Cass. Sez. III n. 2627 del 23 gennaio 2023 (CC 2 dic 2022)
Pres. Marini Est. Corbo Ric. Montinaro
Beni ambientali.Sequestro bene demaniale

E’ legittimo il sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale pur destinato a soddisfare i bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, quando la sua fruizione per effetto delle modifiche allo stesso apportate, possa aggravare il pregiudizio per l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2022, e depositata il 16 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto l’appello presentato da Luciano Montinaro avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza dal medesimo presentata per la revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di Francesca Montinaro, ed avente ad oggetto il tratto di litorale prospiciente lo stabilimento balneare “Lido Orsetta” sito in località Torre dell’Orso del Comune di Melendugno, gestito dalla società “L’Orsetta di Montinaro Luciano s.a.s.” di cui lo stesso era divenuto socio accomandatario ed amministratore dopo il sequestro, subentrando a Francesca Montinaro.
I reati per i quali è stato effettuato il sequestro sono quelli di realizzazione di opere stabili in assenza di autorizzazione ex art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, di abusiva occupazione di spazio demaniale ex artt. 54 e 1161 cod. nav., e di deturpamento delle bellezze naturali ex art. 734 cod. pen., che si ipotizzano commessi da Francesca Montinaro in qualità di socia accomandataria pro tempore della “Orsetta s.a.s.”.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe Luciano Montinaro, nella sua qualità di titolare della società “L’Orsetta di Montinaro Luciano s.a.s.”  con atto sottoscritto dall’avvocato Stefano Chiriatti, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione della disciplina sulla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di revoca del sequestro.
Si deduce che il giudice del dibattimento ha illegittimamente deciso in merito alla istanza di dissequestro presentata innanzi all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, in quanto non competente. Si rappresenta, in particolare, che l’istanza di dissequestro, presentata dopo l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, è stata depositata in data 23 maggio 2022 presso il G.i.p. del Tribunale di Lecce ed è stata da questi inviata, per la decisione, al giudice del dibattimento monocratico, presso il quale è pervenuta in data 7 giugno 2022. Si aggiunge, poi, che al momento della richiesta non esisteva il fascicolo per il dibattimento, formato solo in data 25 maggio 2022, come peraltro documentato dal timbro apposto sul retro della copertina dello stesso. Si osserva, quindi, che la competenza a decidere sull’istanza di dissequestro, anche quando già sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio, appartiene ancora, ai sensi degli artt. 317, comma 2, e 554, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari fino a quando il precisato decreto non sia stato trasmesso al giudice dibattimentale unitamente al fascicolo per il dibattimento (si citano Sez. 2, n. 12366 del 11/12/2020, dep. 2021, Greco, Rv. 280998-01 e Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242-01).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la natura meramente apparente della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della posizione di terzo estraneo del ricorrente.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha illegittimamente escluso la qualità di terzo estraneo del ricorrente. Si rappresenta, in particolare, che l’ordinanza impugnata ha omesso di confrontarsi con plurimi aspetti, tra i quali: -) la totale estraneità del ricorrente in ordine alla commissione dei reati contestati all’imputata Francesca Montinaro; -) l’attuale estraneità di Francesca Montinaro alla compagine sociale “L’Orsetta s.a.s. di Montinaro Luciano”; -) la titolarità della concessione, allo stato, in capo al ricorrente. Si rileva, quindi, l’assenza di elementi sintomatici da cui inferire la disponibilità del bene in capo alla imputata, intesa quale relazione effettuale con il bene medesimo connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (si citano, tra le tante, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri, Rv. 252378 e Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Cucci, Rv. 260305), e, quindi, la effettiva probabilità che il bene in questione possa assumere carattere strumentale rispetto alla protrazione o all’aggravamento delle conseguenze dei reati che si assumono commessi da Francesca Montinaro.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l’omessa considerazione del sopravvenuto ripascimento naturale dell’arenile quale fatto nuovo tale da rendere inidoneo il sequestro a soddisfare esigenze cautelari.
