Cass.Sez. III n. 40591 del 1 ottobre 2013 (Ud 3 mag 2013)
Pres.Gentile Est.Grillo Ric.Cambriglia
Beni Ambientali.Importazione di esemplare di esemplare di "orchidaceae spp" per fini personali

In tema di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione non integra il reato di cui all'art. 2, comma primo, lett. a) l. n. 150 del 1992, l'importazione, per fini soltanto personali, in assenza di certificazione Cites, di un esemplare di "orchidaceae spp" non destinato alla commercializzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 03/05/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 1370
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 33290/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMBRIGLIA MICHELE N. IL 03/02/1950;
avverso la sentenza n. 5602/2012 TRIBUNALE di MILANO, del 06/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 6 luglio 2012 il Tribunale di Milano dichiarava CAMBRIGLIA Michele, imputato del reato di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) colpevole della detta
contravvenzione, condannandolo alla pena di Euro 7000.00 di ammenda e, contestualmente, disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
1.2 Osservava il Tribunale che la prova della responsabilità si traeva dalla circostanza che da parte dell'imputato era stata effettuata l'importazione di un esemplare di una pianta esotica appartenente al genere delle orchidacee spp priva della certificazione C.I.T.E.S, e che le deroghe alla norma incriminatrice previste dalla L. n. 150 del 1992, per le quali non era contemplata alcuna sanzione penale concernevano non gli esemplari, ma articoli o beni personali di uso domestico costituenti prodotti derivati ottenuti da esemplari così come previsto dalla Convenzione di Washington del 3.3.1973, ratificata in Italia con la L. 19 dicembre 1975, n. 874.
1.3 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e/o mancanza della motivazione. Afferma, in proposito il ricorrente che nella specie si trattava di un esemplare di pianta per uso domestico per il quale l'importazione è consentita rientrando tra le deroghe di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 7 in correlazione con quanto previsto dal D.M. 31 dicembre 1983, art. 6 del attuativo del regolamento comunitario n. 3626/82 del 31.12.1982 e del successivo regolamento comunitario n. 3418/83 del 28.11.1983 riguardanti l'applicazione della Convenzione di Washington nell'ambito della Comunità Europea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Rileva, anzitutto, il Collegio che la normativa di riferimento indicata dal Tribunale, seppure corretta, è in ogni caso insufficiente in quanto non tiene conto di modifiche e/o integrazioni apportate nel corso degli anni al regolamento comunitario indicato nel capo di imputazione: al CAMBRIGLIA è stato contestato il reato di cui alla L. n. 150 del 1992, art. 2, lett. a) "per avere importato sul territorio nazionale dalla Thailandia, senza prescritto certificato o licenza del reg. CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni n. 1 esemplare di "Orchidaceae spp" elencata nell'allegato "B" del suddetto Reg. CE n. 338/97, appendice II cites" (reato accertato in Milano-Linate il 17 febbraio 2010).
3. Va subito chiarito che il detto regolamento 338/97 (che a sua volta sostituiva, abrogandolo, il precedente regolamento CE 3626/82 cui era stata data attuazione dal D.M. 31 dicembre 1983) è stato, a sua volta, sostituito dal Regolamento n. 407/2009 del 14 maggio 2009, del quale nessuna menzione si rinviene nella sentenza impugnata. 4. E, tuttavia, scorrendo il preambolo di tale regolamento e gli allegati formanti parte integrante, si rileva che l'esemplare contestato risulta in atto compreso nell'allegato "B", riguardante quindi specimens oggetto di particolari controlli laddove in transito dal paese di origine per essere importati in paesi della Comunità Europea.
5. Come contemplato dalla L. n. 150 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) sanziona la condotta di "Chiunque, in violazione di quanto previsto dal D.M. Commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici 2^ e 3^ - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni" con la pena dell'ammenda da L. 20 milioni a L. 200 milioni (lett. a) e, in caso di recidiva, con l'arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da L. 20 milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione.
6. Il secondo comma, invece, sanziona in via amministrativa l'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, con ammenda da L. 2 milioni a L. dodici milioni.
7. A sua volta, l'art. 7 della suddetta legge - come ricordato dal Tribunale - prevede espressamente che "Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni", cosi richiamando le disposizioni derogatorie per specimens che siano articoli personali o di uso domestico.
8. Il regime derogatorio, già previsto nel D.M. 31 dicembre 1983, era contemplato nell'art. 6 del detto Decreto, nel quale, al comma 1, espressamente si disponeva che "Per l'importazione di esemplari destinati ad uso personale o domestico, si applicano le disposizioni previste all'art. 7^ della convenzione e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3626/82" (regolamento successivamente abrogato - come precedentemente accennato - dal Regolamento n. 338/97 ex art. 21, comma 1 ed a sua volta sostituito ed integrato dal Regolamento n. 407/09).
9. La formula omnicomprensiva contenuta nel menzionato art. 6 del suddetto D.M. 1983 parlava in via generale di esemplari, senza altra distinzione: il corrispondente regime derogatorio, certamente più articolato, previsto dall'art. 7 del Regolamento 338/97 parla di "oggetti personali e domestici", intendendo per tali "esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da "A" a "D" del regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità", per i quali le restrizioni previste agli artt. 4 e 5 del Regolamento medesimo non trovano applicazione: il che significa che nessuna certificazione deve essere rilasciata per l'importazione dall'estero di tali prodotti.
