Consiglio di Stato Sez. IV n. 5877 del 13 agosto 2021
Beni Ambientali. Impianti eolici ed impatto visivo

Negli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV al d.m. 10 settembre 2010 viene prescritto l’esame dell’interferenza visiva e dell’impatto visivo per “centri abitati”, “beni culturali e paesaggistici”, punti panoramici o belvedere distanti in linea d’aria almeno (“non meno”) di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore. L’esistenza di case sparse non integra la nozione di “centro abitato” e le citate disposizioni dell’allegato IV del d.m. 10 settembre 2010 non indicano affatto il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la distanza minima (“non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”) oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo dell’impianto eolico.


Pubblicato il 13/08/2021

N. 05877/2021REG.PROV.COLL.

N. 10218/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10218 del 2020, proposto dalla signora Sara Traverso e dal signor Mario Vernazza, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4;

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Crovetto e Leonardo Castagnoli, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, n. 15;
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore, il Comune di Pontinvrea, in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio.

nei confronti

della società E.O.L.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Martino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, n. 3.

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
della signora Cinzia Persico e del sig. Emanuele Rabellino, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 877/2020, resa tra le parti, pubblicata il 1° dicembre 2020, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 193/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, della società E.O.L.O. s.r.l. e del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista l’ordinanza cautelare n. 553 del 5 febbraio 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Michele Pizzi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso innanzi al Tar per la Liguria depositato il 27 marzo 2020, la sig.ra Sara Traverso ed il sig. Mario Vernazza hanno esposto:

1.1. - di essere comproprietari pro indiviso di numerosi appezzamenti di terreno situati nel Comune di Pontinvrea, catastalmente identificati al foglio 11, mappali 59 e 106, al foglio 18, mappali 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 150, 157, 158, 159 e 160, nonché al foglio 12, mappali 46, 39, 40, 47 e 72;

1.2. - che la signora Sara Traverso è, altresì, proprietaria in via esclusiva di un immobile nel medesimo Comune, catastalmente identificato al foglio 18, mappali 2 e 8;

1.3. - che i terreni in questione sono interessati da un progetto di trasformazione irreversibile, in forza del procedimento di edificazione di un impianto eolico in località Bric Autzè e del correlato procedimento espropriativo, presso la strada comunale Repiano e in località Palazzo nei Comuni di Pontinvrea e Sassello (provincia di Savona), proposto dalla società Eolo s.r.l.;

1.4. - che tali terreni “sono al momento oggetto di un procedimento espropriativo, proprio con la finalità di consentire l’intervento di edificazione del parco eolico e di tutte le opere connesse, quali sono l’installazione di strade fortemente impattanti in zona vincolata”;

1.5. - che l’immobile in proprietà esclusiva della sig.ra Traverso si trova nell’immediata prossimità dell’area di intervento e che uno dei terreni di cui i ricorrenti sono comproprietari (catastalmente identificato al foglio 12, particella 72) è “oggetto di esproprio per la costruzione del parco eolico”.

2. I ricorrenti hanno pertanto impugnato l’atto dirigenziale di autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, prot. n. 2020/375 del 31 gennaio 2020, con il quale la Provincia di Savona ha autorizzato la società Eolo s.r.l. alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione energetica da fonte rinnovabile in località Bric Autzè, composto da 2 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 6 MW e relative opere e impianti connessi, nonché – tra i numerosi atti presupposti – la d.g.r. della Regione Liguria n. 604 del 21 luglio 2017, recante valutazione positiva, con prescrizioni, di impatto ambientale.

3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda di risarcimento del danno, era articolato nei seguenti otto motivi:

3.1. - violazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, e dell’allegato II, punto 2), alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, violazione del d.m. 10 settembre 2010, allegato 4, art. 3.2., lett. k), violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di precauzione, del principio di buon andamento e di giusto procedimento della p.a. di cui all’art. 97 della Costituzione, violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui agli articoli 9 e 32 Cost., eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, irrazionalità manifesta, travisamento, perplessità, incompetenza, per avere la Regione Liguria erroneamente adottato il provvedimento favorevole di v.i.a. senza tener conto dell’effetto pregiudizievole cumulativo causato dal progetto del parco eolica in parola, dato che l’area interessata dall’intervento è già gravata da altri parchi eolici (situati nei Comuni di Stella e di Pontinvrea, nella località Cima della Biscia, nei pressi del Monte San Giorgio, nel parco “Rocca Moglie”, nel Comune di Cairo Montenotte ed in località Cascinassa), con la conseguenza che il parco eolico de quo “costituisce, a ben vedere, non semplicemente un parco eolico a sé stante; bensì la vera e propria prosecuzione e l’ampliamento di altri parchi eolici insistenti sulla medesima area” (pag. 6 del ricorso), i quali, complessivamente considerati, raggiungono una potenza pari a 72,4 MW, con conseguente competenza statale – e non regionale – nell’adozione della valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’allegato II, punto 2), della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, dovendosi considerare tutti gli impianti eolici anche preesistenti ai sensi del d.m. 10 settembre 2010, all. 4, punto 3.2., lett. k), visto l’effetto cumulativo prodotto dagli stessi; in ogni caso il procedimento di v.i.a. avrebbe dovuto condurre ad un esito negativo in virtù del principio comunitario di precauzione per la tutela ambientale, dato “l’effetto barriera” prodotto dal parco eolico in esame ed i suoi effetti pregiudizievoli sulla conformazione paesistica del crinale delle colline e sulla fauna ivi insediata e sulle componenti ecologiche della Rete Natura 2000;

