strade pubbliche proposti dalle autorità pubbliche, non rispetterebbe pertanto le prescrizioni comunitarie.
38 L’Irlanda rileva che i progetti di costruzione di strade private, che essa non contesta rientrino nell’ambito di applicazione dell’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, costituiscono quasi sempre parte integrante di altri progetti che sono, a loro volta, sottoposti all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale in applicazione del combinato disposto dell’art. 176 del PDA e dell’allegato 5 dei regolamenti sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2001, quando si prevede abbiano un impatto ambientale notevole.
39 Tale Stato membro ammette peraltro che la direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 non opera distinzioni tra i progetti stradali privati e pubblici ed indica di avere l’intenzione di modificare la sua normativa al fine di far rientrare i progetti stradali in un’unica distinta categoria, sottoposta all’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale qualora il progetto stradale possa avere un impatto ambientale notevole.
Giudizio della Corte
40 Gli Stati membri, in applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, determinano, per i progetti appartenenti alle categorie elencate all’allegato II di tale direttiva modificata, o mediante un esame condotto caso per caso, o in base a soglie o criteri, se detti progetti debbano essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli artt. 5–10 di detta direttiva. Secondo questa stessa disposizione, gli Stati membri possono altresì decidere di applicare entrambe tali procedure.
41 Se è vero che gli Stati membri si vedono in tal modo conferire un margine di discrezionalità per specificare taluni tipi di progetti da sottoporre a valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trova però i suoi limiti nell’obbligo, enunciato all’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, di sottoporre ad una valutazione d’impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione (v. sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punto 50; 28 febbraio 2008, causa C‑2/07, Abraham e a., Racc. pag. I‑1197, punto 37, nonché 30 aprile 2009, causa C‑75/08, Mellor, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).
42 Al riguardo la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro che dovesse fissare i criteri o le soglie limite a un livello tale che in pratica la totalità dei progetti relativi ad una categoria resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione di impatto eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, di detta direttiva modificata, a meno che la totalità dei progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un impatto ambientale importante (v. sentenze Kraaijeveld e a., cit., punto 53, nonché 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a., Racc. pag. I‑5613, punto 38).
43 Tra i progetti di cui all’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, l’allegato II, punto 10, lett. e), della medesima direttiva modificata indica la categoria di progetti «costruzione di strade».
44 Al riguardo, sottoponendo progetti di costruzione di strade private ad una valutazione dell’impatto ambientale soltanto nel caso in cui tali progetti facciano parte di altri progetti, rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, e sottoposti, questi ultimi, all’obbligo di valutazione dell’impatto, la normativa irlandese, quale vigente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, comportava che ogni progetto di costruzione di una strada privata, realizzato isolatamente, fosse sottratto alla valutazione dell’impatto ambientale, anche se esso poteva avere un impatto ambientale notevole.
45 Occorre inoltre rilevare che il criterio relativo alla natura privata o pubblica di una strada non riveste alcuna pertinenza rispetto all’applicabilità dell’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11.
46 Il primo motivo è pertanto fondato.
Sul secondo motivo
47 Dalle più recenti memorie della Commissione risulta che, secondo quest’ultima e tenuto conto del ritiro dei motivi relativi all’art. 4, nn. 1, 5 e 6, della direttiva 2003/35, l’attuazione effettuata dall’Irlanda resta incompleta rispetto agli artt. 3, punti 1 e 3‑7, e 4, punti 2‑4, di tale direttiva, con la conseguente violazione degli obblighi derivanti dall’art. 6 di detta direttiva.
48 Peraltro la Commissione ritiene che, in ogni caso, l’Irlanda non abbia comunicato nei termini prescritti le disposizioni ritenute dirette ad attuare gli articoli summenzionati, in violazione delle prescrizioni di detto art. 6.
49 Il secondo motivo, considerato nelle sue diverse parti, quale invocato in sostanza dalla Commissione, riguarda quindi esclusivamente la mancata attuazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/35, come la Commissione ha del resto confermato in udienza, senza, pertanto, che la qualità dell’attuazione sia criticata e possa quindi essere utilmente contestata da quest’ultima nell’ambito della presente causa.
50 Si deve inoltre rilevare che le disposizioni del PDA indicate nel presente ricorso sono quelle che risultano dai cambiamenti introdotti con la legge di modifica del 2006, menzionata al punto 16 della presente sentenza, dal momento che le dette modifiche, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, sono entrate in vigore il 17 ottobre 2006, vale a dire prima della scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo.
