Consiglio di Stato, Sez. VI n. 5630 del 7 novembre 2012
Beni Ambientali. L’Ente gestore del Parco può esprimere parere favorevole sul piano di lottizzazione e successivamente negare il nulla-osta al permesso di costruire.

L’Ente gestore del Parco può, dapprima, esprimere parere favorevole sul piano di lottizzazione concernente la realizzazione dell’insediamento residenziale, turistico e commerciale in questione e, successivamente, negare il nulla-osta sull’istanza del permesso di costruire relativa all’intervento edificatorio meramente attuativo di tale strumento urbanistico. Infatti, l’oggetto della valutazione propria del nulla-osta di cui all’art. 13 della legge n. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita dal Piano del Parco e dal regolamento. I particolari dell’intervento edificatorio sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e plani-volumetrici allegati alla richiesta del permesso di costruire, mentre il parere espresso sul piano di lottizzazione si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi, e attorno all’incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano di lottizzazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

N. 05630/2012REG.PROV.COLL.

N. 03087/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3087 del 2008, proposto da

Helias s.r.l., società in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Discepolo, Lucia Ferroni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Conca D’Oro, 184/190/D;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ente Parco Regionale del Conero (già Consorzio Parco del Conero), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Leonardi, con domicilio eletto presso Carlo Pandiscia in Roma, via dei Prefetti, 17;

Provincia di Ancona, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bonaccio, Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza Attilio Friggeri, 18;

Regione Marche, Comune di Ancona, Comune di Sirolo, non costituiti in giudizio nel presente grado;

per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale per le marche, n. 01921/2007, resa tra le parti, concernente autorizzazione alla realizzazione di un insediamento residenziale, turistico e commerciale in un’area di parco - risarcimento danni

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate meglio indicate in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l’avvocato Marco Orlando per delega dell’avvocato Discepolo, l’avvocato Carlo Pandiscia per delega dell’avvocato Leonardi, l’avvocato Valentini per delega dell’avvocato Bonaccio, e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Helias s.r.l. – proprietaria delle aree site in Via Montegrappa di Sirolo, comprese nella zona di espansione residenziale “C/6 nuovi insediamenti di tipo speciale estensivi” (disciplinata dall’art. 36 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale approvato con deliberazione consiliare 25 giugno 2002 n. 39) e contraddistinte in C.T. al foglio 6 mappale n. 1522 ed aventi una superficie complessiva di mq 2.235 – ha presentato al Comune di Sirolo un piano di lottizzazione, finalizzato a realizzare un complesso residenziale, ricettivo-turistico e commerciale, approvato con delibera del Consiglio comunale del 20 maggio 2003, n. 39.

Il Consorzio Parco del Conero (oggi Ente Parco Regionale del Conero), ossia l’ente gestore del Parco, ha, in relazione al predetto piano, rilasciato, in data 5 maggio 2003, il nulla-osta richiesto.

Con atto del 9 gennaio 2004 è stata stipulata la convenzione di lottizzazione.

La Helias s.r.l. il 20 aprile 2004 ha chiesto al Comune il permesso di costruire, in relazione al quale la commissione edilizia integrata ha espresso, con atto n. 225 dell’1 giugno 2004, parere favorevole e il dirigente competente ha rilasciato, con atto n. 6808 del 3 agosto 2004, l’autorizzazione paesaggistica.

Il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio della Regione Marche, con atto n. 16041 del 2 ottobre 2004, ha annullato la predetta autorizzazione.