3.2. - violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione alle “aree tutelate per legge”, nonché dell’art. 8 del d.lgs. 34/2018, violazione dell’art. 72 delle n.t.a. del p.t.c.p. della Liguria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione degli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifesta, travisamento e sviamento, perché la v.i.a. non avrebbe valutato tutti gli aspetti paesistici che l’intervento autorizzato comporterebbe sull’area che lo accoglie, soprattutto con riferimento al vincolo boschivo “che verrebbe nullificato”, vincolo derivante dal p.t.c.p. della Ligura, che qualifica l’area in questione come BA-CO (bosco di angiosperme-consolidamento) disciplinata dall’art. 72 delle n.t.a. e rilevante anche ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 42/2004 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018, alla luce di quanto emerso nell’istruttoria di v.i.a. (ove si prevede un abbattimento di 152 alberi);

3.3. - violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione alla violazione delle n.t.a. del p.t.c.p. della Regione Liguria, violazione degli articoli 15, 52 e 89-bis del d.c.r. n. 6 del 26 febbraio 1990, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 9 della Costituzione, violazione del principio di buon andamento e di giusto procedimento della p.a. di cui all’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza estrinseca, difetto di istruttoria, travisamento e perplessità, in quanto sia il provvedimento di v.i.a. sia la successiva autorizzazione unica sarebbero inadeguatamente motivati con riguardo ai restanti vincoli paesistici che insistono sull’area oggetto di intervento e, in particolare:

a) il vincolo derivante dalla d.c.r. n. 6 del 26 febbraio 1990, che ha qualificato l’area de qua quale zona ANI-MA (Area non insediata soggetta a regime di mantenimento), il cui articolo 52 vieta l’apertura di nuove strade e la costruzione di nuovi edifici, né tale vincolo specifico potrebbe essere derogato, in quanto “i divieti espressi nel PCTP, ove integrino il vincolo generico costituiscono infatti il nucleo essenziale e insopprimibile del vincolo: la deroga sarebbe possibile con riguardo alla disciplina complessiva, ma non al nucleo essenziale del vincolo […]” (pag. 14 del ricorso), vista anche la priorità della disciplina paesistica su quella urbanistica; inoltre la Soprintendenza, con il successivo parere positivo n. 5797 dell’8 marzo 2017, non avrebbe chiarito le ragioni del superamento delle ragioni ostative in precedenza espresse con il parere negativo del 2 maggio 2016;

b) quanto affermato nella nota istruttoria del 19 giugno 2017 del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti della Regione Liguria, ove si è riconosciuto che “per l’impatto ambientale dell’intervento in parola, sarebbe necessaria l’acquisizione della deroga al PCTP, ai sensi dell’art. 89-bis del PCTP medesimo”, senza considerare che l’intervento de quo non ricadrebbe in nessuna delle condizioni, previste dalla suddetta norma, ai fini della deroga e che comunque la deroga non potrebbe “in alcun modo violare un vincolo paesistico qual è quello individuato dai divieti espressi del PCTP […]” (pag. 17 del ricorso);

c) sotto il profilo geomorfologico il p.t.c.p. qualifica l’area in questione come sottoposta a regime di mantenimento (MA), disciplinato dall’art. 15 delle n.t.a. del medesimo p.c.t.p., e l’intervento in parola “incide sull’equilibrio geomorfologico, degradandolo, con risvolti nefasti anche sull’assetto idrogeologico delicatissimo della zona di crinale” (pag. 17 del ricorso);

3.4. - violazione del decreto legislativo n. 387/2003, violazione dell’allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 34/2018, violazione delle n.t.a. del p.t.c.p. della Regione Liguria, degli articoli 52 e 72 della d.c.r. n. 6 del 26 febbraio 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto, irrazionalità manifesta, travisamento, perplessità, per aver il provvedimento di v.i.a. omesso di considerare l’interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto ai centri abitati, dato che “il parco eolico di Bric Autzé sarebbe composto da 2 torri/aerogeneratori di 98 mt di altezza, sicché la compatibilità paesistica dell’intervento è subordinata all’assenza di abitazioni e luoghi di pregio nel raggio di 4.450 mt dall’are di installazione delle torri eoliche. È una condizione che non sussite. Infatti, proprio in prossimità dell’impianto eolico è presente il fabbricato della Signora Traverso; inoltre, a una distanza di circa 500 mt. vi è un borgo di abitazioni. Sotto altro profilo, l’intera area ANI-MA costituisce, come detto, un bene paesaggistico in sé, da preservare” (pag. 20 del ricorso);

3.5. - violazione dell’art. 36 della legge regionale n. 4 del 1999, violazione dell’art. 15 delle n.t.a. del p.t.c.p. della Regione Liguria, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, del principio di buon andamento della p.a., eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, irragionevolezza estrinseca, travisamento e perplessità, per non aver il provvedimento di v.i.a. motivato adeguatamente con riferimento al vincolo idrogeologico che grava sull’area, che rientra nel territorio interessato dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po ed è situato nelle vicinanze di una zona di frana quiescente e di un’area di esondazione a pericolosità molto elevata, tanto che il parere istruttorio del 19 giugno 2017 del dipartimento regionale territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti aveva rilevato la necessità del nulla osta idraulico, mancante nel caso di specie, che attestasse la compatibilità idrogeologica del progettato impianto eolico;