Si deduce, innanzitutto, che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha escluso il naturale ripascimento del tratto di litorale interessato dal provvedimento in sequestro per effetto del moto ondoso, perché, da un lato, ha escluso efficacia dimostrativa alle fotografie, erroneamente ritenendole in bianco e nero, quando, in realtà, le stesse erano state trasmesse via p.e.c. a colori, e riprodotte in bianco e nero solo a causa delle attrezzature di stampa della cancelleria, e, dall’altro, ha omesso accertamenti esperibili d’ufficio. Si deduce, poi, che il sequestro in questione non può essere giustificato con l’esigenza di disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, siccome, da un lato, la giurisprudenza ha ritenuto l’illegittimità di tale tipologia di misura cautelare se applicata al fine di eseguire i lavori necessari al recupero dell’area (si citano Sez. 3, n. 1262 del 2012, Rv. 254145, e Se. 6, n. 11002 del 2009, Rv. 244171), e, dall’altro, detta operazione è nella specie impraticabile per essere stato il materiale pietroso ricoperto da vari metri di sabbia. Si deduce, ancora, che l’ipotesi di reiterazione dei reati ipotizzati da parte del terzo in caso del ripresentarsi di fenomeni di erosione costiera è meramente astratta.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia l’omessa considerazione dell’assoluzione di Francesca Montinaro con sentenza del 9 dicembre 2021 quale fatto nuovo tale da escludere il fumus commissi deliciti, o, quanto meno, il relativo periculum in mora.
Si rappresenta che il Giudice del riesame ha illegittimamente omesso di confrontarsi con l’assoluzione di Francesca Montinaro in relazione ad analoghi fatti di reato contestati nel precedente procedimento. Si rileva, inoltre, che, rispetto ai fatti oggetto del procedimento a carico di Francesca Montinaro l’unico elemento di novità è dato dal presunto spianamento della duna presente nell’area adiacente allo stabilimento balneare, e posta al di fuori della zona in concessione, come documentato dalle fotografie depositate in atti. Si aggiunge, ancora, che la condotta addebitata a Francesca Montinaro si è esaurita da tempo. Si deduce, quindi, che, tenendo conto di quanto appena rilevato, il sequestro si pone in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità (si citano, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979-01 e Sez. 3, n. 29203 del 04/05/2004, Sardi, Rv. 229489-01).  
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso di chiarire in che modo l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene sequestrato possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico (si cita, tra le tante, Sez. 3, n. 2001, del 24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272071-01). Si aggiunge, inoltre, che il sequestro non può essere disposto su un bene demaniale, quale è la spiaggia, perché il bene demaniale appartiene alla collettività e, come tale, non può essere sottratto alle finalità ed agli usi ai quali è destinato (si citano Sez. 3, n. 270 del 27/01/1994, Filippone, Rv. 197579-01, e Sez. 3, n. 12504 del 15/12/2011, Rv. 252224-01).

3. Nell’interesse del ricorrente, l’avvocato Stefano Chiriatti ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
In particolare, si rappresenta che: -) il ricorrente ha rilasciato procura speciale all’avvocato Stefano Chiriatti; -) il ricorrente ha interesse all’impugnazione, in quanto il bene deve essere restituito a “L’Orsetta s.a.s. di Montinaro Luciano”, terzo estraneo rispetto ai reati ascritti a Francesca Montinaro; -) le censure contestano la mera apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata; -) grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’apparenza della intestazione del bene in sequestro a “L’Orsetta s.a.s. di Montinaro Luciano”, e l’effettività della titolarità dello stesso in capo a Francesca Montinaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la violazione della disciplina sulla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di revoca del sequestro, deducendo che l’istanza di dissequestro sarebbe stata depositata il 23 maggio 2022, mentre il fascicolo sarebbe pervenuto al giudice del dibattimento solo in data successiva.
È vero, infatti, che, secondo una recente decisione, in tema di sequestro preventivo, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione del bene sottoposto a vincolo quando già sia stato emesso il decreto instaurativo del giudizio appartiene, ai sensi del principio generale di cui agli artt. 317, comma 2, e 554 cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari sintanto che il decreto stesso non sia stato trasmesso al giudice dibattimentale unitamente al relativo fascicolo (così Sez. 2, n. 12366 del 11/12/2020, dep. 2021, Greco, Rv. 280998-01).
Tuttavia, questo principio deve essere coordinato con quello, enunciato da numerose pronunce, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta di misura cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del «giudice che procede» o di «quello competente a pronunciarsi nel merito» va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno con la loro trasmissione ad altro giudice (così, tra le altre, Sez. 3, n. 36532 del 12/05/2015, Ciminiello, Rv. 264731-01, la quale, sulla premessa che l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal pubblico ministero prima dell'azione penale, ma non tempestivamente delibata dal giudice per le indagini preliminari, ha proceduto all'annullamento di ordinanza del riesame che aveva ritenuto la competenza del G.i.p. a decidere su richiesta di sequestro preventivo, nonostante quest'ultimo si fosse pronunciato solo dopo la trasmissione degli atti alla cancelleria del G.u.p. e la avvenuta fissazione dell'udienza preliminare; v., inoltre, Sez. 1, n. 10923 del 20/12/2011, dep. 2012, Vollaro, Rv. 252551-01).  
