Consiglio di Stato Sez. III n.1747 del 22 febbraio 2024
Beni ambientali.Aree protette e nulla osta Ente Parco per silenzio-assenso

L’art. 13 l. 394/1991 sancisce che il “nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”, subordinando logicamente la formazione del silenzio assenso alla previa approvazione degli atti generali e pianificatori a cui è demandata la cura dei valori e degli interessi ambientali sottesi all’istituzione del parco. A differenza di una valutazione di compatibilità, la verifica di conformità - che solo accerta la conformità degli interventi concretamente prospettati alle figure astrattamente consentite - non comporta un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante gli strumenti del Piano per il parco e del Regolamento del parco. Questi strumenti definiscono ex ante le inaccettabilità o limiti di accettabilità delle trasformazioni e costituiscono il presupposto indefettibile per l’operatività dello stesso silenzio-assenso previsto dall’art. 13. In questa cornice, il nulla osta dell’art. 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza, con la prefigurata cura del patrimonio naturale, dell’intervento immaginato in concreto. Il silenzio assenso nella materia de qua si giustifica, infatti, per la natura dell’accertamento che ente parco è chiamato a compiere che è di mera conformità senza residui margini di apprezzamento.

 

Pubblicato il 22/02/2024

N. 01747/2024REG.PROV.COLL.

N. 09453/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9453 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione seconda, n.-OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Carmelina Addesso e udito per le parti l’avv. Antonio Gravalese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sezione seconda, n. -OMISSIS- che ha in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso introduttivo; e inoltre ha respinto i motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei provvedimenti dell’ente parco aventi ad oggetto la sospensione dell’attività di sosta camper e il diniego di rilascio di nulla osta.

1.1 In fatto va premesso che in data 2 maggio 2017 la società-OMISSIS-presentava al Comune di -OMISSIS- un progetto per “Realizzazione di un’area da destinare a zona sosta camper, all’interno dell’area destinata a Parco Giochi e Parcheggio esistenti, modifiche prospettiche del fabbricato esistente”.

1.2 Il-OMISSIS- con riferimento alla realizzazione dell’area sosta camper, con nota prot. n. -OMISSIS- sospendeva il procedimento di rilascio del nulla-osta, stante la mancata adozione del Regolamento del Parco sulla cui base avrebbe dovuto esprimere il relativo giudizio. Successivamente, con atto n. -OMISSIS- autorizzava l’intervento di riqualificazione dell’area, precisando che “non potranno in alcun modo essere realizzate opere, oltre quelle descritte nella Relazione Tecnica e nelle Tavole a firma del Geom. -OMISSIS-, che siano in qualche modo collegate alla pratica Parco n. 95/2017 oggetto di nota di sospensione prot. 3447 del 20.04.2018) da parte di questo Ente, in attesa della definizione del regolamento del Parco e del -OMISSIS-”.

1.3 A seguito dell’accertamento da parte dei Carabinieri dello svolgimento dell’attività di sosta camper e di parcheggio a pagamento in contrasto con quanto previsto dall’autorizzazione n. -OMISSIS-, con ordinanza del direttore del Parco del 28 agosto 2018 veniva ordinata la sospensione dell’attività svolta. A tale provvedimento faceva seguito la nota prot. n. -OMISSIS-del 2018 recante i motivi ostativi al rilascio del nulla-osta per la sosta camper ove si faceva per la prima volta riferimento al divieto di cambio di destinazione d’uso per attività extra agricole.

1.4 -OMISSIS-, succeduta a-OMISSIS-a seguito di scissione societaria, impugnava con ricorso al TAR Toscana l’ordinanza di sospensione e, successivamente, con motivi aggiunti il diniego di nulla osta adottato dall’ente parco con nota prot. n. -OMISSIS-.

1.5 Il TAR adito dichiarava in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti rilevando, da un lato, che non era provata la formazione del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta e, dall’altro lato, che il diniego di nulla osta era legittimamente motivato con riferimento al divieto di cambio di destinazione d’uso anche alla luce di quanto disposto dall’art. 23 bis d.p.r. n. 380 del 2001.