Il Consorzio del Parco con atto del 14 dicembre 2004 ha, poi, negato il nulla-osta all’intervento edilizio, ai sensi degli artt. 26 l. reg. Marche 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), e 13 l. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Con due separati ricorsi, incardinati rispettivamente al n. 1214 del 2004 e al n. 256 del 2005, la Helias s.r.l. adiva il Tribunale amministrativo per le Marche, impugnando i seguenti atti:

(i) il provvedimento soprintendentizio n. 16041 del 2 ottobre 2004, di annullamento dell’autorizzazione comunale n. 6808 del 3 agosto 2004 rilasciata per l’esecuzione dei lavori in questione (ricorso n. 1214 del 2004);

(ii) il provvedimento soprintendentizio n. 10397 del 21 settembre 2004, di diniego dell’autorizzazione alla realizzazione di detto insediamento, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e consequenziale (ricorso n. 1214 del 2004);

(iii) i decreti emanati il 30 aprile 2004 dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali delle Marche, relativi alla tutela diretta dell’insieme dei beni già riconosciuti di interesse sul promontorio del Conero (il primo) e alla tutela indiretta di visuale, prospettiva, luce e decoro del promontorio del Conero (il secondo) (ricorso n. 1214 del 2004);

(iv) il diniego di nulla-osta, comunicato dal Consorzio del Parco del Conero (al richiedente Comune di Sirolo) con nota del 14 dicembre 2004 in merito alla realizzazione del medesimo insediamento, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 26 l. reg. n. 15 del 1994 13 l. n. 394 del 1991 (ricorso n. 256 del 2005).

La società ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno arrecato dagli atti impugnati.

3. L’adito Tribunale amministrativo regionale, definitivamente pronunciando con la sentenza in epigrafe (sentenza n. 1921/2007) su tali ricorsi (previa loro riunione e in esito all’espletamento di verificazione), provvedeva come segue:

(i) dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’impugnazione dei decreti sub 2.(iii), essendo entrambi i provvedimenti già stati annullati dallo stesso Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 578 dell’11 maggio 2005, nelle more del giudizio di primo grado;

(ii) accoglieva di conseguenza il ricorso n. 1214 del 2004 nella parte oppositiva al provvedimento sub 2 (ii), essendo tale provvedimento stato assunto ex art. 21 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nell’esercizio dei poteri di tutela di un bene culturale (e non già paesaggistico), sul dichiarato presupposto che l’intero promontorio del Conero fosse stato sottoposto al c.d. “vincolo indiretto” ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 42 del 2004, ed essendo tale presupposto venuto meno per effetto della menzionata sentenza n. 578/2005 del Tribunale amministrativo regionale;

(iii) accoglieva il ricorso n. 1214 del 2004, nella parte in cui era proposto avverso il provvedimento sub 2.(i), escludendo che l’autorizzazione comunale annullata dall’impugnato provvedimento soprintendentizio fosse inficiata dai vizi di sviamento e travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di adeguata motivazione rilevati dalla Soprintendenza, e ritenendo che la determinazione della Soprintendenza si ponesse in contraddizione con la precedente manifestazione di volontà del medesimo organo di autorizzare, sia pure mediante silenzio-assenso, l’intervento previsto dal piano di lottizzazione, pressoché identico a quello individuato dalla successiva richiesta di permesso di costruire, avendone evidentemente già valutato la conformità ai valori paesaggistico-ambientali tutelati dai vincoli imposti nella zona con d.m. 4 febbraio 1966 e con d.m. 31 luglio 1985;

(iv) respingeva il ricorso n. 256 del 2005, proposto avverso il diniego espresso dell’Ente Parco nella seduta del 6 dicembre 2004 per la realizzazione dell’insediamento in oggetto, ritenendo infondate le censure sia di ordine procedimentale sia di ordine sostanziale al riguardo formulate dalla società ricorrente;

(v) respingeva la domanda risarcitoria, rilevando che per un verso le statuizioni annullatorie conseguenti al parziale accoglimento del ricorso n. 1214 del 2004 assumevano valenza integralmente ripristinatoria della posizione giuridica della ricorrente, e che per altro verso la legittimità dell’operato dell’ente gestore del Parco appurata in esito alla reiezione del ricorso n. 256 del 2005 escludeva la configurabilità di un illecito aquiliano;

(vi) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti (accollando le spese di verificazione alla società ricorrente).