Nella specie, l’istanza di revoca del sequestro preventivo è stata sì molto probabilmente presentata quando gli atti non erano stati ancora materialmente trasmessi al Giudice del dibattimento, ma la decisione è stata assunta da quest’ultimo in data 7 giugno 2022, allorché gli atti erano sicuramente nella disponibilità del medesimo.
Ne discende che, in applicazione del principio in forza del quale l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice del dibattimento, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta in materia di misure cautelari, presentata prima del materiale trasferimento degli atti, ma non tempestivamente delibata dal giudice per le indagini preliminari, correttamente, nella specie, il giudice del dibattimento ha ritenuto di doversi pronunciare sull’istanza di revoca del sequestro preventivo.

3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connesse, che contestano la configurabilità del pericolo di aggravamento o protrazione del reato, deducendo la mancata considerazione della posizione di terzo estraneo del ricorrente e del fatto nuovo costituito dal ripascimento naturale dell’arenile.
3.1. Appare utile premettere, in linea generale, che, secondo l’orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, il sequestro preventivo c.d. impeditivo implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01, e Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358-01).
Va poi rilevato che queste indicazioni trovano puntuale conferma e specificazione con riguardo ai reati paesaggistici e di occupazione abusiva di spazio demaniale, quali quelli posti a base del provvedimento di sequestro.
Sempre secondo il diffuso orientamento della giurisprudenza, infatti, in relazione ai reati paesaggistici, il sequestro impeditivo mira ad impedire che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, anche da parte di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo, sicché l’incidenza degli abusi, anche in caso di ultimazione delle opere vietate, deve essere valutata in relazione all’impatto sulle diverse matrici ambientali ovvero sulle zone oggetto di particolare tutela (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi, Rv. 272071-01, nonché Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477-01, e Sez. 3, n. 48958 del 13/10/2015, Giordano, Rv. 266011-01, e, ancora, da ultimo Sez. 3, n. 43604 del 04/10/2022, De Vita, non massimata).
Inoltre, si è precisato che, in tema di tutela del demanio, l'avvenuta ultimazione dei manufatti realizzati abusivamente su area demaniale e la conseguente accessione degli stessi al suolo demaniale non ostano all'adozione del provvedimento di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 cod. nav., trattandosi di reato permanente la cui consumazione si protrae fin quando sussiste l'occupazione illegittima dell'area demaniale (così, in particolare, Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Sciortino, Rv. 275181-01).
3.2. L’ordinanza impugnata rappresenta, da un lato, che il soggetto richiedente la restituzione non è qualificabile come terzo estraneo rispetto al reato, e, dall’altro, che sussiste comunque il rischio di protrazione degli effetti del reato o della sua probabile reiterazione.
Con riferimento al primo aspetto, si segnala che il concessionario e gestore del lido non è Luciano Montinaro, bensì la società “L’Orsetta s.a.s.”. Si rappresenta, poi, che questa società ha sì modificato il socio accomandatario rispetto all’epoca in cui sono stati commessi i reati, essendo oggi Luciano Montinaro e precedentemente, invece, Francesca Montinaro, ma è rimasta sostanzialmente immutata nella sua composizione, posto che le quote del capitale sociale di gran lunga maggioritarie sono rimaste quelle di Brizio Montinaro e Sonia Elisa Ada Montinaro. Si precisa, quindi, che i reati per i quali è stato disposto il sequestro sono stati riferiti a Francesca Montinaro in quanto legale rappresentante della società “L’Orsetta s.a.s.”.