10. Tanto precisato quanto ai riferimenti normativi e proseguendo, in particolare, nell'analisi del Regolamento CE n. 338/97, si rileva all'art. 3 comma 2 che l'allegato "B" include le varie specie (o esemplari) figuranti nell'appendice 2^ della Convenzione di Washington ratificata dall'Italia con L. 19 dicembre 1975, n. 874:
scorrendo tale allegato e l'appendice 2^ sopra menzionate si riscontra la presenza della orchidaceae "spp" (termine di intendersi quale sottospecie, come precisato nell'allegato punto 5 al Regolamento CE n. 407/09 contenete le definizioni). 11. Il punto di contrasto è costituito dal fatto che, secondo l'interpretazione fornita dal Tribunale, l'importazione di un esemplare (intendendosi per tale, secondo la definizione contenuta nell'art. 2 par. "t" del regolamento n. 338/97, "qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle spese elencate negli allegati da A a D;
qualsiasi parte o prodotto che da essa derivi, contenuto o meno in altre merci, se da un documento di accompagnamento ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da altra circostanza, risulti trattarsi di parti o prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a questa specie", salve esplicite esclusioni, è assoggettata a particolari restrizioni ed al rilascio di apposita certificazione, mentre secondo l'interpretazione della difesa, trattandosi di oggetti importati per uso domestico, la norma penale non avrebbe alcuna valenza per effetto delle deroghe contenute nelle norme di riferimento sia nazionali che comunitarie. 12. In particolare nella sentenza impugnata viene evidenziata una distinzione tra "esemplari" (per i quali vige un sistema vigilato di circolazione) e "parti, prodotti o derivati delle specie previste negli appositi allegati da A a D" (per i quali il regime limitativo non trova applicazione).
13. Secondo l'interpretazione difensiva, trattandosi, comunque, di esemplare destinato ad un uso soltanto domestico, il regime derogatorio trova applicazione tout court.
14. In effetti il precedente giurisprudenziale citato dalla difesa del ricorrente autorizza questa interpretazione, nel senso che, come affermato nella decisione suddetta, (riferita, però, alle specie animali) "L'importazione di animali appartenenti a specie protette è vietata quando venga posta in essere in violazione delle formalità previste dalla normativa internazionale ed interna. Essa è tuttavia consentita in casi eccezionali, rientranti tra quelli catalogati come "deroghe". Tra queste vanno annoverate le importazioni di esemplari per uso personale o domestico e tutti i casi di transito o trasbordo, quando gli animali siano sotto i controlli doganali". (Nella specie la Corte ha osservato che non era stata presa in considerazione l'esistenza delle deroghe, come evidenziato dal ricorrente, il quale assumeva la regolarità dell'importazione di esemplare destinato ad uso personale o domestico mancando la finalità della commercializzazione).
15. A giudizio del Collegio, tale decisione, assunta prima dell'approvazione ed entrata in vigore del Regolamento n. 338/97 fissata all'1 giugno 1997, mantiene tuttavia la sua attualità in quanto il regime derogatorio ipotizzato dall'art. 7 del detto Regolamento fa riferimento, per ciò che concerne gli oggetti di uso personale o domestico, anche ad "esemplari morti, o parti o prodotti" derivati dalle specie elencate negli appositi allegati. 16. Non mancano, per la verità, decisioni antecedenti (Sez. 3^ 14.3.1997 n. 3859) che introducono la distinzione tra "esemplare" (inteso come animale, o pianta, vivo o morto ed ogni parte di esso) e "oggetto" (inteso come prodotto derivato ottenuto da esemplari o parti di esso), per affermare la valenza criminale della condotta riferita alla importazione dell'esemplare e non dell'oggetto, e decisioni successive (Sez. 3A 27.4.2006 n. 18805 che parla di illecita detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione; o Sez. 3A 8.10.2003 n. 49454, che attribuisce valenza penale alla detenzione di prodotti derivati da esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione ove manchi la prescritta documentazione CITES): ma tali ondivaghe interpretazioni confermano la esattezza della soluzione qui adottata.
17. Nell'art. 2 contenente le definizioni, per "oggetti personali o domestici" si intendono esemplari morti, parti e prodotti derivati (senza altra indicazione) appartenenti ad un privato, mentre per esemplari si intende "qualsiasi pianta o animale, vivo o morto" appartenente alle specie allegate da A a D, ovvero "qualsiasi parte o prodotto che da essa derivi, contenuto o meno in altre merci". 18. Per finire, il concetto di importazione deve, comunque, essere associato ad un significato economico come traspare dall'art. 2, comma 1, lett. a) laddove si usa l'espressione "importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie etc".
19. Vero è che il regolamento n. 3626/82 cui è stata data attuazione dal D.M. 31 dicembre 1983 è stato successivamente abrogato dal regolamento n. 338/97, ma il decreto ministeriale attuativo è rimasto invariato anche per quel che riguarda il regime derogatorio che non prevede distinzioni tra esemplari e oggetti per uso domestico e che dunque determina la piena legittimità di una importazione per fini soltanto personali di esemplari non destinati alla commercializzazione, così lasciando intendere come il discrimen, ai fini della punibilità, debba essere individuato non tanto nella distinzione tra esemplari e parti o prodotti derivati, quanto nella finalità cui è destinata l'importazione o detenzione dell'esemplare.
20. D'altro canto non vi sarebbe stata alcuna specifica ragione per assoggettare un oggetto inanimato ad uno speciale regime restrittivo quanto alla sua circolazione, se la finalità della legge era quella di salvaguardare specie protette in via di estinzione, mentre ben può un esemplare essere costituito da una parte ricavata dalla pianta originale (una radice fiorescente).
21. Alla stregua di tali considerazioni deve allora procedersi all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013