3.6. - violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 28/2009, violazione della legge regionale n. 9/1984, della legge regionale n. 12/1998, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 9 Cost., e del principio del buon andamento e di giusto procedimento della p.a., eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza estrinseca, difetto di istruttoria, travisamento e perplessità, non avendo la Regione Liguria valutato che l’area di intervento coincide con il territorio costituente “tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti” nell’ambito della Rete Natura 2000, rete di tutela faunistica di matrice europea, con conseguente necessità di una valutazione di incidenza – ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 28/2009 – mancante nel caso di specie; inoltre – secondo i ricorrenti – dovrebbe ritenersi “in assenza di documentazione contraria, che la costruzione degli aerogeneratori persista e comunque interferisca coi crinali del Bric Autzé, interessandolo con opere di spianamento e trasformazioni, visibili a lunga distanza e gravosa sotto il profilo paesistico e naturalistico […]” (pag. 23 del ricorso), visto anche il parere negativo del 22 dicembre 2016 del settore parchi e biodiversità; inoltre tali ingerenze ambientali rileverebbero anche con riferimento alle violazioni della normativa acustica di cui alla legge regionale n. 12/1998, considerato che – con note istruttorie del 17 novembre 2015 e del 2 novembre 2016 – il settore aria, clima e gestione integrata dei rifiuti aveva richiesto alla società proponente di presentare al Comune di Pontinvrea una variante alla zonizzazione acustica;

3.7. - violazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato II, punto 2), alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di proporzionalità e di effettività della valutazione di impatto ambientale, per aver la Regione Liguria solo formalmente adottato un provvedimento favorevole di v.i.a., stante le numerose prescrizioni ivi contenute, sintomatiche dell’assenza di ogni valutazione sostanziale ed effettiva, considerato poi che le suddette prescrizioni non sarebbero “caratterizzate da precisione tale da apprezzarne il perimetro semantico e precettivo immediatamente, rinviando a valutazioni successive la valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto” (pag. 24 del ricorso) e non consentirebbero “di escludere l’impatto ambientale dell’opera in parola; anzi, risultano approntate al fine di posporre la valutazione di compatibilità ambientale al momento successivo della esecuzione” (pag. 25 del ricorso);

3.8. - illegittimità, per gli stessi motivi su esposti, delle delibere del consiglio comunale di Pontinvrea (d.c.c. n. 14/2018, n. 24/2018, n. 25/2018, n. 5/2019) che hanno avallato il progetto della Eolo s.r.l. approvando la variante al p.r.g. la variante alla zonizzazione acustica, nonché sottoscrivendo una convenzione con la menzionata società con rinvio della definizione delle opere compensative ad un esame successivo.

4. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti la Regione Liguria, il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la controinteressata società Eolo s.r.l.

4.1. Nel medesimo giudizio sono altresì intervenuti ad adiuvandum, aderendo a tutti i motivi di ricorso, i signori Cinzia Persico, Emanuele Rabellino, Silvia Rabellino e Graziella Scaletta, proprietari di terreni situati nel Comune di Pontinvrea e tutti oggetto di un procedimento espropriativo della proprietà (o di imposizione della servitù coattiva di elettrodotto aereo), al fine di consentire l’intervento di edificazione del parco eolico e di tutte le opere connesse.

5. Il Tar per la Liguria, con la gravata sentenza n. 877 del 2020, ha respinto il ricorso e, in particolare:

a) con riferimento all’asserito effetto pregiudizievole cumulativo, dovuto alla esistenza di numerosi impianti eolici insistenti sulla medesima zona, da valutarsi unitariamente anche ai fini della competenza statale nell’adozione del provvedimento di v.i.a., il Tar non ha ritenuto dirimente la mappa depositata dai ricorrenti (rappresentativa di tutti i siti degli impianti eolici nella zona in questione), trattandosi un “criterio empirico” dal quale non è possibile derivare “la sicura consapevolezza di riunire in un unico versante favorito dal vento tutti gli impianti esistenti o ancora in progetto”, visto che “in taluni casi i siti produttivi sono vicini l’uno all’alto, mentre altri sono distanti numerosi chilometri”, con la conseguenza che “su tale base non è possibile accedere alla pretesa degli interessati di apprezzare in un unico contesto tutti gli impianti citati, non essendo stato dedotto un sicuro metodo che possa distinguere i siti che devono essere considerati unitariamente da quelli che invece vanno valutati separatamente”;

b) con riguardo all’asserito mancato esame, in sede di v.i.a., del c.d. “effetto barriera”, il primo giudice ha evidenziato che – a seguito della richiesta pervenuta alla controinteressata dall’autorità statale di riapprezzare l’intero progetto – “l’ubicazione degli strumenti e dei tracciati viabili è stata spostata ad una quota più bassa”, adeguandosi la Eolo s.r.l. ai rilievi mossi in precedenza dalla soprintendenza ligure (parere n. 10021 del 21 aprile 2016), cosicché la giustificazione del successivo assenso prestato dalla medesima soprintendenza “ha potuto essere succinta”;

