Cass. Civ. SS.UU. n.19389 del 9 novembre 2012
Pres. Preden, Rel. CAPPABIANCA W.W.F. Italia ONG ONLUS c. Comune di Sospirolo ed altri
Beni Ambientali. Zone di riserva generale orientata
L’art. 11, comma 3, seconda parte, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 delinea un catalogo di attività ed interventi, tra cui il divieto di modificazione del regime delle acque, direttamente inibiti dalla legge, in quanto ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere la salvaguardia del paesaggio e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità, senza che sia prospettabile in sede interpretativa un bilanciamento con altri interessi rilevanti posto che nella legge quadro sulle aree naturali protette (cfr. l’art. 1, commi 1, 2 e 3) è la tutela dell’ambiente ad assumere, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza.
L’art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 attribuisce il potere di introdurre deroghe ai divieti previsti dal precedente comma 3, in via esclusiva, al regolamento del Parco, cosicché nessuna legittima deroga può desumersi dal corpo delle norme attuative del piano del Parco.
Le disposizioni derogatorie dei divieti dell’art. 11, comma 3, seconda parte, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono suscettibili di stretta interpretazione per il ruolo di eccezione alla regola generale; cosicché, in presenza di una disposizione di un parco nazionale che consente all’interno di un parco modeste derivazioni idriche da riservare a finalità istituzionali, non può essere legittimamente autorizzata dall’Ente parco una derivazione idrica funzionale all’esercizio di impresa di produzione idroelettrica.
Nelle “zone di riserva generale orientata” di un parco nazionale (nel caso di specie, del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi) è preclusa la realizzazione di nuove centrali idroelettriche ed opere connesse, senza che rilevino le modalità di realizzazione degli interventi e senza che si renda necessario un accertamento del concreto pregiudizio ai beni protetti, giacché l’art. 12, comma 2, lett. b) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 stabilisce in termini assoluti e perentori che in queste zone “è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio”.
A fronte del dato finalistico codificato nell’art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la compiuta definizione degli interventi assentibili nelle “zone di riserva generale orientata” di un parco nazionale, in quanto implicanti deroghe al generale divieto di nuove costruzioni e trasformazioni territoriali, dev’essere condotta con criterio di stretta interpretazione, per cui le “utilizzazioni produttive tradizionali” consentite dall’art. 12, comma 2, lett. b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 vanno identificate con le attività “agro – silvo - pastorali”, per cui resta ineludibilmente esclusa da tale novero un’attività imprenditoriale tesa alla produzione di energia elettrica, seppur da fonte rinnovabile.
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