Cass. Sez. III n.24691 del 11 giugno 2015 (Ud 18 feb 2015)
Pres. Squassoni Est. Di Nicola Ric. Robustelli ed altro
Beni ambientali.Delitto paesaggistico reato di pericolo
La fattispecie incriminatrice descritta nell'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004 configura, al pari di quella contravvenzionale, un reato di pericolo sicché, per l'integrazione dell'illecito penale, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano ictu oculi inidonee a compromettere i valori del paesaggio. Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto
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