c) con riferimento all’asserita mancata valutazione del vincolo boschivo, il Tar ha rilevato che il punto B1 della gravata d.g.r. n. 604/2017 aveva prescritto che “l’avvio delle opere assentite dovrà essere preceduto dalla comunicazione del programma delle attività compensative relative alla sistemazione del percorso del crinale e dell’ambito boschivo circostante”, con ciò dimostrandosi che l’autorità regionale aveva preso in esame il suddetto vincolo, imponendo alla controinteressata opere compensative;

d) per quanto concerne l’asserita violazione del p.t.c.p., nella sentenza gravata si rileva che: “il limite alla modificazione stabilito dall’art. 52 del PTCP non è assoluto”, articolo che invece ammette interventi “in termini modesti”, e che “nella specie va notato che l’atto conclusivo della VIA ha apprezzato adeguatamente la possibilità di deroga al PTCP, e a tale considerazione il collegio può aggiungere il rilievo relativo alla previsione introdotta dall’art. 5 comma 1 della L.R. 1991/6 che ammette espressamente la deroga alle norme del PTCP per gli impianti quale è quello in progetto”; con riguardo alla paventata violazione dell’art. 15 del PTCP il Tar ha poi escluso che l’intervento in oggetto potrà avere “un effetto totalmente degradante sull’ambiente”, trattandosi di un vincolo generico sul quale gli atti impugnati hanno congruamente motivato;

e) per quanto attiene il mancato rispetto delle distanze, il Tar ha affermato che: “in assenza di più precise indicazioni […] l’immobile in questione potrebbe corrispondere a quello ritratto nell’immagine denominata fotoinserimento 4149 dalla s.p. 41 di cui allo studio di impatto ambientale commissionato dalla controinteressata società, che documenta l’esistenza di una sola abitazione ad una considerevole distanza dalla pala più vicina, sì che le norme cautelative denunciate non appaiono applicabili, non esistendo nella zona alcun centro abitato da cui distanziare gli aerogeneratori”, anche alla luce delle distanze (in migliaia di metri) dai centri abitati più vicini, come risultanti dalla deliberazione n. 25/2018 del consiglio comunale di Pontinvrea;

f) con riguardo al lamentato mancato rilievo del vincolo idrogeologico, il primo giudice ha osservato che: “la carta A.01.h inquadramento su carta idrografica rappresenta in effetti una serie di torrenti o rivoli che si formano a mezzacosta scendendo dal Bric Autzé, quindi in posizione inferiore a quella in cui il progetto modificato ha collocato le torri, dal che l’irrilevanza del rilievo”, alla luce altresì della genericità della censura relativa alla presenza di una frana quiescente, e considerato che “non risulta delineato” il rischio di interferenza tra lo scorrimento dei corsi d’acqua ed i cavidotti sotterranei;

g) in merito alla mancata valutazione favorevole d’incidenza per la tutela faunistica, il Tar ha osservato che: “gli atti prodotti comprovano che l’istruttoria compiuta prima dell’adozione della DGR 604/2017 si occupò dei volatili stanziali o migratori che avrebbero potuto essere disturbati dalle pale in progetto, prendendo con ciò in esame la situazione degli animali che vivono nella località, senza che alcuna parte del procedimento abbia obiettato alcunché in ordine alla necessità di ampliare l’indagine”;

h) inoltre il Tar ha precisato che: “non sussiste la contraddittorietà tra il parere positivo e le prescrizioni imposte, ogni volta che queste ultime integrano delle condizioni sospensive per l’esecuzione degli atti impugnati o delle misure di monitoraggio da eseguirsi nel prosieguo”;

i) infine, con riguardo alla dedotta incompletezza della convenzione stipulata dal Comune di Pontinvrea con la società Eola, il primo giudice ha notato che: “non è dedotta la natura dell’illegittimità lamentata, così come non è allegato il parametro normativo da cui deriverebbe tale conseguenza”.

6. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2020, gli originari ricorrenti hanno impugnato la predetta sentenza con appello articolato nei seguenti nove motivi, indicati nell’appello con le lettere dell’alfabeto:

6.1. - A) e B) Erroneità della sentenza impugnata per mancata rilevazione della violazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato II, punto 2), alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, violazione dell’allegato 4, art. 3.2, lett. k), del d.m. 10 settembre 2010, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di precauzione, violazione del principio di buon andamento e di giusto procedimento della p.a., dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione, eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, irrazionalità manifesta, travisamento, perplessità ed incompetenza;

6.2. - C) Violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione alle “aree tutelate per legge”, nonché dell’art. 8 del d.lgs. n. 34/2018, violazione dell’art. 72 delle n.t.a. del p.t.c.p. della Liguria, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità manifeste, travisamento e sviamento;

6.3. - D) Violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione alla violazione delle norme di attuazione del p.t.c.p. della Regione Liguria, violazione degli articoli 15, 52 e 89-bis della d.c.r. n. 6/1990, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 9 della Costituzione, del principio del buon andamento e del giusto procedimento della p.a., degli articoli 2697 e 2729 c.c., eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza estrinseca, difetto di istruttoria, travisamento e perplessità;

6.4. - E) Erroneità della sentenza per mancata rilevazione della violazione del d.lgs. n. 387/2003, violazione dell’allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione alle “aree tutelate per legge”, nonché dell’art. 8 del d.lgs. n. 34/2018, violazione delle n.t.a. del p.t.c.p. della Regione Liguria, violazione degli articoli 52 e 72 della d.c.r. n. 6/1990, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto, irrazionalità manifesta, travisamento, perplessità;