In relazione al secondo profilo, si evidenzia che: -) il bene sottoposto a vincolo è esattamente quello detenuto dalla società “L’Orsetta s.a.s.” quando il legale rappresentante di questa era Francesca Montinaro; -) è altamente probabile che anche attualmente la società “L’Orsetta s.a.s.”. avrà l’esigenza di utilizzare le opere realizzata illegittimamente a difesa dell’arenile, come conferma il contenuto di una precedente istanza presentata da Luciano Montinaro, diretta a poter effettuare «interventi urgenti di manutenzione e consolidamento, anche in vista del rinnovo della concessione per l'utilizzo dell'area, tenuto conto dell'impatto delle mareggiate sul tratto di litorale interessato dal provvedimento di sequestro»; -) l’istante non espone la volontà di procedere alla bonifica dello stato dei luoghi, quanto meno con riguardo alla rimozione del materiale originariamente apposto da Francesca Montinaro, né di aver ideato altre soluzioni; -) non è comprovato il ripascimento naturale dell’arenile, e comunque resta ferma la necessità di rimuovere quel materiale, che era collocato alla rinfusa, aveva creato una gradinata sul tratto di arenile, aveva trasformato l'ambiente naturale e sconvolto la linea di battigia, oltre a rappresentare una fonte di insidia e pericolo per l'utenza; -) non è noto l'effetto ultimo del materiale saldamente compenetrato nella sabbia ed il reale impatto ambientale sul fondale marino dello stesso, dopo un così lungo periodo di giacenza sulla sabbia, attesa il protrarsi della situazione da alcuni anni; -) nulla si dice nell’istanza di revoca con riguardo allo spianamento della duna nell'area adiacente allo stabilimento, effettuato per trasportare la sabbia a valle verso il mare, e tale da aver modificato il paesaggio circostante, fatto costituente specifica ragione giustificativa del provvedimento di sequestro attualmente in esecuzione.
L’ordinanza impugnata, inoltre, in premessa, osserva che il provvedimento di sequestro attualmente in esecuzione, adottato il 20 agosto 2020, segue un precedente provvedimento di sequestro emesso il 13 settembre 2019. Si precisa che il primo sequestro era stato disposto perché era stata accertata la presenza, nel tratto di spiaggia prospiciente il lido, per la lunghezza di 80 m., la presenza di pietrame, conci di tufo e sacchi di tela contenenti presumibilmente sabbia, collocati per arginare l'effetto erosivo del mare. Si espone, poi, che, dopo l’annullamento in sede di riesame del provvedimento cautelare appena indicato in sede di riesame, è stato disposto il sequestro attualmente in esecuzione, in data 20 agosto 2020. Questo secondo sequestro è stato effettuato innanzitutto perché la società, dopo aver presentata una SCIA per interventi per la difesa stagionale dal moto ondoso nel giugno 2020, aveva creato una gradinata di accesso dal mare alla pedana dello stabilimento balneare, incorporata nel fondale sabbioso marino, tale da prorogare un’impattante trasformazione dell'ambiente naturale ed un evidente sconvolgimento del delicato equilibrio della linea della battigia e del fondale marino ricadente all'interno dell'area demaniale marittima; e poi perché, nel corso dei lavori, si è anche provveduto allo spianamento della duna nell'area adiacente allo stabilimento attraversando la zona di rilevanza naturalistica di Torre dell'Orso con l'ausilio di due mezzi meccanici.
3.3. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono immuni da vizi, perché affermano la sussistenza del pericolo di aggravamento o protrazione dei reati per cui si procede, in caso libera disponibilità del bene in sequestro da parte dell’’attuale ricorrente, offrendo una motivazione intelligibile e priva di lacune.
Innanzitutto, correttamente si è affermato che la richiesta di restituzione è stata presentata in favore di un soggetto che non può dirsi terzo estraneo al reato. Invero, per quanto evidenziato dal Tribunale, i reati ipotizzati sono sì ascritti a Francesca Montinaro, ma riferiti alla sua attività di amministrazione della società “L’Orsetta s.a.s.”, ossia della medesima società cui i beni andrebbero restituiti, e nella prospettiva di agevolare lo sfruttamento degli stessi da parte di tale impresa.
In secondo luogo, poi, e risolutivamente, è correttamente motivata l’affermazione secondo cui la restituzione di quanto in sequestro alla società “L’Orsetta s.a.s.” determinerebbe la protrazione degli effetti dei reati per cui si procede o la loro probabile reiterazione.
Il Tribunale, in effetti, evidenzia, in particolare, sulla base di specifici elementi di fatto, che è altamente probabile che anche attualmente la società “L’Orsetta s.a.s.” avrà l’esigenza di utilizzare le opere realizzata illegittimamente a difesa dell’arenile, che permane la necessità di rimuovere il materiale collocato alla rinfusa, con il quale era stata creata una gradinata sul tratto di arenile, era stato trasformato l'ambiente naturale ed era stata sconvolta la linea di battigia, anche con pericoli per l'utenza, e che nessun piano di bonifica dell’area è stato presentato.