Sulla necessità di attuazione delle disposizioni dell’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35
– Argomenti delle parti
51 Con riferimento all’art. 3, punto 1, della direttiva 2003/35, la Commissione rileva che le autorità irlandesi devono adottare disposizioni le quali garantiscano che le nozioni di «pubblico» e di «pubblico interessato» non siano definite nella normativa irlandese in maniera più restrittiva rispetto alla direttiva 2003/35. Essa sottolinea che, in particolare, i diritti conferiti alle organizzazioni non governative non sono sufficientemente garantiti, come risulta dalla giurisprudenza, mentre detta direttiva conferisce a queste ultime alcuni diritti nella loro qualità di pubblico interessato.
52 L’Irlanda ribatte che, alla luce dell’obbligo generale di interpretare il diritto nazionale in conformità alle disposizioni del diritto comunitario, che si impone soprattutto ai giudici, l’introduzione di disposizioni legislative dirette a definire le nozioni di «pubblico» e «pubblico interessato» non è necessaria al fine di conferire piena efficacia a tali definizioni. Essa aggiunge che i diritti nuovamente conferiti sono già garantiti all’insieme del pubblico e che non è pertanto necessario fornire una definizione particolare della nozione di «pubblico interessato».
53 L’Irlanda fa altresì valere che, in applicazione dell’art. 50A, n. 3, lett. b), punto ii), del PDA, le organizzazioni non governative che operano per l’ambiente sono esonerate dall’obbligo di dimostrare che esse possiedono un interesse ad agire sostanziale.
– Giudizio della Corte
54 Si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’attuazione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica, e che essa può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest’ultima garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (v., in particolare, sentenze 16 novembre 2000, causa C‑214/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑9601, punto 49; 7 dicembre 2000, causa C‑38/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑10941, punto 53, e 30 novembre 2006, causa C‑32/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑11323, punto 34).
55 Risulta da una giurisprudenza altrettanto costante che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (v., in particolare, sentenze 13 marzo 1997, causa C‑197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1489, punto 15; 4 dicembre 1997, causa C‑207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6869, punto 26, e Commissione/Lussemburgo, cit., punto 34).
56 Rispetto alla finalità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/35, consistente nell’aggiungere alcune definizioni a quelle figuranti all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337 e, in particolare, nell’indicare come debba essere intesa, ai sensi di quest’ultima direttiva, la nozione di «pubblico interessato», e laddove la direttiva 2003/35 riconosce parallelamente nuovi diritti a detto pubblico, non si può dedurre dal fatto che tali definizioni non sono state espressamente riprese nella normativa irlandese che l’Irlanda non abbia adempiuto l’obbligo di attuazione delle disposizioni in parola ad essa incombente.
57 Infatti, la portata della nuova definizione di «pubblico interessato», quale introdotta dalla direttiva 2003/35, può essere esaminata, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, soltanto rispetto all’insieme dei diritti che detta direttiva riconosce al «pubblico interessato», trattandosi di due aspetti inscindibili.
58 Al riguardo, la Commissione non stabilisce in quale misura il «pubblico interessato», inteso come il pubblico che subisce o che può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, non disponga dei diritti di cui dovrebbe beneficiare in applicazione delle modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35.
59 Occorre infine rilevare che gli argomenti avanzati dalla Commissione relativi alla considerazione da parte della giurisprudenza del ruolo delle organizzazioni non governative che operano nel settore dell’ambiente quali appartenenti al «pubblico interessato» riguardano, principalmente, eventuali carenze nell’effettiva esecuzione dei diritti che tali organizzazioni possono far valere, in particolare in materia di ricorsi giurisdizionali, e non rientrano quindi nell’ambito del motivo relativo alla mancata attuazione, del quale la Corte è investita in via esclusiva.
60 Risulta da quanto precede che il secondo motivo, nella parte che riguarda la necessità di attuazione delle disposizioni dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/35, è infondato.
Sulla necessità di attuazione degli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35
– Argomenti delle parti
61 Secondo la Commissione, agli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35 non è stata data completa attuazione.
62 Riguardo a tali disposizioni l’Irlanda rileva che esse hanno avuto attuazione relativamente al regime di autorizzazioni urbanistiche, ma ammette che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo, era ancora necessario attuare tali disposizioni attraverso l’adozione di provvedimenti legislativi relativi ad altre procedure autorizzatorie.