4. Nelle more del giudizio di primo grado come sopra definito, la società Helias s.r.l., pur non rinunciando all’impugnazione proposta, in data 8 marzo 2006 presentava al Consorzio una “ipotesi di variante”, volta a superare le precedenti criticità sul progetto esecutivo dell’intervento, con richiesta di un “parere preliminare”. In attesa dell’atto richiesto, la stessa società, in data 19 giugno 2006, presentava, sempre al fine di ottenere il nulla osta, anche il “progetto dell’intervento”.

4.1. Tali istanze s’innestano nelle seguenti ulteriori vicende procedimentali:

- con deliberazione del consiglio direttivo del Consorzio del 2 maggio 2006, n. 14 – previo parere favorevole del comitato provinciale per il territorio istituito presso la Provincia di Ancona e della Comunità del Parco – è stato modificato l’art. 3 delle norme di attuazione del Piano del Parco del Conero, che, nella versione originaria, aveva previsto la necessità del rilascio del nulla-osta per i “i piani di recupero ambientale e gli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati (…)”; con la predetta delibera si è stabilito che “(…) piani di recupero ambientale e gli strumenti urbanistici attuativi comunque denominati (…), al fine del rilascio del nulla osta di cui all’art. 13 della legge n. 394 del 1991, devono essere preceduti da un’analisi svolta secondo il Metodo di Valutazione Integrata (ME.V.I.) (…)”, con l’aggiunta che “(…)dall’obbligo di applicazione del ME.V.I. vengono esclusi i piani attuativi di iniziativa privata i cui lavori risultino iniziati alla data di adozione del presente provvedimento di variante (…)”; nelle more della conclusione del procedimento di variante è stata prevista l’applicazione delle vigenti misure di salvaguardia; il ME.V.I. viene espressamente definito quale “ (…) strumento che consente il controllo dinamico del contesto territoriale, paesaggistico e ambientale e la ricerca della massima compatibilità ecologica delle trasformazioni consentite dal piano del Parco (…)”;

- con deliberazione n. 15, di pari data, è stato proposto di modificare l’art. 8 (Misure di salvaguardia) l. reg. n. 15 del 1994, al fine di limitare gli effetti derivanti dall’applicazione delle stesse misure;

- con altra deliberazione n. 78, di pari data, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante ed è stata concessa la possibilità di presentare ugualmente le domande di nulla-osta, puntualizzando che il termine di sessanta giorni per il rilascio “decorre dalla entrata in vigore della modifica della legge regionale”;

- con nota del 18 maggio 2006 il direttore del Consorzio ha chiesto, tra gli altri, al Comune di Sirolo di indicare i dati relativi all’inizio dei lavori;

- con deliberazione della Giunta esecutiva del Consorzio del 12 maggio 2006, n. 70, è stato negato il nulla-osta in ordine alla richiesta di “parere preliminare”, in quanto “(… )a seguito di adozione della variante parziale al piano del parco sono scattate le norme di salvaguardia ex art. 8 della legge regionale n. 15 del 1994, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 2004, ricadendo le stesse in zone classificate come C dal p.r.g. del Comune di Sirolo (…)”;

- con atto del 29 maggio 2006 il Direttore del Consorzio ha comunicato alla società il contenuto della predetta delibera;

- con atto del 15 giugno 2006 lo stesso Direttore ha ritenuto, per le medesime ragioni, che non poteva essere accolta la seconda istanza con la quale, come già sottolineato, è stato presentato il progetto.

4.2. Tutti gli atti sub 4.1. sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, il quale respingeva il ricorso con sentenza 13 agosto 2007, n. 1239, appellata dalla Helias s.r.l. dinanzi a questo Consiglio di Stato con ricorso rubricato al n. 4218 del 2008, pure trattenuto in decisione alla udienza del 10 luglio 2012 e deciso con separata sentenza.

