TAR Emilia Romagna (BO), Sez. Sez. I, n. 365, del 13 aprile 2015
Aria.Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano con pedonalizzazioni nella zona universitaria

Come emerge dagli atti istruttori, che l’amministrazione ha posto alla base delle proprie scelte, il progetto di ciclo-pedonalizzazione della zona è conseguente all’adozione del piano straordinario per la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile a Bologna (PSQA) che ha indicato come linea direttiva l’ampliamento delle zone di pedonalizzazione del centro storico quale azione volta al miglioramento delle condizioni di vivibilità dello stesso. Vero è che la scelta di pedonalizzare un’ampia area del centro storico incide su contrapposti interessi e contrapposte valutazioni degli effetti di quanto statuito dall’amministrazione. Tuttavia, nel caso concreto, questi contrapposti interessi sono stati ampiamente valutati in sede di procedimentale coinvolgendo tutti gli interessati nella fase consultiva e partecipativa durante l’iter di approvazione del P.G.T.U., in particolare modificando o integrando alcuni aspetti del progetto originario, in modo tale anche di rispondere alle esigenze emerse durante gli incontri da parte di residenti e operatori economici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00365/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2007, proposto da: 
Di Cocco Ilaria; Agostini Gina, Alfredo Martina in proprio e Leg Rap. Libreria Martina Snc, Ascarelli Roberta, Ascari Diana, Bar Maggiolino Leg. Rap. D'Emilio Giovanni, Benni Lorenzo in proprio e Leg.Rap.Ditta Bazar del Pittore, Bernardi Luigi in proprio e Leg.Rap. Bar 48, Caffè Belle Arti Leg.Rap.Muscoso Anna, Capodaglio Rita, Catterina Barbara in proprio e Leg.Rap. Serendipità Soc.Coop, Ciabatti Enrico, Di Cocco Fiammetta Sofia, Di Cocco Jacopo, Ditta Arte e Antiquariato di Luca Garai, Ditta Asterisco Snc Leg.Rap.Nucci Luciano, Ditta Autoriparazioni Trippa Snc di Lucchi Paolo, Ditta Bergami Alessandro Parrucchieri, Ditta Burchiellaro Snc Leg Rap Burchiellaro Maurizio, Ditta Caffè del Sole Srl Leg.Rap.Cattoli Massimiliano, Ditta Coffe & Cigarettes di Poli Denis, Ditta Copy System di Betti Marco, Ditta Edicola Belle Arti Legrap.Bandinu Donatella, Ditta Giovanni Zucchini di Zucchini Anna e Marco Snc, Ditta Le Cremose Belle Arti di Mazzei Damiano, Ditta Nautilus Srl Leg Rap.Rocchi Piero, Ditta Osteria dell'Orsa Leg.Rap.Nanni Franco, Ditta Pizzacasa di Mario Simeone, Ditta Ristoro del Meridione Srl Leg.Rap.Onorato Guido, Ditta To Steki Snc Leg. Rap.Argiris Russiadis, Farmacia Contavalli Leg.Rap.Concato Massimo, Ferraro Silvia, Giannini Stefania, Hotel Accademia Sas di Ravaglia Andrea & C.Leg.Rap.Notari, Ianigro Giannantonio, Lumia Luigia, Maccaferri Marco, Macelleria Landi Valter, Milazzo Maria Grazia, Monari Anna Maria in Prorprio e Leg.Rap. Trattoria Anna Mari, Negroni Manuela in proprio e Leg Rap.Cartoleria L'Università, piazza Gaspare, Pizzeria Nuova Epoca di Santarini Robert & C.Snc, Ristorante Pizzeria Belle Arti di Favaro Giovanna, Salmoiraghi Enrico, Sebastiani Adriana, Tassinari Alberto Pres. Ass. Tutela Centro Storico Scipio, Testoni Federico in proprio e Leg,Rap. Femi S.r.l., Vetreria Mascarella Snc Leg.Rap.Spagnoli Sandro, Zucchini Gianluigi, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Potitò, con domicilio eletto presso Franco Potitò in Bologna, Via Mascarella; 

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia e Maria Montuoro, con domicilio eletto presso Comune di Bologna Ufficio - Legale in Bologna, piazza Maggiore 6; 

per l'annullamento

- della Delibera n.128/2007 recante il "Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano ai sensi dell'art. 36 del Nuovo Codice della Strada (PG.109827/2007) approvazione definitiva" pubblicata dal 27/6/2007 al 11/07/2007, in particolare per la parte relativa alle pedonalizzazioni previste nella zona universitaria;

- nonchè di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori Stefania Flamminio e Maria Montuoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, residenti o titolari di esercizi commerciali e associazioni della “zona universitaria” di Bologna hanno impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stato approvato il nuovo piano generale del traffico urbano (PGTU), nella parte in cui prevede la pedonalizzazione della citata zona, deducendone l’illegittimità.