63 Rispetto alle disposizioni dell’art. 4, punti 2 e 3, di detta direttiva, l’Irlanda riconosce che, alla scadenza del termine stabilito in detto parere motivato, essa doveva ancora adottare e notificare alcune misure relative alla loro piena attuazione.
– Giudizio della Corte
64 Si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2002, causa C‑173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6129, punto 7, e 10 aprile 2003, causa C‑114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3783, punto 9).
65 È assodato che, alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato integrativo, l’Irlanda non aveva adottato provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi tali da garantire una completa attuazione degli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35. I mutamenti intervenuti successivamente, dopo la proposizione del ricorso per inadempimento, non possono peraltro, secondo giurisprudenza costante, essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C‑211/02, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑2429, punto 6).
66 Il secondo motivo, nella parte relativa alla mancata attuazione degli artt. 3, punti 3‑6, e 4, punti 2 e 3, della direttiva 2003/35 è quindi fondato.
Sulla necessità di attuazione degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35
– Argomenti delle parti
67 La Commissione sostiene che l’Irlanda non ha attuato le prescrizioni derivanti dagli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, disposizioni con le quali sono stati inseriti, rispettivamente, l’art. 10 bis della direttiva 85/337 e l’art. 15 bis della direttiva 96/61. La Commissione fa valere cinque argomenti a sostegno di questa parte del secondo motivo.
68 Con il primo argomento, relativo alla nozione di interesse sufficiente figurante agli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, la Commissione afferma che il criterio relativo alla dimostrazione di un «interesse sostanziale», utilizzato nell’ambito della specifica procedura legale applicabile ai ricorsi giurisdizionali avverso le decisioni delle autorità competenti in materia urbanistica prevista all’art. 50 del PDA, non corrisponde alla nozione di «interesse sufficiente» prevista da detta direttiva.
69 La fissazione di un siffatto criterio, più restrittivo di quello utilizzato all’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, equivale, secondo la Commissione, ad una mancata attuazione delle prescrizioni della direttiva 2003/35.
70 Infine la Commissione indica che due decisioni della High Court (Irlanda), rispettivamente in data 14 luglio e 8 dicembre 2006, emanate nella causa Friends of the Curragh Environment Ltd, dimostrano che il sistema di controllo giurisdizionale in vigore in Irlanda non può essere considerato quale attuativo della direttiva 2003/35, in quanto la High Court ha indicato, nella seconda di tali sentenze, in merito all’esame dell’«interesse sostanziale», che tale direttiva non era stata attuata nell’ordinamento giuridico irlandese.
71 L’Irlanda contesta la rilevanza delle dette decisioni della High Court, dal momento che queste ultime vertevano anzitutto sulla questione dell’efficacia diretta della direttiva 2003/35.
72 Essa aggiunge che la sentenza emanata dalla High Court il 26 aprile 2007, nella causa Sweetman, stabilisce al contrario che le disposizioni summenzionate della detta direttiva sono attuate attraverso la procedura di ricorso giurisdizionale completata dalle norme processuali specifiche previste in determinati atti normativi, con particolare riferimento all’art. 50 del PDA, in quanto il criterio relativo all’interesse sostanziale è stato qualificato dal giudice come un criterio flessibile e considerato non in contrasto con l’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35.
73 Con il secondo argomento, la Commissione invoca la mancata attuazione dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, per il motivo che non sarebbe stata data esecuzione nell’ordinamento giuridico irlandese, in violazione del primo comma di ciascuno di tali articoli, alla prescrizione secondo la quale il ricorrente può contestare la legittimità sostanziale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni di ciascuna delle direttive sulla partecipazione del pubblico.
74 L’Irlanda rileva, al riguardo, che detti articoli non esigono che sia previsto un controllo esaustivo nel merito di una decisione, ma semplicemente che venga offerta la possibilità di contestare la legittimità nel merito di una decisione. Orbene, un siffatto controllo sarebbe previsto nel diritto irlandese.
75 L’Irlanda afferma altresì che le prescrizioni dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, risultano pienamente attuate nel diritto irlandese in ragione dell’esistenza della procedura di ricorso giurisdizionale prevista dinanzi ai giudici irlandesi. L’obiettivo del ricorso giurisdizionale consiste nel permettere una forma di controllo delle decisioni ed azioni dei giudici e degli organi amministrativi al fine di garantire che le missioni di cui tali autorità sono investite vengano correttamente e legittimamente adempiute.
