Corte Costituzionale sentenza n.168 del 9 maggio 2003
giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2002 (DEC/DCN 286), n. 286 relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano promossi con ricorsi delle Regioni Emilia Romagna e Toscana notificati il 13 giugno e il 2 luglio 2002, depositati in cancelleria il 19 giugno e l’8 luglio 2002 ed iscritti ai nn. 22 e 25 del registro conflitti 2002.
ORDINANZA N.168
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Riccardo CHIEPPA
Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2002 (DEC/DCN
286), n. 286 relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano promossi con ricorsi delle Regioni Emilia
Romagna e Toscana notificati il 13 giugno e il 2 luglio 2002, depositati in
cancelleria il 19 giugno e l’8 luglio 2002 ed iscritti ai nn. 22 e 25 del
registro conflitti 2002.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2003 il Giudice relatore Romano
Vaccarella;
uditi
gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia Romagna,
Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana nonché l’avvocato dello Stato
Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con
ricorso notificato il 13 giugno 2002, la Regione Emilia-Romagna solleva
conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri in relazione al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, datato 22 aprile 2002, con il quale il dott. Tarcisio Zobbi è
stato nominato presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino
tosco-emiliano, istituito con d.P.R. 21 maggio 2001;
che, a
fondamento del ricorso, la Regione espone che il Ministro, con nota del 5
dicembre 2001, aveva richiesto sulla nomina del Presidente dell’Ente Parco
l’intesa dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, i quali a
loro volta avevano chiesto, in data 4 gennaio 2002, un incontro;
che –
espone la ricorrente - con nota del 19 febbraio 2002 il Ministro comunicava al
Presidente del Senato la candidatura del dott. Zobbi, in relazione alla quale
i Presidenti delle Regioni, avutane informale notizia, negavano l’intesa,
reiterando la richiesta di un incontro; richiesta ignorata dal Ministro, che
emetteva l’impugnato decreto del 22 aprile 2002;
che la
ricorrente lamenta: a) la
violazione delle prerogative costituzionali della Regione per omessa
acquisizione della previa intesa prevista dall’art. 9, comma 3, della legge
6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); b)
in subordine, violazione del principio di leale cooperazione per aver omesso
ogni tentativo di raggiungere l’intesa; c)
in ulteriore subordine, inammissibilità costituzionale di un atto
ministeriale di superamento del contrasto e, comunque, assoluto difetto di
motivazione sulle ragioni che hanno reso impossibile l’intesa;
che,
costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri conclude per l’inammissibilità e,
comunque, l’infondatezza del ricorso, invocando la potestà legislativa
esclusiva di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s),
della Costituzione;
che, avverso
il medesimo decreto del Ministro dell’ambiente, propone ricorso, con atto
notificato il 28 giugno 2002, anche la Regione Toscana assumendo, con
argomentazioni non dissimili da quelle della Regione Emilia-Romagna, la
violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5, 117 e 118
della Costituzione, e ciò sia che l’intesa de
qua venga ritenuta del tipo “forte” sia del tipo “debole”;
che anche in
tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
concludendo nel senso sopra ricordato;
che, in
prossimità dell’udienza, le Regioni ricorrenti hanno depositato due
memorie, deducendo che, con sentenze n. 10793 e 10796 del 27 novembre 2002,
notificate il 23-31 dicembre 2002, il TAR Lazio – in accoglimento dei
ricorsi proposti dalle Regioni – ha annullato il decreto del 22 aprile 2002,
e che tali sentenze sono passate in giudicato perché non appellate davanti al
Consiglio di Stato.
Considerato
che, formatosi il giudicato sull’annullamento del decreto ministeriale
oggetto dei giudizi promossi davanti a questa Corte dalle Regioni
Emilia-Romagna e Toscana, deve ritenersi cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
dichiara
cessata la materia del contendere.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
maggio 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.