5. Avverso la sentenza sub 3. (sentenza n. 1921/2007) – segnatamente, avverso il capo di sentenza sub 3.(iv) e i capi consequenziali – interponeva appello l’originaria ricorrente Helias s.r.l. col ricorso in epigrafe (n. 3087 del 2008), deducendo i seguenti motivi:

a) “ (…) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 L.R. Marche 23.4.87, n. 21; della L.R. Marche 28.4.1994, n. 15, segnatamente degli artt. 12, 15, 16 e 26; dell’art. 13 L. 6.11.91, n. 394; degli artt. 3 del regolamento del Parco approvato con delibera C.D. del Consorzio n. 10 del 29.5.02, e 1 ss del regolamento per il rilascio del nulla-osta degli interventi edilizi, approvato con delibera C.D. del Consorzio n. 16 del 28.6.99; incompetenza; eccesso di potere per erroneo procedimento; falso presupposto e travisamento; abuso e sviamento; contraddittorietà di atti; carenza di motivazione e violazione dell’art. 3 L. 7.8.90 n. 241” (v. così, testualmente, la rubrica del primo, complesso motivo d’appello);

b) l’erronea reiezione della domanda risarcitoria.

La società appellante chiedeva dunque, in parziale riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento del ricorso n. 256 del 2005 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche e dell’azione risarcitoria (compresa quella riferita al ricorso n. 1214 del 2004).

6. Si costituivano in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Ente Parco regionale del Conero e la Provincia di Ancona, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.

7. Con atto del 31 gennaio 2012 gli avvocati Antonio Mastri e Sergio del Vecchio hanno comunicato la cessazione del mandato ad essi conferito dalla Helias s.r.l. In seguito, si sono costituiti i nuovi difensori indicati in epigrafe.

8. All’udienza pubblica del 10 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Premesso che esulano dai limiti oggettivi del presente giudizio i capi di sentenza sub 3.(i), 3.(ii) e 3.(iii), non impugnati né in via principale né in via incidentale, e che le vicende procedimentali esposte sub 4. costituiscono oggetto di separato giudizio d’appello (pure chiamato all’udienza pubblica del 10 luglio 2012 e definito con separata sentenza), si osserva che l’appello in epigrafe (ricorso n. 3087 del 2008) è infondato:

9.1. Il Tribunale amministrativo regionale correttamente ha disatteso le dedotte censure di natura formale-procedimentale, per le ragioni di cui appresso.

In primo luogo, a ragione è stata esclusa un’illegittimità riconducibile alla mancata costituzione della Commissione tecnica consultiva prevista dall’art. 3.4. del regolamento del Parco del Conero, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 10 del 29 maggio 2002 ai sensi dell’art. 16 l. reg. n. 15 del 1994, trattandosi di organo non obbligatoriamente previsto dalla legge (v. art. 13, comma 3, l. 6 dicembre 1991, n. 394, e rispettivamente art. 13 l. reg. n. 15 del 1994), né potendosi ritenere che l’attività dell’Ente Parco volta al rilascio del nulla-osta di cui all’art. 13 l. n. 394 del 1991 (rispettivamente dall’art. 26 l. reg. n. 15 del 1994) rimanesse paralizzata in assenza di tale organo, implicando invero il principio dell’indifferibilità dell’esercizio delle pubbliche funzioni che le relative attività istruttorie potessero e dovessero essere svolte facendo applicazione della disciplina generale della fase istruttoria dei procedimenti amministrativi.

In secondo luogo, deve escludersi la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di nulla-osta, ai sensi dell’art. 13 l. 6 dicembre 1991, n. 394, che, per quanto qui interessa, testualmente recita: “1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. (…) 4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”. L’art. 26 l. reg. n. 15 del 1994 rinvia alla citata disposizione di legge statale, statuendo come segue: “1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge n. 394 del 1991”.