6.5. - F) Erroneità della sentenza impugnata per mancata rilevazione della violazione dell’art. 36 della legge regionale n. 4/1999, violazione dell’art. 15 delle n.t.a. del p.t.c.p. della Liguria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio del buon andamento della p.a., eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, irragionevolezza estrinseca, travisamento, perplessità;

6.6. - G) Erroneità della sentenza impugnata per mancata rilevazione della violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 28/2009, violazione della legge regionale n. 9/1984, della legge regionale n. 12/1998, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 9 della Costituzione, violazione del principio di buon andamento e di giusto procedimento della p.a., eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza estrinseca, difetto di istruttoria, travisamento, perplessità, violazione dell’art. 112 c.p.c. per infrapetizione;

6.7. - H) Erroneità della sentenza impugnata per mancata rilevazione della violazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato II, punto 2), alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di proporzionalità e di effettività della valutazione di impatto ambientale;

6.8. - I) Erroneità della sentenza impugnata per mancata rilevazione della violazione dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’allegato II, punto 2), alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, violazione degli articoli 142, comma 1, lett. g), e 146 del d.lgs. n. 42/2004 in relazione alle “aree tutelate per legge”, nonché dell’art. 8 del d.lgs. n. 34/2018, violazione dell’art. 72 delle n.t.a. del p.t.c.p. della Liguria, violazione degli articoli 15, 52 e 89-bis della d.c.r. n. 6/1990, violazione dell’art. 36 della legge regionale n. 4/1999, violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 28/2009, della legge regionale n. 9/1984, della legge regionale n. 12/1998, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di proporzionalità e di effettività della valutazione di impatto ambientale, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di presupposto, irrazionalità manifesta, travisamento, perplessità, indeterminatezza.

7. Gli appellanti hanno inoltre ribadito la domanda risarcitoria già dedotta in primo grado.

8. Si sono costituiti in giudizio la società Eolo s.r.l., la Regione Liguria ed il Ministero per i beni e le attività culturali, chiedendo tutti il rigetto dell’appello.

9. La Eolo s.r.l., con memoria depositata il 1° febbraio 2021, ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse.

10. La domanda cautelare è stata accolta, sotto il solo profilo del periculum in mora, con ordinanza n. 553 del 5 febbraio 2021.

11. In data 2 aprile 2021 gli appellanti hanno depositato una memoria difensiva e, nella medesima data, si sono costituiti in giudizio gli interventori in primo grado, depositando atto di intervento ad adiuvandum e chiedendo l’accoglimento dell’appello.

12. La Eolo ha depositato ulteriore memoria difensiva in data 2 aprile 2021, alla quale gli appellanti e gli interventori hanno congiuntamente replicato con memoria del 15 aprile 2021.

13. La Regione Liguria, gli appellanti e la società Eolo s.r.l., nelle date del 29 aprile e 5 maggio 2021, hanno depositato note di udienza, alternative alla discussione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020, n. 70.

14. All’udienza del 6 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

15. In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione della sentenza di primo grado – relativamente alla parte in cui il Tar ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse – in quanto proposta dalla intimata società Eolo con memoria meramente depositata il 1° febbraio 2021, e non invece formulata con l’appello incidentale notificato, in violazione dell’art. 96 c.p.a.

16. Si può ora passare all’esame dei motivi d’appello.

17. Con il primo motivo viene censurata la sentenza del Tar nella parte in cui ha rigettato il primo motivo del ricorso di primo grado, ritenendo non fondata la doglianza con cui si faceva valere la mancata considerazione, in sede di v.i.a., dell’impatto ambientale cumulativo derivante dall’edificazione del parco eolico Bric Autzé in area già gravata da numerosi parchi eolici, anche in punto di individuazione dell’autorità statale (e non regionale) competente all’adozione del provvedimento di v.i.a., visto che la potenza cumulativa generata dai numerosi parchi eolici – insistenti su un’area ampia 15 km in linea d’aria – sarebbe pari a 72,4 MW.

17.1. La censura non risulta fondata e va respinta.

17.2. In via preliminare si evidenzia che la asserita violazione del principio di precauzione, seppur formalmente contenuta nell’epigrafe del primo motivo d’appello, non è stata oggetto di alcuno svolgimento nel corpo del motivo stesso, con la conseguenza che tale doglianza deve intendersi come non proposta.

17.3. Rimane poi confinata ad una mera ed indimostrata petizione di principio l’asserzione secondo cui, “se una molteplicità di parchi eolici (ben 9) si trovano nello spazio di 15 km in linea d’aria, essi devono tutti sottostare a valutazione congiunta e cumulativa” (pag. 11 dell’appello), essendo evidente – come rilevato dal Tar – la natura meramente empirica (una certa e casuale distanza in linea d’aria) del criterio utilizzato dagli appellanti per cumulare i diversi impianti eolici.

17.4. A diverse conclusioni non è possibile giungere valorizzando la giurisprudenza citata nell’appello, stante l’inconferenza delle pronunce de quibus, le quali hanno inteso evitare fenomeni elusivi in materia di valutazione di impatto ambientale a fronte di ampliamenti di opere esistenti (dovendosi aver riguardo alle dimensioni dell’opera finale), oppure a fronte dello scorporo in più lotti di opere unitarie (dovendosi comunque valutare l’opera nel suo insieme); nel presente caso invece, a differenza delle fattispecie esaminate nella citata giurisprudenza, i diversi impianti eolici – insistenti sull’area di 15 km in linea d’aria valorizzata dagli appellanti - sono tutti opere distinte ed autonome, non venendo in luce alcun ampliamento di opere esistenti, né alcun elusivo meccanismo di frazionamento di un unico impianto eolico.

