Cass. Sez. III n. 17972 del 6 maggio 2008 (Ud. 27 mar. 2008)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. Mordenti
Rifiuti. Spargimento liquami animali su terreno
Lo spargimento di liquami di provenienza animale su un terreno che, peraltro non aveva rapidamente assorbito dette sostanze con conseguente riversamento dei liquami in un corso d’acqua non rientra nell’ipotesi di esenzione dal campo di applicazione dei rifiuti delle materie fecali utilizzate nell’attività agricola
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric. Mordenti
Rifiuti. Spargimento liquami animali su terreno
Lo spargimento di liquami di provenienza animale su un terreno che, peraltro non aveva rapidamente assorbito dette sostanze con conseguente riversamento dei liquami in un corso d’acqua non rientra nell’ipotesi di esenzione dal campo di applicazione dei rifiuti delle materie fecali utilizzate nell’attività agricola
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 28 marzo 2007, ha condannato Mordenti Gabriele alla pena di euro 900,00 di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 14, co. 2 e 51, co. 2, D.L.vo 22/97 per avere, quale .responsabile dell’Azienda Agricola Mordenti Gabriele (allevamento di suini), abbandonato e depositato, in modo incontrollato liquami suinicoli, scivolati lungo la scarpata, fino ad arrivare nel fosso Pignatara.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale;
- inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità. Mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione - art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 546 c.p.p.. Con il gravame si censura la sentenza resa dal Tribunale di Forlì in quanto non sussisterebbe il reato ascritto al prevenuto, visto che lo stesso avrebbe usato i liquami suinicoli riutilizzandoli nelle normali pratiche agricole. Da ciò scaturirebbe il legittimo uso di detti liquami e la impossibilità di considerare illegittima la condotta posta in essere dall’imputato, in quanto consentita ex lege. Ulteriore censura attiene alla omessa motivazione in ordine alla applicazione o meno, nel caso di specie, dell’art. 8 del decreto Ronchi.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La sentenza oggetto di impugnazione si appalesa sorretta da argomentazione logica ed esaustiva. I motivi di ricorso tendono ad evidenziare una problematica che non afferisce al tema processuale, a nulla rilevando che il prevenuto sia titolare di regolare autorizzazione ad usare i liquami suinicoli, con riutilizzazione degli stessi nelle normali pratiche agricole della propria azienda, in quanto ciò che è contestato all’imputato è di avere male gestito l’attività di sversamento di rifiuti sui terreni in proprietà, provocando così la immissione di una sostanza potenzialmente inquinante in un corso d’acqua, torrente Pignatara, evento sicuramente evitabile con la adozione di elementari precauzioni, quali una maggiore diluizione nel tempo della irrogazione, così da consentire al terreno un più efficace assorbimento, ovvero attraverso la realizzazione, sui confine del terreno, di una canaletta di raccolta del liquido.
Il Tribunale dà contezza di avere esaminato correttamente le risultanze della istruttoria dibattimentale, dalle quali è emerso che nella azienda agricola dell’imputato si è proceduto allo spargimento di liquami di provenienza animale su un terreno che, come constatato dai verbalizzanti e documentato dalle fotografie in atti, non aveva rapidamente assorbito dette sostanze; così che i liquami si sono riversati nel fosso Pignatara e, poi, nel relativo torrente, che scorre a breve distanza. Sul punto si rileva che il giudice ha preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, orinandoli in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da permettergli di attingere la verità processuale. Corretta, peraltro, risulta essere l’argomentazione sviluppata dal giudice di merito in ordine alla contestazione mossa dal prevenuto, ribadita in questa sede, secondo cui l’art. 8 del D.L.vo 22/97 esclude dal campo di applicazione del decreto le materie fecali e altre sostanze naturali, non pericolose, utilizzate nella attività agricola, in quanto, come già rilevato, nel caso di specie non viene in rilievo la legittimazione di quella attività, pacificamente ammessa, bensì la negligente attuazione delle operazioni attinenti allo spandimento sui terreni dei liquami, posta in essere negligentemente, così da causare una offesa ad un interesse di natura pubblica, tutelato dalla legge penale.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese processuali, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 28 marzo 2007, ha condannato Mordenti Gabriele alla pena di euro 900,00 di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 14, co. 2 e 51, co. 2, D.L.vo 22/97 per avere, quale .responsabile dell’Azienda Agricola Mordenti Gabriele (allevamento di suini), abbandonato e depositato, in modo incontrollato liquami suinicoli, scivolati lungo la scarpata, fino ad arrivare nel fosso Pignatara.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale;
- inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità. Mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta della motivazione - art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 546 c.p.p.. Con il gravame si censura la sentenza resa dal Tribunale di Forlì in quanto non sussisterebbe il reato ascritto al prevenuto, visto che lo stesso avrebbe usato i liquami suinicoli riutilizzandoli nelle normali pratiche agricole. Da ciò scaturirebbe il legittimo uso di detti liquami e la impossibilità di considerare illegittima la condotta posta in essere dall’imputato, in quanto consentita ex lege. Ulteriore censura attiene alla omessa motivazione in ordine alla applicazione o meno, nel caso di specie, dell’art. 8 del decreto Ronchi.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
La sentenza oggetto di impugnazione si appalesa sorretta da argomentazione logica ed esaustiva. I motivi di ricorso tendono ad evidenziare una problematica che non afferisce al tema processuale, a nulla rilevando che il prevenuto sia titolare di regolare autorizzazione ad usare i liquami suinicoli, con riutilizzazione degli stessi nelle normali pratiche agricole della propria azienda, in quanto ciò che è contestato all’imputato è di avere male gestito l’attività di sversamento di rifiuti sui terreni in proprietà, provocando così la immissione di una sostanza potenzialmente inquinante in un corso d’acqua, torrente Pignatara, evento sicuramente evitabile con la adozione di elementari precauzioni, quali una maggiore diluizione nel tempo della irrogazione, così da consentire al terreno un più efficace assorbimento, ovvero attraverso la realizzazione, sui confine del terreno, di una canaletta di raccolta del liquido.
Il Tribunale dà contezza di avere esaminato correttamente le risultanze della istruttoria dibattimentale, dalle quali è emerso che nella azienda agricola dell’imputato si è proceduto allo spargimento di liquami di provenienza animale su un terreno che, come constatato dai verbalizzanti e documentato dalle fotografie in atti, non aveva rapidamente assorbito dette sostanze; così che i liquami si sono riversati nel fosso Pignatara e, poi, nel relativo torrente, che scorre a breve distanza. Sul punto si rileva che il giudice ha preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, orinandoli in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da permettergli di attingere la verità processuale. Corretta, peraltro, risulta essere l’argomentazione sviluppata dal giudice di merito in ordine alla contestazione mossa dal prevenuto, ribadita in questa sede, secondo cui l’art. 8 del D.L.vo 22/97 esclude dal campo di applicazione del decreto le materie fecali e altre sostanze naturali, non pericolose, utilizzate nella attività agricola, in quanto, come già rilevato, nel caso di specie non viene in rilievo la legittimazione di quella attività, pacificamente ammessa, bensì la negligente attuazione delle operazioni attinenti allo spandimento sui terreni dei liquami, posta in essere negligentemente, così da causare una offesa ad un interesse di natura pubblica, tutelato dalla legge penale.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese processuali, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.