2. L’appellante chiede la riforma della sentenza per i seguenti motivi:

I) Errores in procedendo: Violazione e Falsa applicazione di Legge con riferimento all’art. 10 bis legge 241/1990 – Omessa notifica al ricorrente -OMISSIS- del Preavviso di rigetto del nulla osta - Violazione del diritto di partecipazione;

II) Errores in iudicando : - Violazione di Legge art. 13 legge quadro 1991/394 – Violazione di Legge con riferimento all’art. 10 bis legge 241/1990 con riferimento all’obbligo di concludere il procedimento amministrativo – Nulla osta alla realizzazione dell’area di sosta camper ottenuto in virtù del silenzio assenso del Parco ai sensi dell’art. 13 Legge 1991/394 - Provvedimento già consolidatosi in senso favorevole al ricorrente per il perfezionarsi del silenzio assenso – Illegittimità- Contraddittorietà ;

III) Errores in iudicando: Sull’asserita modifica di destinazione di uso. Eccesso di potere: - Illogicità manifesta- Irragionevolezza- Travisamento ed erronea valutazione dei fatti- Difetto di Istruttoria –Ingiustizia manifesta – Contraddittorietà – Disparità di trattamento – Eccesso di potere: Contrasto con Autorizzazione Paesaggistica che ha accertato l’assenza di danno ambientale – Straripamento;

IV) Errores in procedendo e iudicando: Eccesso di potere per Difetto di Motivazione – Difetto di Istruttoria;

V) Violazione dell’art. 3 della Costituzione – Eccesso di potere: Irragionevolezza- Violazione del principio di uguaglianza – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per Difetto di istruttoria e vizio di motivazione;

VI) Violazione di legge con riferimento all’art. 185 del Nuovo Codice della Strada in tema di: Circolazione e Sosta delle Autocaravan – Violazione Circolare Ministeriale Ministero dell’Interno: Dipartimento per gli affari interni e Territoriali n. 277 del 15.01.2018- Eccesso potere per eccesso di tutela: Illogicità ed irragionevolezza- Contraddittorietà - Violazione di Legge 336/1991;

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano che hanno depositato la documentazione già agli atti del fascicolo di primo grado.

4. In data 21 dicembre 2023 l’appellante ha depositato la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Livorno e l’ordinanza di riesame del medesimo Tribunale che ha disposto il dissequestro dell’area.

5. All’udienza di smaltimento 7 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

7. Con il primo motivo di appello -OMISSIS- lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha respinto il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, essendo stato il preavviso di diniego comunicato solo all’originaria richiedente Investelba e al tecnico di quest’ultima e non alla ricorrente che è subentrata alla richiedente a seguito di scissione societaria.

7.1 Il motivo è infondato.

7.2 Le censure dell’appellante sono limitate al profilo formale della mancata comunicazione del preavviso di diniego in quanto indirizzato solo all’originaria richiedente, ma non si estendono al profilo sostanziale della mancata conoscenza del provvedimento e del suo contenuto.

7.3 Tale ultimo aspetto, giustamente evidenziato dal giudice di primo grado, non è stato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante.

7.4 L’effettiva conoscenza del preavviso di diniego e del suo contenuto emerge, infatti, sia dal ricorso introduttivo di primo grado che dalla documentazione in atti, atteso che:

i) il preavviso di diniego è stato notificato al legale rappresentante della società -OMISSIS-, che è anche proprietario dell’85% delle quote e membro del consiglio di amministrazione della società -OMISSIS- (visura CCIAA -OMISSIS- fascicolo primo grado ricorrente);

ii) il provvedimento in questione, datato 16 ottobre 2018, figura tra quelli espressamente impugnati da -OMISSIS- con il ricorso introduttivo di primo grado notificato in data 25 ottobre 2018 (pag. 4), circostanza che conferma come la ricorrente ne abbia acquisito conoscenza pochi giorni dopo l’adozione;

iii) nel ricorso di primo grado la ricorrente articola specifiche censure avverso il contenuto dell’atto osservando che “il Parco aggiustando il tiro delle motivazioni addotte al precedente provvedimento di sospensione (….) introduce nella comunicazione dei motivi ostativi il tema del cambio di destinazione di uso per utilizzazioni extra agricole (…..)” (pag. 20 del ricorso introduttivo).