17.5. Né è possibile ritenere che gli impianti eolici in questione dovrebbero essere tutti cumulativamente considerati, ai fini della valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 3.2, lett. k), dell’allegato IV del d.m. 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, dal momento che tale disposizione – lungi dall’individuare un criterio per la valutazione unitaria di più impianti eolici ai fini di v.i.a. – si limita a prevedere misure di mitigazione, imponendo di tener conto della preesistenza di altri impianti eolici e di studiare “il rapporto tra macchine vecchie e nuove rispetto alle loro forme, dimensioni e colori”.

17.6. Di conseguenza, stante l’impossibilità di considerare cumulativamente gli impianti eolici citati dagli appellanti, risulta infondata anche la censura con la quale si è lamentato “l’effetto barriera derivante dalla complessiva configurazione in senso cumulativo dell’insieme di tutti i parchi eolici sopra evidenziati” (pag. 14 dell’appello), dovendosi ciascun impianto – nella presente fattispecie - essere considerato singolarmente ed essendo inoltre rimasto del tutto indimostrato che l’impianto eolico di Bric Autzé – isolatamente considerato – produca tale effetto barriera ai danni dell’avifauna.

17.7. Con il primo motivo d’appello è stata, altresì, riproposta la censura dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo, relativamente all’asserito difetto di motivazione della nota favorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona prot. n. 5797 dell’8 marzo 2017, con riferimento al precedente preavviso di parere negativo adottato dalla medesima Soprintendenza con nota prot. n. 10021 del 21 aprile 2016, con la quale era stata prefigurata una “inaccettabile trasformazione del crinale”, considerato che “le trasformazioni viarie di interesse della cresta del Bric Autzé risultano particolarmente incidenti sulla percezione paesaggistica del sito particolarmente esposto con visuali a 360°”.

Al riguardo occorre evidenziare che la stessa Soprintendenza, con nota prot. n. 19874 del 12 agosto 2016, aveva già valutato positivamente le intervenute integrazioni progettuali, superando il precedente parere negativo ed evidenziando che “la modifica della soluzione viabilistica determina un minor interessamento del crinale grazie allo spostamento in posizione più defilata sul versante”, così come successivamente ribadito con la menzionata nota della Soprintendenza prot. n. 5797 dell’8 marzo 2017, ove si è fatto espresso riferimento “alla diversa sistemazione delle torri e della viabilità”, con conseguente adempimento dell’onere motivazionale gravante sull’amministrazione statale in tema di tutela ambientale.

17.8. Il primo motivo d’appello deve pertanto essere rigettato.

18. Il secondo ed il terzo motivo di gravame – rubricati nell’appello con le lettere C) e D) – in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati ed entrambi vanno dichiarati infondati.

18.1. In primo luogo, a differenza di quanto affermato dagli appellanti, non si riscontra la lamentata “completa latitanza motivazionale con riguardo al parametro del vincolo boschivo” (pag. 16 dell’appello), avendo il provvedimento regionale di v.i.a. (d.g.r. Liguria n. 604 del 21 luglio 2017, prescrizione B.1) integralmente recepito il provvedimento favorevole di autorizzazione paesaggistica adottato dalla Soprintendenza ai sensi dell’articolo 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 (nota prot. n. 5797 dell’8 marzo 2017), proprio con riguardo all’area boscata in questione, tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del medesimo d.lgs. n. 42/2004, prevedendosi che, prima dell’avvio dei lavori di costruzione del parco eolico, debba essere necessariamente sottoposto alla Soprintendenza un programma di “opere compensative relative alla sistemazione del percorso di crinale e dell’ambito boschivo circostante”, né assume alcuna rilevanza – ai fini del presente giudizio – il fatto che la società Eolo non avrebbe ancora predisposto il suddetto piano di opere compensative, rimanendo comunque impregiudicato il fatto che l’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto eolico de quo è strettamente subordinato alla previa positiva valutazione, da parte della competente Soprintendenza, del piano di opere compensative che dovrà essere predisposto e presentato a cura della società interessata.

18.1.1. Inoltre nelle conclusioni del parere istruttorio motivato del 28 aprile 2017 della Vice Direzione generale Ambiente della Regione Liguria (prot. n. NP/2017/12829 del 19 giugno 2017), si è richiamato il parere del Settore parchi e biodiversità del 22 dicembre 2016, con il quale era stato evidenziato che l’area boschiva in questione “non mostra particolari peculiarità” e che “l’abbattimento di alcuni esemplari non crea criticità sia per via della lunghezza complessiva, circa 400 mt, sia per le tipologie di essenze interessate”.

18.2. In secondo luogo, premesso che è inammissibile la censura relativa alla asserita violazione dell’articolo 14 della legge n. 241/1990 in quanto dedotta per la prima volta in appello, il Collegio evidenzia che, in materia di deroghe al p.t.c.p., ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1991 “Norme per l’aggiornamento e l’applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico”, si prevede che: “Il p.t.c.p. prevede i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di opere o di interventi in deroga alle rispettive indicazioni. Rientrano nel campo di applicazione delle deroghe disciplinate dal presente articoli gli interventi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili la cui approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio ed ambientale comporta dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le deroghe di cui al primo commo sono assentite con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto interessato e sentito il Comune o i Comuni compresi nell’ambito territoriale di intervento”.