76 Peraltro, secondo questo Stato membro, una procedura di ricorso giurisdizionale specifica, disciplinata dagli artt. 50 e 50A del PDA, è applicata ai ricorsi diretti avverso le autorità competenti in materia urbanistica.
77 La Commissione sostiene, con il terzo argomento, che l’Irlanda non ha adottato alcun provvedimento per garantire l’attuazione delle prescrizioni relative alla tempestività delle procedure previste all’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva.
78 Essa invoca, nel quarto argomento, la stessa mancata attuazione rispetto alla prescrizione relativa al costo non eccessivamente oneroso di dette procedure, facendo valere che non esiste, in materia di spese, una soglia applicabile all’importo che il ricorrente rimasto soccombente sarà tenuto a pagare, dato che nessuna disposizione normativa contiene un riferimento al costo non eccessivamente oneroso delle procedure.
79 Secondo l’Irlanda, le procedure esistenti sono giuste, eque e non hanno un costo eccessivamente oneroso. Esse consentirebbero, peraltro, di controllare tempestivamente le decisioni di cui alle direttive 85/337 e 96/61, modificate dalla direttiva 2003/35.
80 Infine, con il quinto argomento, la Commissione contesta all’Irlanda di non aver messo a disposizione del pubblico, come le impongono l’art. 10 bis, sesto comma, della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e l’art. 15 bis, sesto comma, della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, le informazioni pratiche riguardanti l’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
81 L’Irlanda ritiene di aver soddisfatto tale obbligazione dal momento che l’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore, menzionata al punto 17 della presente sentenza, è una disposizione legislativa, ed esiste peraltro un sito Internet dei servizio dei tribunali irlandesi che descrive i diversi organi giurisdizionali e le loro competenze e consente l’accesso alle sentenze della High Court.
– Giudizio della Corte
82 Con riferimento al primo argomento relativo all’interesse ad agire, risulta dall’art. 10 bis, primo comma, lett. a) e b), della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dall’art. 15 bis, primo comma, lett. a) e b), della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, che gli Stati membri devono provvedere, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto nei casi in cui il diritto nazionale esiga tale presupposto abbiano accesso a una procedura di ricorso alle condizioni indicate da tali disposizioni, determinando ciò che costituisce siffatto interesse sufficiente e la violazione di un diritto compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
83 È assodato che, consentendo ai ricorrenti, membri del «pubblico interessato», che possono vantare un interesse rispondente alle condizioni enunciate all’art. 50A, n. 3, del PDA, di proporre ricorsi avverso determinate misure di pianificazione, l’Irlanda ha adottato disposizioni con le quali il diritto di accesso alla giustizia conferito in questo specifico settore dipende direttamente dall’esistenza di un interesse ad agire di detti ricorrenti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni.
84 Al riguardo, dal momento che, come rilevato al punto 49 della presente sentenza, la Commissione si limita a contestare la mancata attuazione di alcune disposizioni, avendo peraltro espressamente indicato di non voler eccepire un’attuazione inesatta o incompleta, non occorre verificare se il criterio relativo all’interesse sostanziale, quale applicato e interpretato dai giudici irlandesi, coincida con quello relativo all’interesse sufficiente stabilito dalla direttiva 2003/35, ciò che condurrebbe ad interrogarsi sulla qualità dell’attuazione con riferimento, in particolare, alla competenza che detta direttiva riconosce agli Stati membri al fine di determinare la nozione di interesse sufficiente compatibilmente con l’obiettivo da essa perseguito.
85 Inoltre, la seconda sentenza della High Court nella causa Friends of the Curragh Environment Ltd, che la Commissione principalmente richiama, è stata emanata nella vigenza della normativa applicabile anteriormente alle modifiche introdotte nel PDA nel 2006 e non è, in ogni caso, sufficiente a provare la contestata mancata attuazione.
86 Il primo argomento è pertanto infondato.
87 Riguardo al secondo argomento, è assodato che esiste, nel diritto irlandese, oltre alla specifica procedura legale applicabile ai sensi degli artt. 50 e 50A del PDA, il ricorso giurisdizionale disciplinato dall’Order 84 della normativa relativa alle giurisdizioni di grado superiore. Tali ricorsi permettono di chiedere l’annullamento di decisioni o atti nell’ambito del controllo delle decisioni e delle azioni dei tribunali nonché degli organi amministrativi, al fine di garantire che le missioni di cui tali autorità sono investite vengano correttamente e legittimamente adempiute.