7.5 Ne discende che la mancata comunicazione alla società ricorrente non ha determinato alcuna violazione del principio del contraddittorio poiché l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo di rendere edotta dei motivi ostativi l’interessata che, sulla base di una legittima strategia difensiva, ha scelto di non presentare osservazioni in riscontro al preavviso di diniego e di procedere alla diretta contestazione in giudizio, lamentando il vizio formale della mancata comunicazione.

7.6 Alle considerazioni sopra esposte si aggiunge l’ulteriore rilievo, correttamente evidenziato anche dal giudice di primo grado, afferente alla natura vincolata dell’atto di diniego, stante l’attuale assetto delle norme del Parco applicabili.

7.7 Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.

8. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo di ricorso relativo all’avvenuta formazione del silenzio assenso per difetto di prova della maturazione del termine. Ad avviso dell’appellante, il TAR ha omesso di considerare che il Parco, in assoluta violazione di legge, si era arrogato un diritto di sospensione del procedimento di rilascio (atto di sospensione del 20.04.2018 n. 3447) per l’asserita mancata approvazione del Regolamento Coste e che tale viziata sospensione del procedimento non ha impedito il decorso dei sessanta giorni previsti in legge per la maturazione del silenzio assenso. D’altro canto, sarebbe del tutto inconsistente e apodittica la motivazione della sospensione per la mancata approvazione del Regolamento e del -OMISSIS- poiché la mancanza del primo non può procrastinare sine die la pronuncia e la mancanza del secondo è irrilevante, riguardando solo la gestione delle coste.

8.1 La censura deve essere disattesa.

8.2 L’avvenuta approvazione del regolamento, unitamente a quella del piano parco, costituisce il presupposto indispensabile ai fini dell’operatività dell’istituto del silenzio assenso.

8.3 Quest’ultimo trova il proprio fondamento logico e giuridico nei ridotti margini di discrezionalità dell’ente parco poiché la verifica di conformità sottesa al rilascio del nulla osta si risolve nel mero accertamento che l’iniziativa concreta non superi i limiti di accettabilità delle trasformazioni stabiliti dal piano e dal regolamento e sia conforme al disegno organico inteso alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale, così come delineato dagli atti sopra indicati.

8.4 L’art. 13 l. 394/1991 sancisce, infatti, che il “nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”, subordinando logicamente la formazione del silenzio assenso alla previa approvazione degli atti generali e pianificatori a cui è demandata la cura dei valori e degli interessi ambientali sottesi all’istituzione del parco.

8.5 Sotto tale profilo, l’Adunanza Plenaria n. 17/2016 ha chiarito che, a differenza di una valutazione di compatibilità, la verifica di conformità - che solo accerta la conformità degli interventi concretamente prospettati alle figure astrattamente consentite - non comporta un giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e reso noto, seppure in via generale, mediante gli strumenti del Piano per il parco e del Regolamento del parco. Questi strumenti definiscono ex ante le inaccettabilità o limiti di accettabilità delle trasformazioni e costituiscono il presupposto indefettibile per l’operatività dello stesso silenzio-assenso previsto dall’art. 13. In questa cornice, il nulla osta dell’art. 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza, con la prefigurata cura del patrimonio naturale, dell’intervento immaginato in concreto. Il silenzio assenso nella materia de qua si giustifica, infatti, per la natura dell’accertamento che ente parco è chiamato a compiere che è di mera conformità senza residui margini di apprezzamento.

8.6 L’operatività dell’istituto nello specifico settore considerato, in deroga a quanto previsto in materia ambientale dall’art. 20, comma 4, l. 241/1990, “è reso ontologicamente possibile dall’assenza, rispetto all’interesse naturalistico, di spazi per valutazioni di tipo qualitativo circa l’intervento immaginato: si tratta qui (….) di salvaguardare l’“ambiente-quantità”, il che tecnicamente consente questo assorbimento, negli atti generali e pianificatori, della cura dell’interesse generale” (Ad. Plen. 16/2017).