18.3. Nel caso di specie il Comitato tecnico regionale per il territorio, Sezione per la pianificazione territoriale urbanistica, con voto n. 173 del 22 dicembre 2016, aveva espresso parere favorevole al rilascio della suddetta deroga al p.t.c.p., deroga poi espressamente deliberata ed approvata dalla Giunta regionale della Liguria con la gravata d.g.r. n. 604/2017, contestualmente all’adozione del provvedimento di v.i.a.

18.4. In ogni caso, a differenza di quanto affermato dagli appellanti:

a) risulta insussistente la lamentata violazione dell’art. 52 delle norme di attuazione (d.c.r. n. 6 del 26 febbraio 1990) al p.t.c.p. della Regione Liguria, non venendo in rilievo, nel caso di specie, alcuna apertura di “nuove strade di urbanizzazione”, tale non essendo la mera viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori e le relative piazzole e fondazioni;

b) risulta insussistente l’asserita violazione dell’art. 15 delle predette n.t.a. al p.t.c.p., in quanto non è affatto mancata la valutazione dell’assetto geomorfologico dell’area oggetto di intervento, puntualmente valutato ed esaminato nel citato parere istruttorio motivato del 28 aprile 2017 della Vice Direzione generale Ambiente della Regione Liguria (prot. n. NP/2017/12829 del 19 giugno 2017), che nelle conclusioni ha richiamato il parere favorevole del Settore pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e demanio marittimo prot. n. PG/2017/23698 del 24 gennaio 2017: “[…] Con questi presupposti l’intervento in esame prevede il mantenimento della culminazione rocciosa prima interessata da ingenti opere di spianamento e trasformazione visibili a 360° e connotate come opera stravolgente lo stato dei luoghi, optando per collocare una delle due torri in corrispondenza di una ampia curva esistente e posta a quota altimetrica inferiore, e l’altra sul versante nord-est, in posizione anch’essa subsommitale con piazzole e tramiti molto ridimensionati e copertura vegetale preesistente a parziale occultamento dalle visuali da valle. […]”.

18.5. Il secondo ed il terzo motivo d’appello devono quindi essere rigettati.

19. Con il quarto motivo d’appello si è dedotta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non fondata la censura relativa al difetto di istruttoria circa la valutazione di impatto paesistico, con riguardo alla ricognizione dei centri abitati nei dintorni dell’impianto eolico.

19.1. La doglianza non risulta fondata.

19.2. In primo luogo gli appellanti, laddove hanno affermato che “la compatibilità paesistica dell’intervento è subordinata all’assenza di abitazioni e luoghi di pregio nel raggio di 4.450 mt. [89 mt x 50 n.d.e.] dall’area di installazione delle torri eoliche” (pag. 23 dell’appello), non hanno tenuto conto della portata precettiva degli articoli 3.1, lett. b), e 3.2, lett. e), dell’allegato IV al d.m. 10 settembre 2010, laddove viene prescritto l’esame dell’interferenza visiva e dell’impatto visivo per “centri abitati”, “beni culturali e paesaggistici”, punti panoramici o belvedere distanti in linea d’aria almeno (“non meno”) di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore.

19.3. Premesso che l’esistenza di case sparse (tra le quali quella della sig.ra Traverso) non integra la nozione di “centro abitato”, il Collegio rileva che le citate disposizioni dell’allegato IV del d.m. 10 settembre 2010 non indicano affatto il perimetro dell’area entro il quale non sarebbe possibile rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità paesistica, ma al contrario indicano la distanza minima (“non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore”) oltre la quale si deve valutare l’impatto visivo dell’impianto eolico.

19.4. La distanza minima da rispettare è invece quella prevista dall’art. 28, comma 8, della legge regionale n. 16/2008, come sostituito dall’articolo 18 della legge regionale n. 15/2017, che recita: “Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 200 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a sei volte l’altezza massima dell’aerogeneratore”.

19.5. Nel caso di specie il rispetto delle distanze minime è stato puntualmente esaminato e favorevolmente verificato dal Comune di Pontinvrea con deliberazione di consiglio comunale n 25 del 5 settembre 2018, avverso la quale non sono state mosse specifiche censure.

19.6. Il quarto motivo d’appello deve quindi essere respinto.

20. Con il quinto motivo viene censurata la sentenza del Tar laddove è stata ritenuta non rilevante l’assenza di autorizzazione idraulica e idrogeologica, nonostante l’area de qua sia caratterizzata da notevoli rivi e da una frana in quiescenza.

20.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto in quanto:

a) l’autorizzazione idraulica è stata rilasciata dalla Regione Liguria con decreto dirigenziale n. 2503/2019 per la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data del provvedimento finale della conferenza di servizi;

b) sotto il punto di vista idrogeologico, la Regione Liguria ha depositato in giudizio idonea documentazione (carta tecnica regionale e dissesti ed inquadramento su carta idrografica, documenti 5 e 8 nel giudizio di primo grado), da cui si evince che le zone franose interessano i diversi Bric delle Rocche e Bric Prepanda e che i due aerogeneratori sul Bric Autzé verranno posizionati in aree che non ricadono su alcun elemento fluviale.