Si è costituito il comune intimato che ha contro dedotto ampiamente alle avverse doglianze, sviluppando le proprie difese anche con la memoria del 13 febbraio 2015 e producendo in giudizio un’ampia documentazione.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Il ricorso è infondato.

In linea di diritto va preliminarmente osservato che è precluso in questa sede giurisdizionale contestare le scelte di merito dell’azione amministrativa non potendo il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione, se non nei casi tassativi indicati dall’articolo 134 del c.p.a., tra i quali non rientra la materia in esame.

3. Nel caso concreto non risultano travalicati i limiti dell’azione amministrativa né emergono profili di illegittimità nelle valutazioni tecniche poste alla base delle decisioni dell’amministrazione.

3.1. La scelta dell’amministrazione di pedonalizzare un’ampia area del centro storico, coincidente con la cosiddetta “zona universitaria” è stata effettuata dopo un’ampia istruttoria ed in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ed in applicazione della direttiva ministeriale, richiamata dal comma sesto del citato articolo, come indicato nella motivazione dell’atto impugnato.

3.2. Come emerge dagli atti istruttori, che l’amministrazione ha posto alla base delle proprie scelte, il progetto di ciclo-pedonalizzazione della zona è conseguente all’adozione del piano straordinario per la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile a Bologna (PSQA) che ha indicato come linea direttiva l’ampliamento delle zone di pedonalizzazione del centro storico quale azione volta al miglioramento delle condizioni di vivibilità dello stesso.

3.3. Del resto il piano generale del traffico urbano dedica un’apposita sezione (il punto 5.4.1.) per individuare gli obiettivi che si vogliono perseguire con la pedonalizzazione della zona ovvero: riduzione dei volumi di traffico (accessibilità garantita ai soli aventi diritto); miglioramento della qualità dell’aria (riduzione dell’inquinamento del rumore); aumento della fruibilità ciclo-pedonale della zona; riduzione dei conflitti tra le varie componenti del traffico (soprattutto tra auto e utenza debole); tutela e valorizzazione dei vari aspetti artistico-monumentali; riqualificazione dell’area; uso diversificato degli spazi.

In particolare, poi, il PGTU, per la parte concernente la zona in contestazione ha previsto di arrivare alla completa attuazione del progetto in più fasi successive occupandosi anche dei problemi della sosta per i non residenti prevista ai margini della zona controllata con una “ridefinizione degli stalli di sosta all’interno dell’area e nelle zone immediatamente limitrofe”.

La pedonalizzazione della zona, poi, è accompagnata da altre azioni, previste dallo stesso PTGU per concorrere alla riduzione dell’inquinamento quali le limitazioni all’accesso nelle principali vie circostanti, l’attivazione di sistemi di telecontrollo nonché gli interventi sul trasporto pubblico locale , quali l’alimentazione a metano e la filoviarizzazione della linea di trasporto riguardante le aree limitrofe.

4. Ciò premesso, nel caso concreto, non emerge la dedotta illogicità, irragionevolezza e non proporzionalità delle scelte del comune di Bologna e non sussiste alcuna contraddittorietà.

4.1. Vero è che la scelta di pedonalizzare un’ampia area del centro storico incide su contrapposti interessi e contrapposte valutazioni degli effetti di quanto statuito dall’amministrazione.

Tuttavia, nel caso concreto, questi contrapposti interessi sono stati ampiamente valutati in sede di procedimentale coinvolgendo tutti gli interessati nella fase consultiva e partecipativa durante l’iter di approvazione del P.G.T.U..

Come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (DOC 10) il consiglio di quartiere, interessato dalla pedonalizzazione, ha ampiamente condiviso tale scelta ed in particolare “nel periodo ottobre 2004- novembre 2007 sono stati svolti in tutto non meno di 76 incontri” tra cui 36 assemblee pubbliche, in forma di riunione aperta la partecipazione diretta dei cittadini o di sedute pubbliche di consiglio o commissione di quartiere, 4 sedute di commissione consiliare, in cui il progetto è stato presentato e discusso prima dai cittadini in udienza conoscitiva, poi da consiglieri comunali, 5 conferenze stampa, in cui il progetto è stato presentato agli organi di informazione e alla città nonché 30 riunioni varie, di carattere tecnico, progettuale ed organizzativo.

In tale sede, pertanto, sono stati valutati tutti gli interessi coinvolti tanto è vero che “di tale percorso consultivo l’amministrazione comunale ne ha tenuto conto, in particolare modificando o integrando alcuni aspetti del progetto originario, in modo tale anche di rispondere alle esigenze emerse durante gli incontri da parte di residenti e operatori economici”.

5. In conclusione le scelte di merito dell’amministrazione non risultano affette dai vizi di legittimità

dedotti dai ricorrenti.

6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa in favore dell’amministrazione intimata che si liquidano in complessivi euro 3000(tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)