8.7 L’applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra richiamate esclude che nel caso di specie si sia formato il silenzio assenso attesa la mancata approvazione del regolamento che costituisce, insieme al piano parco, un presupposto indefettibile per il rilascio del nulla osta per silentium.

8.8 Non è, quindi, condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui il silenzio assenso si sarebbe comunque formato per difetto del rilascio del nulla osta nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, ostando al prodursi di siffatto effetto la mancata approvazione del regolamento.

8.9 In ogni caso, come osservato dal giudice di primo grado, il ricorrente non ha nemmeno dimostrato la maturazione del termine, limitandosi a contestare il complesso di atti attraverso cui si è snodata la procedura (così come ricostruiti nello stesso atto in contestazione) e a censurare l’efficacia di protrazione del termine per la conclusione del procedimento.

8.10 Al riguardo, privo di rilievo è il richiamo alla nota n. 3447 del 20.04.2018 poiché con essa l’ente, lungi dall’arrogarsi un illegittimo diritto di sospensione, si è limitato a prendere atto dell’impossibilità di esprimersi sulla conformità del progetto per la mancata adozione del regolamento, oltre che del piano coste, disponendo, in via conseguenziale e necessitata, la sospensione del giudizio. Poiché l’approvazione degli atti indicati non è intervenuta in tempi brevi, l’ente, su sollecitazione dell’interessata, ha riavviato il procedimento e respinto l’istanza sull’assorbente rilievo della non conformità del progetto con il piano parco, circostanza che ha consentito di prescindere dall’ulteriore vaglio di conformità con il regolamento non ancora adottato.

8.11 Il motivo deve, quindi, essere respinto.

9. Con il terzo motivo di appello la ricorrente impugna il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto fondate le ragioni ostative rilascio del nulla osta, relative al cambio di destinazione d’uso dell’area da “commerciale a “turistico-ricettiva”. Deduce che l’intervento prevede la realizzazione dell’area di sosta camper nell’area parcheggio e parco giochi, senza alcuna modifica della superficie utile lorda, del volume del fabbricato e della superficie permeabile e senza alcun cambio di destinazione di uso extra agricolo del terreno, rimanendo comunque una destinazione a servizi anche ai sensi dell’art. 23 d.p.r. 380/2001.

9.1 Le censure sono infondate.

9.2 L’area oggetto di intervento ricade in “Zona C di protezione” ai sensi dell’art. 19 delle NTA del Piano Parco che, al comma 2, vieta, nelle aree in questione, “gli interventi e le azioni di cui all'art. 18.2, lettere a, b, d, e, f, g, h, i, j, k....”. Tra gli interventi vietati rientrano i cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole (art. 18 lett. g NTA).

9.3 Il progetto presentato prevede la trasformazione di una parte dell’area destinata a parco giochi in area sosta camper e area parcheggio veicoli a pagamento, con parziale ristrutturazione del fabbricato esistente, la realizzazione di 50 piazzole, con una capacità ricettiva di circa 200 ospiti, e di una zona servizi formata da n. 8 wc, n. 5 docce, n. 10 lavabo, n. 5 lavelli e n. 5 lavatoi.

9.4 L’intervento determina un cambio di destinazione d’uso dell’area da “commerciale”, relativa alla destinazione a parco-giochi, a “turistico-ricettiva”, con riferimento all’area sosta camper, cambio di destinazione che è precluso dalle NTA del Parco sopra richiamate. Il cambio di destinazione d’uso è, inoltre, rilevante anche ai sensi dell’art. 23 ter d.p.r. 380/2001 poiché determina il passaggio tra categorie non omogenee, ossia da commerciale (lett. c) a turistico-recettiva (lett. a bis).