88 I diversi ricorsi così previsti, proposti dinanzi ad un organo giurisdizionale, possono essere applicati agli atti, decisioni od omissioni di cui alle disposizioni delle direttive 85/337 e 96/61, modificate dalla direttiva 2003/35, relative alla partecipazione del pubblico, in particolare nello specifico settore dell’urbanistica, e possono pertanto essere considerati attuativi dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, in quanto esigono che il ricorrente possa contestare la legittimità sostanziale o procedurale di detti atti, decisioni od omissioni.
89 Dal momento che la Corte non è investita di una censura relativa ad un’inadeguata attuazione di dette disposizioni, essa non può esaminare gli argomenti presentati dalla Commissione e riguardanti l’estensione del controllo effettivamente esercitato nell’ambito del ricorso giurisdizionale quale risulta in particolare dalla giurisprudenza della High Court.
90 Il secondo argomento è quindi infondato.
91 Con riferimento al terzo argomento relativo alla mancata attuazione dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35 e dell’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, nella parte in cui impongono obblighi relativi alla tempestività delle procedure, dal momento che dall’art. 50A, nn. 10 e 11, lett. b), del PDA risulta che gli organi giurisdizionali competenti devono trattare i procedimenti con la massima sollecitudine consentita da una buona amministrazione della giustizia, il detto argomento è infondato rispetto a quanto indicato al punto 49 della presente sentenza.
92 Con riferimento al quarto argomento relativo al costo dei procedimenti risulta dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35 e dall’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, che i procedimenti avviati ai sensi di tali disposizioni non devono avere un costo eccessivamente oneroso. Sono presi in considerazione soltanto i costi derivanti dalla partecipazione a tali procedimenti. Siffatta prescrizione non impedisce che i giudici possano pronunciare una condanna alle spese con la riserva che l’importo di queste ultime soddisfi tale condizione.
93 Se è pur vero che i giudici irlandesi hanno la facoltà di rinunciare a condannare la parte soccombente alle spese e possono, inoltre, far gravare sulla controparte l’onere delle spese sostenute da quest’ultima, si deve constatare che si tratta di una mera prassi giurisdizionale.
94 Questa sola prassi, che non possiede, per sua natura, carattere di certezza, non può essere considerata, rispetto ai presupposti stabiliti dalla giurisprudenza costante della Corte ricordata ai punti 54 e 55 della presente sentenza, un valido adempimento degli obblighi risultanti dall’art. 10 bis della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e dall’art. 15 bis della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva.
95 Il quarto argomento è pertanto fondato.
96 Con riferimento al quinto argomento, si deve ricordare che uno degli obiettivi principali della direttiva 2003/35 consiste nel favorire l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in linea con la Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
97 Al riguardo, l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale come previsto all’art. 10 bis, sesto comma, della direttiva 85/337, inserito dall’art. 3, punto 7, della direttiva 2003/35, e all’art. 15 bis, sesto comma, della direttiva 96/61, inserito dall’art. 4, punto 4, della stessa direttiva, deve essere esaminato come un preciso obbligo di risultato, al cui adempimento gli Stati membri devono provvedere.
98 In mancanza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari riguardanti l’informazione sui diritti in tal modo offerti al pubblico, la sola messa a disposizione, attraverso la pubblicazione o con mezzi di comunicazione elettronici, della normativa relativa alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale nonché la possibilità di accesso alle decisioni giurisdizionali non possono essere considerate quali strumenti che garantiscano in modo sufficientemente chiaro e preciso che il pubblico interessato sia in grado di conoscere i propri diritti di accesso alla giustizia in materia ambientale.
99 Il quinto argomento deve pertanto essere accolto.
100 Risulta da quanto precede che il secondo motivo, nella parte riguardante l’esigenza di attuazione degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, è fondato relativamente agli argomenti quarto e quinto.
Sulla violazione dell’art. 6, primo comma, della direttiva 2003/35, per inossservanza dell’obbligo di informare la Commissione
– Argomenti delle parti
101 La Commissione asserisce che le informazioni fornitele dall’Irlanda in merito all’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/35 che hanno introdotto gli artt. 10 bis della direttiva 85/337 e 15 bis della direttiva 96/61 non sono sufficienti.
102 Essa sostiene, al riguardo, che l’Irlanda non ha portato a sua conoscenza la giurisprudenza che sancisce l’accesso del pubblico interessato al controllo giurisdizionale o le precise disposizioni legislative che consentono di dimostrare che i diritti e gli obblighi da esse previsti sono stati attuati, con particolare riferimento all’esigenza di un controllo giurisdizionale giusto, equo, tempestivo e di un costo non eccessivamente oneroso delle procedure.