In questo modo, risulta indicato in modo chiaro e congruo che la libera diponibilità del bene da parte della società, anche solo per il rinnovato utilizzo delle opere abusivamente realizzate e dell’arenile come illegittimamente modificato, può ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico ed ulteriormente impattare in termini negativi su zone oggetto di particolare tutela.      

4. Prive di specificità sono le censure enunciate nel quarto motivo, che contestano l’omessa considerazione dell’assoluzione di Francesca Montinaro, deducendo che questa coprirebbe quasi completamente i fatti per i quali è stato disposto il sequestro in esecuzione, e, comunque, determinerebbe il contrasto della misura cautelare con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
Occorre rilevare, in proposito, che l’imputazione per la quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione in primo grado nei confronti di Francesca Montinaro attiene alla apposizione, nel tratto di spiaggia prospiciente il lido, per la lunghezza di 80 m., di pietrame, conci di tufo e sacchi di tela contenenti presumibilmente sabbia, collocati per arginare l'effetto erosivo del mare. Le ipotesi di reato poste a fondamento del provvedimento di sequestro in esecuzione, invece, riguardano ulteriori condotte, e, precisamente, la creazione di una gradinata di accesso dal mare alla pedana dello stabilimento balneare, incorporata nel fondale sabbioso marino, tale da prorogare un’impattante trasformazione dell'ambiente naturale ed un evidente sconvolgimento del delicato equilibrio della linea della battigia e del fondale marino ricadente all'interno dell'area demaniale marittima, nonché lo spianamento della duna nell'area adiacente allo stabilimento.
Risulta, quindi, evidente, che i fatti oggetto della sentenza sono diversi ed hanno un impatto ambientale e paesaggistico meno incisivo dii quelli posti a fondamento del sequestro in corso, e che, perciò, in questo, la censura prospetta argomentazioni ininfluenti ai fini della presente decisione.
Si può aggiungere, inoltre, per completezza che la sentenza di assoluzione di Francesca Montinaro per l’apposizione, nel tratto di spiaggia prospiciente il lido, per la lunghezza di 80 m., di pietrame, conci di tufo e sacchi di tela contenenti presumibilmente sabbia, collocati per arginare l'effetto erosivo del mare, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 36545 del 14/09/2022).
Questa decisione, in particolare, ha ritenuto che la sentenza di primo grado è viziata perché non ha indicato: -) perché gli interventi eseguiti, per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono, non sono idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo presente sull’area; -) per quali ragioni, nonostante entità e caratteristiche dell'intervento, lo stesso non sarebbe idoneo a modificare i beni del demanio marittimo o a incidere sul loro utilizzo, posto che il reato di occupazione arbitraria di bene demaniale marittimo sussiste quando sia in qualunque modo compromesso o pregiudicato l'interesse della collettività a usare in maniera completa e in tutte le sue implicazioni il bene demaniale.

5. Infondate, infine, sono le censure indicate nel quinto motivo, che contestano l’ammissibilità del sequestro, deducendo che non è stato chiarito in che modo la libera disponibilità del bene potrebbe ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico e che il sequestro non può essere disposto su una spiaggia, siccome i beni demaniali appartengono alla collettività e quindi non possono essere sottratti alle finalità ed agli usi cui sono destinati.
Si è recentemente precisato che è legittimo il sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale pur destinato a soddisfare i bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, e pur nella conseguente necessità che ad esso sia assicurato costantemente l'accesso da parte dei privati, in ragione delle esigenze di tutela della pubblica incolumità (cfr. Sez. 4, n. 17129 del 19/02/2020, Comune di Civita, Rv. 279244-01).
Allo stesso modo, può affermarsi che è legittimo il sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale pur destinato a soddisfare i bisogni e gli interessi di una serie indeterminata di utenti, quando la sua fruizione per effetto delle modifiche allo stesso apportate, possa aggravare il pregiudizio per l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico.
Anche in questa ipotesi, infatti, si pone un problema di bilanciamento degli interessi in rilievo, e l’esigenza di assicurare la fruizione del bene alla collettività è recessiva rispetto a quella di assicurare la tutela del paesaggio, bene costituzionalmente rilevante a norma dell’art. 9, secondo comma, Cost.

6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.     

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/12/2022