9.5 La correttezza delle conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado non risultano scalfite dalle deduzioni di parte appellante, atteso che:

i) la circostanza che il progetto prevedesse l’utilizzazione di una parte dell’area destinata a parco giochi per la sosta camper, senza modifica di superficie lorda, volume di fabbricato e di superficie permeabile è irrilevante poiché l’art. 18 NTA vieta i cambi di destinazione d’uso funzionale, anche ove non accompagnati da opere strutturali. Sul piano edilizio e urbanistico, inoltre, l’art. 23 ter d.p.r. 380/2001 definisce come mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale (in giurisprudenza cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 04/03/2021, n.1857);

ii) le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di -OMISSIS- confermano la compatibilità paesaggistica del progetto, ma assorbono né si sovrappongono alla valutazione di conformità riservata all’ente parco ai sensi della l. 394/1991. Come osservato dall’Adunanza Plenaria nella già citata sentenza n. 16/2017 “il nulla osta dell’art 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza, con una tale prefigurata cura, dell’intervento immaginato in concreto: è il caso di rammentare che non riguarda altri specifici interessi demandati ad appositi procedimenti a elevato contenuto concreto tecnico, come autorizzazioni paesaggistiche, idrogeologiche, archeologiche. E trattandosi testualmente di verifica di conformità, il margine di discrezionalità tecnica che vi è connaturato è di suo ben più ridotto di quanto sarebbe, ad esempio, per un’autorizzazione che fosse prevista per valutare la concreta compatibilità dell’intervento con un vincolo interessante il territorio”; né, in senso contrario, depone la previsione di cui all’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, citato dall’appellante, il quale si limita ad individuare le aree in cui può astrattamente svolgersi attività di campeggio che è comunque sempre subordinata alla previa autorizzazione dell’Ente Parco;

iii) tra le nozioni di parcheggio e di area sosta camper non vi è coincidenza poiché il primo è una struttura aperta al pubblico ove non sono presenti servizi per i turisti ad eccezione dell’eventuale illuminazione pubblica e dove è consentita soltanto la sosta, mentre l’area sosta camper presuppone, in aggiunta, almeno la presenza dei servizi principali, quali l’energia elettrica e il carico/scarico delle acque, che consentono lo stanziamento per un prolungato periodo di tempo e lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Nel caso di specie è, infatti, prevista la realizzazione di servizi quali lavelli, wc, spogliatoi ecc.;

iv) non è pertinente la giurisprudenza richiamata sia in primo grado che in appello e relativa alla compatibilità tra la destinazione agricola di un’area e la sua utilizzazione a parcheggio poiché, in disparte quanto osservato al punto precedente, il progetto prevede un cambio di destinazione d’uso con destinazione ad area di sosta camper e parcheggio a pagamento in contrasto con le previsioni di NTA del parco, a differenza delle fattispecie esaminate dalle sentenze citate (cfr. il richiamato precedente di questo Consiglio di Stato sez. VI n. 5886 del 27.11.2014 ove si precisa che “nelle NTA manca un espresso divieto e non risulta fissata un’esplicita incompatibilità tra zona E –usi agricoli, e utilizzo di porzioni dell’area a parcheggio”);

v) la destinazione d’uso a parco giochi rientra nella categoria funzionale “commerciale”, mentre quella di area sosta camper nella categoria “turistico-ricettiva”, come confermato anche dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016, secondo la quale “Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Le aree di sosta possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate”. L’omogeneità funzionale non può essere predicata nemmeno in ragione della mera prestazione di servizi accessori connaturata ad entrambe le attività, poiché l’art. 23 ter d.p.r. 380/2001 è chiaro nel ricondurre le destinazioni in questione a distinte categorie, secondo il criterio della funzione prevalente. La disposizione appena citata osta alla confusione e alla sovrapposizione tra categorie e alla configurazione dell’una quale servizio accessorio dell’altra.

9.6 Per le ragioni sopra indicate anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.

10. Con il quarto e sesto (rectius, quinto) motivo di appello che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, -OMISSIS- censura la sentenza per non aver accolto le censure di difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto di diniego. Il Tribunale di prime cure, in particolare, non avrebbe compreso l’eccezione relativa all’autorizzato insediamento nella medesima località di ben due campeggi insistenti fin sulla spiaggia, uno dei quali farebbe capo anche all’assessore al turismo del Comune di -OMISSIS-.