Infatti, per un verso, la richiesta di nulla-osta, da parte del Comune di Sirolo, è pervenuta al Consorzio del Parco del Conero il 5 agosto 2004, mentre la richiesta di integrazione documentale è stata effettuata al Comune il data 29 settembre 2004, e dunque nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto direttamente dalla legge (art. 13, comma 4, l. n. 394 del 1991). Come, poi, correttamente rilevato nell’appellata sentenza, la circostanza che la relativa richiesta fosse firmata dal Direttore del Parco, e non dal Presidente, non appare idonea ad inficiarne la validità, trattandosi di mera richiesta istruttoria e di integrazione documentale (in merito ad un’ipotizzata diversa soluzione progettuale, ritenuta maggiormente conforme alle caratteristiche ambientali del sito), e risolvendosi dunque la menzionata circostanza in una mera irregolarità. Peraltro, l’organo competente a rilasciare il nulla-osta è la Giunta esecutiva dell’ente gestore del Parco (v. art. 3.7. del regolamento), la quale, adottando l’atto finale sulla base delle risultanze dell’espletata istruttoria, ha sostanzialmente ratificato l’operato del Direttore.

Per altro verso, a fronte di integrazione documentale pervenuta all’ente gestore del Parco il 18 novembre 2004 (su richiesta d’integrazione formulata il 29 settembre 2004; v. sopra), il diniego di nulla-osta risulta adottato dalla Giunta esecutiva il 6 dicembre 2006, e dunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, mentre, non trattandosi di atto ricettizio, non rileva la data di comunicazione all’odierna appellante (il diniego risulta comunicato al richiedente Comune di Sirolo con nota del 14 dicembre 2004, il quale a sua volta ne aveva reso edotta l’odierna appellante in data successiva al 21 gennaio 2005).

Ne consegue la legittimità, sotto il profilo procedimentale, dell’impugnato atto di diniego all’intervento edilizio adottato il 6 dicembre 2006 dall’ente gestore del Parco.

9.2. Scendendo all’esame delle censure di illegittimità sostanziale formulate dall’originaria ricorrente, osserva il Collegio che il Tribunale amministrativo regionale a ragione ha respinto la censura di contraddittorietà dell’azione amministrativa, dedotta sotto il profilo che l’ente gestore del Parco non avrebbe potuto, dapprima, esprimere parere favorevole sul piano di lottizzazione concernente la realizzazione dell’insediamento residenziale, turistico e commerciale in questione e, successivamente, negare il nulla-osta sull’istanza del permesso di costruire relativa all’intervento edificatorio meramente attuativo di tale strumento urbanistico.

Invero, premesso in linea di diritto che l’oggetto della valutazione propria del nulla-osta di cui al più volte menzionato art. 13 l. n. 394 del 1991 è costituito, oltreché dall’impatto dell’opera sul contesto ambientale oggetto di tutela, da tutti gli aspetti di protezione del territorio, anche relativi alla disciplina di natura urbanistica ed edilizia recepita (nel caso di specie) dal Piano del Parco e dal regolamento, si osserva che i particolari dell’intervento edificatorio sono apprezzabili nella loro effettiva entità e consistenza solo alla luce del maggior grado di dettaglio e livello di approfondimento connotanti gli elaborati progettuali e plani-volumetrici allegati alla richiesta del permesso di costruire, mentre il parere espresso sul piano di lottizzazione si basa su una valutazione di principio attorno alla compatibilità dell’intervento col contesto vincolato in cui viene a collocarsi, e attorno all’incidenza della sua percezione visiva sulle caratteristiche del sito, resa possibile sulla base degli elaborati di massima da allegare a corredo del piano di lottizzazione.

La non coincidenza dei limiti oggettivi delle relative valutazioni esclude dunque il denunziato vizio di contraddittorietà, come correttamente statuito nell’appellata sentenza.