21. Con il sesto motivo viene impugnata la sentenza del Tar nella parte in cui ha respinto la censura relativa all’assenza completa di valutazione di incidenza per interferenza con specie protette dalla Rete Natura 2000.

21.1. Il motivo è infondato in quanto, premesso che – come dimostrato dalla Regione Liguria (doc. 4 in primo grado) - l’area in questione non ricade all’interno dei siti di Rete Natura 2000, l’incidenza dell’impianto eolico sull’ambiente faunistico e vegetale circostante è state attentamente valutato in sede istruttoria (parere istruttorio motivato del Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti della Regione Liguria prot. n. NP/2017/12829 del 19 giugno 2017), che nelle conclusioni ha richiamato il parere favorevole del Settore parchi e biodiversità del 22 dicembre 2016: “Si ritiene che la modifica proposta risolva alcune delle criticità riscontrate per l’area di crinale, sottraendo dall’area di cantiere e di utilizzo una parte ampia, ove insistono habitat prativi di interesse. Per quanto riguarda la parte del tracciato non interessata dalle modifiche progettuali, le modifiche apportate spostando il deposito previsto, dall’area umida all’area di deposito 4, hanno reso possibile risolvere le criticità avanzate dal Settore sviluppo sostenibile, parchi e biodiversità”.

21.2. Inoltre, con riguardo all’avifauna, il menzionato parere istruttorio ha rilevato che: “lo studio condotto non ha rilevato la presenza significativa di specie oggetto di tutela né sono risultati passaggi significativi di carattere migratorio: l’ornitofauna in transito ha quasi sempre sorvolato l’area di crinale con altezze superiori ai 100 metri. […]; l’avifauna nidificante ha mostrato una maggiore abbondanza e ricchezza nei punti situati nell’area intorno al crinale piuttosto che nell’area interessata dagli aerogeneratori, senza comunque che sia rilevata la presenza di particolari emergenze”; con riguardo alla chirotterofauna “lo studio condotto non ha rilevato valori di frequentazione dei chirotteri significativi rispetto a quanto osservato in altre aree di studio”; con riguardo infine alla fauna, nonostante la presenza di specie di interesse conservazionistico (il cervo volante, la lucertola muraiola, il ramarro ed il biacco), il suddetto parere istruttorio motivato non ha indicato specifici criticità discendenti dalla costruzione del parco eolico, affermando anzi che: “si tratta di specie discretamente presenti e diffuse, che denotano comunque un buon livello di biodiversità dell’area indagata”.

21.3. Con riguardo infine alla censura relativa alla lamentata violazione della normativa acustica – non espressamente presa in esame dal Tar – il Collegio ne rileva l’infondatezza, poiché nel provvedimento di v.i.a. (d.g.r. n. 604/2017) si subordina la costruzione dell’impianto eolico all’approvazione di una variante alla zonizzazione acustica da parte del Comune di Pontinvrea.

21.4. Il sesto motivo d’appello deve quindi essere respinto.

22. Infondato e da respingere è anche il settimo motivo di gravame, dal momento che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è stato adottato a seguito di un’approfondita istruttoria come emerge dagli atti depositati in giudizio, racchiusi nel parere istruttorio motivato del giugno 2017 più volte menzionato, senza che le prescrizioni contenute nella v.i.a. possano essere interpretate come elusive dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale, ben potendo l’amministrazione competente al rilascio della v.i.a. subordinare l’effettivo inizio dei lavori ad ulteriori atti di assenso o autorizzazioni di competenza di altre autorità previste dalla legge (come ad esempio la valutazione del piano delle opere compensative in materia paesistica, di competenza della Soprintendenza), oppure a successive attività di monitoraggio, considerato oltretutto che, dalla piana lettura del provvedimento di v.i.a., emerge chiaramente come molte prescrizioni ivi contenute abbiano un contenuto precettivo chiaro e puntuale, in modo da conformare direttamente la successiva attività di costruzione dell’impianto eolico de quo (ad esempio tutte le prescrizioni sub A).

23. Infine, con riguardo all’ottavo motivo di gravame, se ne deve dichiarare la parziale inammissibilità relativamente alla censura, dedotta per la prima volta in appello, circa l’asserita violazione dell’interesse economico pubblico, poiché l’intervento in parola “non regge all’analisi costi-benefici” (pag. 30 dell’appello).

23.1. E’ poi infondata l’asserita incompletezza della convenzione stipulata tra il Comune di Pontinvrea e la società Eolo s.r.l. (d.c.c. n. 5 del 13 febbraio 2019) in materia di opere compensative, dal momento che, in primo luogo, come prescritto dal provvedimento di v.i.a., tali opere dovranno essere previamente presentate alla Soprintendenza per la valutazione di sua competenza, e considerato che, in secondo luogo, al Comune, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della suddetta convenzione, spetterà “l’individuazione degli specifici interventi da implementarsi” con riguardo alle opere di mitigazione previste dal d.m. 10 settembre 2010 e deliberate in sede di conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

23.2. L’ottavo motivo di gravame deve pertanto essere rigettato.

24. Stante l’infondatezza dei motivi d’appello deve essere, altresì, respinta la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata.

25. In definitiva l’appello deve essere integralmente respinto.

26. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 10218/2020, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna in solido gli appellanti e gli interventori al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della Regione Liguria, euro 2.000,00 oltre accessori di legge in favore della società Eolo s.r.l. ed euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere, Estensore