103 La Commissione aggiunge di non essere stata informata della giurisprudenza nazionale utile riguardante specificamente l’uso di mezzi di ricorso in relazione alla direttiva 2003/35 e, in particolare, di non aver ricevuto direttamente dalla stessa Irlanda comunicazione delle sentenze emanate dalla High Court nella causa Friends of Curragh Environment Ltd, ad essa pervenute da diversa fonte.
104 L’Irlanda riconosce di non essersi pienamente conformata all’obbligo di informazione della Commissione stabilito all’art. 6 della direttiva 2003/35. Essa precisa tuttavia che, dal momento che le disposizioni degli artt. 3, punto 7, e 4, punto 4, di tale direttiva erano già attuate da disposizioni normative esistenti, essa non era obbligata a notificare tali disposizioni.
– Giudizio della Corte
105 Si deve ricordare che, anche se nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla Commissione provare l’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi fondare su alcuna presunzione, spetta altresì agli Stati membri, a norma dell’art. 10 CE, agevolarla nello svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vegliare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso (v., in particolare, sentenze 12 settembre 2000, causa C‑408/97, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑6417, punti 15 e 16, nonché 16 giugno 2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5335, punto 26).
106 Ai fini ricordati da tale giurisprudenza, l’art. 6 della direttiva 2003/35, come avviene in altre direttive, impone agli Stati membri un obbligo di informazione.
107 Le informazioni che gli Stati membri sono così tenuti a fornire alla Commissione devono essere chiare e precise. Esse devono indicare senza ambiguità quali siano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva. In mancanza di siffatte informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se lo Stato membro abbia effettivamente e completamente attuato la direttiva. L’inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro, che non abbia affatto fornito informazioni o le abbia date in modo non abbastanza chiaro e preciso, può giustificare di per sé l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE per far dichiarare l’inadempimento stesso (v. sentenza 16 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 27).
108 Peraltro, anche se l’attuazione di una direttiva può essere garantita da norme di diritto interno già vigenti, gli Stati membri non sono in tal caso dispensati dall’obbligo formale di informare la Commissione dell’esistenza di tali norme affinché quest’ultima possa essere in grado di valutare la loro conformità alla direttiva (v., in tal senso, sentenza 16 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 30).
109 Nel caso di specie, dal momento che la normativa già in vigore veniva considerata idonea a garantire, da sola, l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/35 relative all’accesso alla giustizia in materia ambientale, l’Irlanda avrebbe dovuto portare a conoscenza della Commissione le disposizioni legislative o regolamentari di cui trattasi, senza poter trarre utili argomenti da precedenti notifiche di tali norme di diritto interno effettuate nell’ambito dell’attuazione delle direttive 85/337 e 96/61 quali applicabili prima delle modifiche introdotte dalla direttiva 2003/35.
110 L’Irlanda inoltre, dal momento che tale Stato membro sosteneva che l’attuazione era stata constatata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, con particolare riferimento a quella della High Court, avrebbe dovuto comunicare alla Commissione lo stato preciso della detta giurisprudenza, permettendo così ad essa di verificare se tale Stato membro avesse effettivamente dato attuazione alla direttiva 2003/35 attraverso la sola applicazione del diritto nazionale esistente prima dell’entrata in vigore di quest’ultima ed assicurando il controllo ad esso incombente in base al Trattato.
111 Di conseguenza, il secondo motivo, nella parte relativa alla violazione dell’obbligo di informare la Commissione, è fondato.
112 Pertanto, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che l’Irlanda,
– omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2‑4, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5‑10 di tale direttiva modificata, e
– omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3‑7, e 4, punti 2‑4, della direttiva 2003/35 e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337 modificata dalla direttiva 97/11 e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
113 Il ricorso è respinto quanto al resto.
Sulle spese
114 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
115 Nella presente causa, pur se la Commissione ha chiesto la condanna dell’Irlanda alle spese, occorre tener conto del fatto che la richiedente è rimasta soccombente su una parte sostanziale dei suoi motivi. Occorre quindi decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’Irlanda,
– omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5‑10 di tale direttiva, e
– omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3‑7, e 4, punti 2‑4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Commissione delle Comunità europee e l’Irlanda sopportano le proprie spese.
Firme