La conformità alle prescrizioni del Piano del Parco – il quale nel caso di specie ha, pacificamente, recepito la disciplina urbanistico-edilizia del p.r.g. e del regolamento edilizio del Comune di Sirolo – costituisce parametro di valutazione secondo espressa previsione legislativa (v. art. 13 l. n. 394 del 1991) rimesso alla competenza dell’ente di gestione del Parco, sicché non può configurasi la lamentata invasione delle prerogative del Comune, il quale aveva positivamente riscontrato il progetto, attesa la diversità delle fonti di disciplina dei parametri valutativi, i quali, sebbene in parte coincidenti sotto il profilo contenutistico per effetto della tecnica del recepimento, devono essere applicati dai due enti (ossia, dall’Ente Parco e rispettivamente dal Comune) nell’esplicazione dei poteri loro attribuiti dalla legge sulle aree protette (quanto all’Ente Parco) e rispettivamente dalla legge urbanistica (quanto al Comune).

Né dall’art. 13 l. n. 394 del 1991 è enucleabile il principio, invocato dall’originaria appellante, secondo cui l’Ente Parco non avrebbe potuto negare il nulla-osta per ragioni diverse da quelle esternate nella richiesta istruttoria e d’integrazione documentale del 29 settembre 2004, non contenendo invero la citata disposizione normativa siffatta limitazione, con conseguente infondatezza anche della correlativa censura.

Orbene, il Tribunale amministrativo regionale, sulla base di una corretta valorizzazione delle risultanze della disposta verificazione – non intaccate in modo dirimente dalle deduzioni sul punto svolte dall’odierna appellante (v. §§ XIV-XVII), poiché prive di oggettivi riscontri probatori e basate su una non condivisibile interpretazione dei prescritti standard edilizi (quali l’altezza dei fabbricati e la lunghezza delle fronti) –, ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento di diniego, con la quale era stata rilevata la non conformità al Regolamento edilizio tipo (richiamato dalle n.t.a. del p.r.g., rispettivamente dal regolamento edilizio comunale, a loro volta recepiti dal Piano del Parco e dalle relative n.t.a.) in punto altezza del fabbricato e di lunghezza massima del fronte dell’edificio. Infatti, dalla relazione di verificazione si evince che l’altezza massima di ml 7,00, prescritta dal Piano del Parco e dalla disciplina urbanistica comunale, risulta di fatto superata, raggiungendo un’altezza di ml 10,50 (tenuto conto che il complesso edificiale è da intendersi unitario), e che anche la lunghezza massima del fronte dell’edificio risulta superiore ai ml 20 prescritti sia dal Piano del Parco sia dal p.r.g. del Comune di Sirolo.

A fronte dell’accertata legittimità dell’evidenziata ragione di diniego, autonomamente sufficiente a sorreggere l’impugnato provvedimento, il Tribunale amministrativo regionale correttamente ha ritenuto assorbite le censure mosse avverso le altre motivazioni addotte a giustificazione del del provvedimento negativo.

9.3. Destituito di fondamento è, infine, il motivo d’impugnazione dedotto avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.

Invero, l’accertata legittimità del diniego di nulla-osta espresso dall’Ente Parco esclude la configurabilità di un illecito aquiliano per difetto dell’elemento dell’ingiustizia del danno, mentre all’annullamento dei provvedimenti sub2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) il Tribunale amministrativo regionale ha correttamente attribuito valenza integralmente ripristinatoria, tenuto conto della carenza assoluta di prova di effetti pregiudizievoli ascrivibili in via immediata e diretta agli atti annullati, neppure sub specie di conseguenze dannose da ritardo, essendosi l’interesse pretensivo della ricorrente a un provvedimento positivo di autorizzazione alla realizzazione dell’intervento edilizio in questione rilevato a tutt’oggi infondato.

9.4. Per le esposte ragioni, s’impone il rigetto dell’appello.

10. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 3087 del 2008), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata snetenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)