10.1 Le censure sono prive di pregio.

10.2 Come sopra osservato, il nulla osta dell’art. 13 ha per legge la stretta funzione di verifica della corrispondenza dell’intervento concreto con quanto previsto dal piano e dal regolamento che disciplinano, sul piano generale, gli interventi e le attività vietati e quelli solo parzialmente consentiti. 10.3 La verifica di conformità non si estende, invece, alla valutazione discrezionale di conformità dell’intervento alle finalità di salvaguardia e di tutela sottese all’istituzione del Parco poiché tale valutazione è demandata dalla legge agli atti pianificatori che definiscono, a monte, le linee generali degli interventi astrattamente ammessi.

10.4 Il provvedimento impugnato è, dunque, adeguatamente motivato sulla base dell’accertato cambio di destinazione d’uso per utilizzazione extra agricola in contrasto con quanto previsto dagli artt. 18 e 19 NTA, non impugnati dall’appellante. Né può ravvisarsi una deroga a siffatto divieto nella successiva previsione dell’art. 43.2 NTA che consente il campeggio nei parcheggi per soste brevi, autorizzati dall’Ente Parco, appositamente attrezzati per camper solo ove adeguatamente inseriti nel contesto.

10.5 Quanto alla presenza di altre strutture confinanti con quella di Parco Dune, l’amministrazione appellata ha evidenziato che si tratta di strutture ricadenti in sottozona De, interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturistico e non in zona C come quella per cui è causa. Tale circostanza, non contestata dalla ricorrente, esclude in radice qualsivoglia disparità di trattamento.

11. Con il settimo (rectius, sesto) e ultimo motivo di appello l’appellante deduce che non è giustificato consentire l’accesso al parcheggio e la sosta di autoveicoli e non consentirlo per gli autocaravan e/o roulotte a traino di autoveicoli.

11.1 Il motivo si risolve nella mera riproposizione del IV motivo di ricorso di primo grado (pag. 27 e ss. del ricorso introduttivo) avverso l’ordinanza di sospensione dell’attività prot. n. 7375 del 27.08.2018.

11.2 Al riguardo, il giudice di primo grado ha osservato che l’ordinanza è volta a vietare le attività di sosta camper non autorizzata, già contestata dall’amministrazione in precedenti atti e in relazione alla quale è poi intervenuto il diniego di nulla osta, mentre restano fermi gli utilizzi autorizzati, collegati alla fruizione dell’area a parco giochi.

11.3 A fronte di tale condivisibile statuizione, l’appellante non articola alcuna specifica censura in violazione dell’onere di specificità dei motivi di appello sancito dall’art. 101 c.p.a.

11.4 In disparte quanto sopra osservato, il motivo è comunque infondato nel merito poiché l’ordinanza di sospensione si fonda sul rapporto informativo prot. n. 579 del 17/08/2018 redatto dal Raggruppamento Carabinieri -OMISSIS-– Stazione Parco di -OMISSIS-che ha accertato lo svolgimento di attività di sosta camper e di parcheggio di veicoli a pagamento non autorizzate. L’ordinanza in questione specifica, in particolare, che, a seguito di tre sopralluoghi del 4,7 e 13 agosto 2018, è stato riscontrato lo stanziamento di camper, con la presenza di attrezzature e oggetti caratteristici della vita di campeggio e allaccio alla rete elettrica tramite pannelli posti in vari punti dell’area, unitamente ad un parcheggio di automezzi a pagamento pubblicizzato da un cartello posto all’ingresso dell’area.

11.5 Stante l’assenza di autorizzazione, l’amministrazione ha legittimamente disposto, con l’ordinanza impugnata, l’immediata sospensione delle attività riscontrate in sede di sopralluogo si sensi dell’art. 29 l. 394/1991.

11.6 A diverse conclusioni non conducono né la sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS- con cui il giudice penale, all’esito del dibattimento, ha disposto l’assoluzione della rappresentante legale della società dal reato di creazione un’area di sosta non autorizzata, né l’ordinanza di riesame del sequestro preventivo ex art 324 c.p.p., trattandosi, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’efficacia extrapenale dei provvedimenti in questione, di atti sopravvenuti rispetto all’ordinanza impugnata che risulta adeguatamente motivata con riferimento allo stato di fatto accertato in sede di sopralluogo.

12. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

13. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere