Cass. Sez. III n. 9717 del 11 marzo 2020 (UP  10 gen 2020)
Pres. Izzo Est. Galterio Ric. Battipaglia
Rifiuti.Liquami zootecnici

La disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si  verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si perviene anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. lgs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7.6.2019 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la penale responsabilità di Diodato Battipaglia per il reato di cui all’art. 256 d. lgs. 152/2006 per aver, in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola zootenica, fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell’azienda, ma ha ridotto la pena inflittagli all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa città a due mesi di arresto ed € 1.800,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:
2.1) l’illegalità del trattamento sanzionatorio essendogli stata inflitta congiuntamente tanto la pena detentiva che quella pecuniaria, laddove il primo comma dell’art. 256 d. lgs. 152/2006 prevede tali sanzioni, trattandosi di rifiuti non pericolosi, solo in via alternativa;
2.2) il travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste Grimaldi che non aveva affatto dichiarato che lo smaltimento concernesse tanto la parte liquida che quella solida dei reflui zootecnici, avendo invece riferito che la parte solida rimaneva al di là del foro di uscita senza essere sversata, per poi contraddirsi affermando che dal foro fuoriusciva sia la parte liquida che quella solida, il che portava a ritenere che l’unico illecito commesso dall’imputato fosse quello degli scarichi non autorizzati, sanzionabile solo amministrativamente in base al combinato disposto degli artt. 101, settimo comma e 133, secondo comma d. lgs. 152/2006.
Il Procuratore Generale, pur rilevando la fondatezza del solo motivo relativo all’illegalità della pena, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per non essere stata la relativa questione dedotta con i motivi di appello
 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 1.Il primo motivo che, afferendo alla configurabilità della stessa condotta criminosa riveste carattere preliminare, non può ritenersi ammissibile. Con esso infatti il ricorrente lamenta un asserito travisamento della prova che non solo nella sua prospettazione appare smentito da quelle che vengono definite dalla stessa difesa contraddizioni del testimone, ma che comunque attiene all’interpretazione del contenuto della deposizione, così svolgendo un’operazione censorea che, appuntandosi sul giudizio valutativo del compendio istruttorio, non può ritenersi consentita in sede di legittimità.
Premesso che il travisamento della prova ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, oppure abbia inopinatamente omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia (Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 - dep. 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 24324701), è di tutta evidenza che la doglianza sollevata nel caso di specie, lungi dal far emergere una contraddittorietà processuale, si sostanzia, invece, in un’eccezione di pretesa illogicità motivazionale, che la difesa non riesce tuttavia a riempire di contenuto. In definitiva non emerge dalla deposizione, così come riprodotta nel presente ricorso, alcun elemento che porti a ritenere che il testimone abbia riferito qualcosa di diverso da quanto accertato dalla Corte distrettuale quando afferma che dalla puntuale testimonianza del sovrintendente Grimaldi, peraltro confermata dalle fotografie allegate al verbale, “emerge con certezza come dai fori eseguiti nella base in cemento dei ricoveri del bestiame” fuoriuscissero non solo i reflui, ovverosia la parte liquida delle escrezioni degli animali, ma altresì la parte solida, ovverosia le feci: inequivoco è il significato delle dichiarazioni del teste quando, alla domanda se dai fori refluisse solo la parte liquida o anche la parte solida, risponde che fuoriuscivano entrambe, quella “palabile e quella non palabile” e che ripete, rispondendo alla successiva domanda se defluisse solo la parte liquida, che usciva anche quella solida, a meno che il foro non fosse stato compattato.
La motivazione resa in ordine alla responsabilità del prevenuto, rientrando lo spandimento delle feci provenienti da animali per uso diverso da quello agricolo nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, risulta perciò logica, coerente e strettamente inerente alle acquisite risultanze istruttorie.
La contestazione relativa alla pendenza del terreno, al di là della sua natura fattuale, riveste ben poca rilevanza atteso che i liquami prodotti dall'allevamento di bovini, gestito dalla predetta azienda agricola non sono comunque assimilabili, così come sostiene il ricorrente, alle acque di scarico, la cui disciplina, costituita dall’art. 101, comma settimo del medesimo decreto legislativo trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015 - dep. 21/04/2015, P.M. in proc. D'Aniello, Rv. 26335401). I rapporti tra la normativa sulla tutela delle acque e quella in tema di rifiuti sono stati, infatti, più volte presi in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte che ha univocamente affermato che la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si  verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici (Sez. 3, n. 15652 del 16/3/2011, Nassivera, Rv. 250005; Sez. 3, n. 27071 del 20/5/2008, Cornalba e altro, Rv. 240264), potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. lgs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.
Quindi indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi l'imputato, non potendo spandere al suolo quei rifiuti, avrebbe dovuto stoccarli nell'attesa dello spandimento a fini agricoli o affidarli ad un'impresa autorizzata allo smaltimento.
2. Il secondo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi, invece, fondato.
Rientrando le escrezioni degli animali, comprensive di feci ed urine, nell’ambito dei rifiuti “non pericolosi” secondo l’elenco di cui all’allegato D (voce 01 02 06) della parte IV del d. lgs. 152/2006, trova necessariamente applicazione il primo comma lett. a) dell’art. 256 del medesimo decreto legislativo che prevede in via alternativa la pena dell’arresto o dell’ammenda, e non già la lett. b) del medesimo primo comma che contempla, nella diversa ipotesi di rifiuti pericolosi, stante la distinzione contenuta nell’art. 184 dello stesso decreto legislativo, che a sua volta rimanda agli allegati, la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
Nessun rilievo riveste la circostanza che la relativa questione non fosse stata devoluta ai giudici del gravame, davanti ai quali il ricorrente si era limitato ad invocare il minimo della pena, giacché l’illegalità della pena, dipendente da una statuizione contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di inammissibilità del ricorso (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014 - dep. 07/11/2014, Oguekemma, Rv. 262108; Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019 - dep. 19/04/2019, IACOVELLI GIUSEPPE, Rv. 275714 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla pena pecuniaria, la sentenza di condanna che, in relazione al reato di cui all'art. 624 cod. pen., nella determinazione della pena pecuniaria aveva quantificato la pena base in misura superiore al massimo edittale). Invero, essendo il principio della funzione rieducativa della pena, imposta dall'art. 27, terzo comma Cost. compreso fra quelli che, di recente, ed in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in opposizione all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258651), non vi è motivo per escludere, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 609, secondo comma cod. proc. pen. secondo il quale la Corte di Cassazione decide le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, che la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame, conseguendo ciò nondimeno al disposto annullamento parziale l’immutabilità dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato per effetto del principio del giudicato progressivo sancito dall’art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto
Così deciso il 10.1.2020