Cass. Sez. III n. 44985 del 22 dicembre 2010 (Cc. 21 ott. 2010)
Pres. Ferrua Est. Sarno Ric. Trincone
Rifiuti. Legislazione Campania e sequestro

In sede di conversione del DL n. 172/08 è stato aggiunto all’articolo 6 il comma i bis il quale prevede per tutte le fattispecie penali previste dall’articolo citato, attuate con l’uso di un veicolo, il sequestro preventivo dello stesso finalizzato alla successiva confisca, obbligatoria in caso di sentenza di condanna. La disposizione citata, eliminando qualsiasi discrezionalità sulla adozione del provvedimento di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in ragione della confisca — estesa rispetto ai limiti indicati dall’art. 259 cpv DLvo 152/06 -, comporta quanto al periculum in mora che, coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, solo ove venga meno la presenza delle condizioni che legittimano la confisca possa procedersi alla revoca del sequestro.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli lll.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. GIULIANA FERRUA            Pres.

Dott. ALFREDO TERESI             Cons.
Dott. AMEDEO FRANCO            Cons.

Dott. SILVIO AMORESANO        Cons.

Dott. GIULIO SARNO                  Cons. Rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) Tr. Gi.n. il xx/ad/xxxx

- avverso l'ordinanza n.2168/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, DEL 07/12/2009

- sentita la relazione fatta dal Consigliere  DOTT. GIULIO SARNO;
- sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

- Uditi difensor Avv.; /

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Tr. Gi. propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto in relazione al provvedimento del gip del tribunale della medesima città con la quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro delle autocisterne di proprietà dell'istante.


La richiesta di restituzione era stata formulata dalla difesa del ricorrente, indagato per il reato di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) DL 172/08, all'esito delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'interrogatorio effettuato in seguito alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari nel corso del quale lo stesso aveva sostenuto che il trasporto dei rifiuti liquidi tramite l'autocisterna sequestrata era avvenuto per un'autonoma e non autorizzata iniziativa dei suoi dipendenti per i quali era stata avviata la procedura di licenziamento disciplinare.


Il tribunale ha ritenuto i nuovi elementi addotti dalla difesa non in grado di incidere sulla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati in quanto provenienti dallo stesso indagato ed ha rilevato anche come tali dichiarazioni contrastavano con atti ritualmente trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente in quanto l'autocisterna in sequestro, sulla quale vi erano due dipendenti del ricorrente, era stata sorpresa mentre scaricava dei rifiuti liquidi da fossa asettica nel tombino fognario sito all'interno di un capannone sottoposto a sequestro nel gennaio 2008, anch'esso nella disponibilità del Troncone.


In questa sede deduce il ricorrente la violazione dell'articolo 110 del codice penale, dell'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) DL. 772/08 in relazione all'articolo 325 del codice di procedura penale insistendo sulla circostanza che dalle dichiarazioni rese al PM si rilevava che egli era assolutamente ignaro della condotta illecita posta in essere dal coindagato e che aveva proceduto a contestazione disciplinare nei confronti dei dipendenti. Contesta inoltre di avere realizzato materialmente l'attività esecutiva del reato ribadendo che la stessa, viceversa, è avvenuta per iniziativa autonoma non autorizzata dei suoi dipendenti e che nessun contributo causale ha offerto per l'ipotizzato concorso nel reato. Contesta, infine, la ritenuta sussistenza del periculum in mora rilevando che ai fini del sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca necessita sempre e comunque uno specifico e non occasionale nesso strumentale tra res e reato.


Motivi della decisione


Il ricorso è inammissibile.


In relazione al fumus commissi delicti, si deve ribadire in questa sede che esso si sostanzia nell'astratta configurabilità del fatto attribuito all'indagato in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità.


Sul punto deve ritenersi dunque correttamente motivata l'ordinanza impugnata e non si rende possibile accogliere le censure del ricorrente che sostanzialmente contesta nel merito la gravità del quadro indiziario a suo carico.

 

Quanto al pericolo in mora correttamente il tribunale fa rilevare che in sede di conversione del DL n. 172/08 è stato aggiunto all'art. 6 il comma 1 bis il quale prevede per tutte le fattispecie penali previste dall'articolo citato, attuate con l'uso di un veicolo, il sequestro preventivo dello stesso finalizzato alla successiva confisca, obbligatoria in caso di sentenza di condanna.


Recita, infatti, l'art. 6 comma 1 bis: Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo.


La disposizione citata, eliminando qualsiasi discrezionalità sulla adozione del provvedimento di sequestro preventivo del mezzo di trasporto in ragione della confisca - estesa rispetto ai limiti indicati dall'art. 259 cpv DLvo 152/06 -, comporta quanto al periculum in mora che, coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, solo ove venga meno la presenza delle condizioni che legittimano la confisca possa procedersi alla revoca del sequestro.


Il che, come detto, non si verifica nella specie.


Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.


PQM


La corte suprema di cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 21.10.2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il 22 Dic. 2010