Cass. Sez. III n. 4771 del 8 febbraio 2021 (CC 14 ott 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Corbetta Ric. Comune Otranto  
Beni ambientali.Opere stagionali in area vincolata

In tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso . Si tratta pertanto di un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell’opera nel termine stabilito dall’autorizzazione, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Lecce rigettava l’appello cautelare promosso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva accolto la richiesta, avanzata dal Comune di Otranto quale terzo interessato, di revoca del sequestro preventivo relativamente  ai pontili galleggianti e alla sistemazioni delle aree a terra installati dal Comune di Otranto sull’area demaniale marittima prospiciente il “bastione dei Pelasgi” zona c.d. “Aia delle fabbriche”, contraddistinta al foglio 45 particella 208 (parte a terra) e particella z (specchio acqueo corrispondente) del N.C.T. del Comune di Otranto, ritenendo insussistente il periculum in mora.

2. Avverso l’indicata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, esposti congiuntamente, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 321 cod. proc. pen.
Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sostanziale diversità dell’opera “abusivamente realizzata” con l’opera “abusivamente non rimossa” nella stagione invernale. Dopo aver richiamato le vicende del complesso iter amministrativo, all’esito del quale è sempre risultato confermato l’obbligo per il Comune di Otranto di procedere allo smontaggio dei pontili al termine della stagione estiva, ad avviso del ricorrente la permanenza di tali opere in zona vincolata, oltre il periodo coperto dal titolo abilitativo, comporta, ipso facto, un incremento del carico urbanistico, tale da rappresentare una trasformazione del territorio, come tale soggetto a permesso di costruire, nonché un diverso impatto sull’ambiente circostante, tale da integrare il contestato reato paesaggistico. Aggiunge il ricorrente che l’opera realizzata e mantenuta dal 2016, perché di fatto inamovibile, sul demanio rappresenta un organismo diverso da quello assentito, perché in spregio delle prescrizioni della Soprintendenza poste a tutela dei vincoli vigenti nella zona di intervento. Secondo il ricorrente, il Tribunale cautelare ha recepito una nozione dei reati contestati del tutto estranea all’ordinamento vigente, ritenendo che un’opera possa essere considerata  abusiva “ad intermittenza”; viceversa, proprio l’inquadramento della mancata rimozione di un’opera stagionale autorizzata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 induce ad escludere qualsivoglia differenza rispetto alla realizzazione di un’opera edilizia sine titulo; i reati paesaggistico ed edilizio, consumatisi all’atto del mancato smontaggio, devono considerarsi istantanei ma ad effetti permanenti e la mancata rimozione alla data di scadenza produce l’effetto di stabilizzare l’abuso. Il Tribunale distrettuale, aggiunge il ricorrente, ha perciò errato nell’interpretazione della normativa urbanistica, demaniale e paesaggistica, ciò che si riflette sulla ritenuta insussistenza dell’attualità del periculum in mora, partendo dal presupposto della legittimità dell’opera nel periodo in cui è intervenuta la decisione, ossia la stagione estiva.

3. In data 8 ottobre 2020 il difensore del Comune di Otranto ha depositato memoria, con cui chiede il rigetto del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il sequestro era stato originariamente disposto nell’ambito di un procedimento penale nel quale al Sindaco e ai componenti della Giunta comunale di Otranto, nonché al responsabile dell’area tecnica del comune di Otranto sono contestati i reati di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav. (capo A), 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo B) e 180 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo C), e, al solo responsabile dell’area tecnica, art. 44, comma 1, lett. b) e c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo D).
Le incolpazioni provvisorie si riferiscono alle opere per la riqualificazione e l’ampliamento del porto turistico realizzate dal Comune di Otranto  - in particolare, i pontili galleggianti - in relazione alle quali erano stati rilasciati tutti i necessari atti autorizzatori “con prescrizione di stagionalità”, onerando pertanto il Comune dello smontaggio dei pontili galleggianti l’1 novembre di ogni anno e del rimontaggio per l’1 maggio dell’anno seguente. Le contestazioni sono state elevate perché, ultimati i lavori di realizzazione dell’approdo turistico, collaudati il 30 maggio 2016, il Comune di Otranto non ha mai provveduto allo smontaggio dei pontili, in violazione della prescrizione impostagli.

3. Premesso che il Comune di Otranto ha ottenuto il rilascio dei titoli demaniale, edilizio e paesaggistico da parte delle Autorità competente, ad avviso del Tribunale cautelare il profilo di illiceità riguarderebbe unicamente il fatto che l’approdo turistico, autorizzato come “stagionale”, sia rimasto costantemente installato, in violazione dell’obbligo annuale di smontaggio e rimontaggio dei pontili galleggianti.
Ciò posto, ad avviso del Tribunale, con riferimento al periodo 1 maggio-31 ottobre 2020, non può ritenersi attuale il periculum in mora, il quale si atteggia diversamente a seconda che esso riguardi un’opera abusivamente realizzata, ovvero un manufatto “abusivamente non rimosso” nella stagione invernale, essendo invece assentito per la stagione estiva.

4. Si tratta di una conclusione errata.

5. Invero, va ricordato che, in tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall'art. 181, comma 1, d. lgs. 21 gennaio 2004, n. 42, si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso  (Sez. 3, n. 846 del 19/11/2019 - dep. 13/01/2020, PMT C/ Ferrara, Rv. 278376).
Si tratta pertanto di un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell’opera nel termine stabilito dall’autorizzazione, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo.
 
6. Ne segue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale distrettuale, una volta che l’opera stagionale non viene smontata nel termine di legge, essa diviene irreversibilmente sine titulo, senza che possa riacquistare la liceità nel periodo estivo, che ricade nell’ambito dell’autorizzazione.
 E’ perciò errata la motivazione – il che integra la denunciata violazione di legge - nella parte in cui ha configurato il reato urbanistico “a intermittenza”, ossia solo nel periodo in cui l’opera avrebbe dovuto essere smontata, omettendo di considerare che dal 1 novembre 2017, data di scadenza del primo termine per lo smontaggio dei pontili, il manufatto, rimasto montato sin dal collaudo, è da considerarsi sine titulo.
Da ciò discende in maniera consequenziale che è errata la ratio decidendi del provvedimento impugnato, laddove fa discendere la mancanza di attualità del periculum da una asserita liceità delle opere nel periodo di estivo.

7. L’ordinanza deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, che dovrà compiere una nuova valutazione in ordine ai profili concernenti la sussistenza e l’attualità del periculum in mora.


P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente a norma dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 14/10/2020.