TAR Campania (NA) Sez. II n. 4221 del 5 settembre 2017
Urbanistica.Cessione di cubatura mediante asservimento in zona agricola nella Regione Campania

Il progetto presentato dalla ricorrente è privo della superficie destinata alla residenza dell’imprenditore agricolo. Ciò, come correttamente ritenuto nel provvedimento confermativo di diniego, lo pone in assoluto contrasto con l’istituto dell’asservimento in zona agricola, come disciplinato dal punto 1.8 del titolo II della legge regionale n. 14/1982 (il cui contenuto è ripetuto nelle norme di attuazione del PRG), che consente la cessione di cubatura tra fondi agricoli esclusivamente per soddisfare le esigenze “abitative” dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Né tali esigenze hanno connotazione eminentemente privatistica, ricevendo dal legislatore regionale un’evidente qualificazione pubblicistica al fine del riconoscimento, nell’ambito delle attività provvedimentali in materia urbanistico-edilizia, delle operazioni di cessione di cubatura tra fondi agricoli (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA)



Pubblicato il 05/09/2017

N. 04241/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00423/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
FILOMENA LANZANO, in qualità di titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Filomena Lanzano”, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Silvestre, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità n. 32 presso lo studio dell’Avv. Alessandro Lipani;

contro

COMUNE DI ACERRA, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Balletta, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Paladino n. 2 presso lo studio dell’Avv. Grazia Basile;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

a) della nota del responsabile SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Acerra del 18 novembre 2016, recante il diniego del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente per la realizzazione di un centro di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti orticoli e realizzazione di serre a tunnel per la coltivazione intensiva di ortaggi;

b) delle relazioni istruttorie, dei pareri sfavorevoli e della comunicazione dei motivi ostativi menzionati nel suddetto provvedimento di diniego, nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

c) della nota del responsabile SUAP del Comune di Acerra del 29 marzo 2017, con la quale è stato confermato il diniego del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente;

d) dei pareri sfavorevoli e della comunicazione dei motivi ostativi menzionati nel suddetto provvedimento di conferma del diniego, nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso e/o consequenziale;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni da ritardo e da perdita di chance per la mancata acquisizione del finanziamento P.S.R. Campania 2014-2020, conseguenti all’adozione dei suindicati provvedimenti di diniego.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il gravame introduttivo, la ricorrente, nella qualità di titolare della ditta individuale “Azienda Agricola Filomena Lanzano”, impugna il provvedimento di diniego del permesso di costruire ed i relativi atti endoprocedimentali, tutti meglio in epigrafe individuati, adducendo una serie di vizi attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Nelle more del giudizio tale provvedimento è stato sospeso ai fini del riesame con ordinanza cautelare n. 283 del 22 febbraio 2017, nella quale è stato evidenziato che “le ragioni attoree non appaiono prive di fondamento, dal momento che l’intervento di realizzazione della struttura produttiva attiene ad attività connesse con l’agricoltura ed interessa fondi che possono essere configurati come contigui secondo consolidati principi”.

Avviato il procedimento di riesame su impulso dell’ordinanza cautelare, in data 29 marzo 2017 il Comune di Acerra emetteva atto di conferma del diniego di permesso di costruire basato su diverso corredo motivazionale.

Parte ricorrente impugna tale nuovo provvedimento, unitamente ai corrispondenti atti endoprocedimentali parimenti in epigrafe individuati, con gravame per motivi aggiunti, nel quale formula censure inerenti ai profili dell’incompetenza, della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’invalidità derivata.

Sia con il ricorso introduttivo sia con quello per motivi aggiunti sono avanzate domande di risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati, imputati al ritardo e alla perdita di chance per la mancata acquisizione del finanziamento P.S.R. Campania 2014-2020.

Resiste il Comune di Acerra, il quale nei suoi scritti difensivi deduce la complessiva infondatezza delle ragioni attoree, oltre ad eccepire, in rito, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.

Parte ricorrente ha depositato, in data 13 giugno 2017, memoria di replica a sostegno delle proprie ragioni, contenente anche nuove censure.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 luglio 2017.

DIRITTO

1. La presente controversia, come arricchita dai motivi aggiunti, si incentra sulla contestazione di provvedimenti (nonché degli atti delle relative serie procedimentali, meglio individuati in epigrafe) del Comune di Acerra volti a denegare la realizzazione, su fondi agricoli accorpati ai fini di cessione di cubatura, di un centro di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti orticoli e realizzazione di serre a tunnel per la coltivazione intensiva di ortaggi.

In particolare, con la nota del responsabile SUAP del 18 novembre 2016 è stato espresso un primo diniego del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente, mentre con la nota dello stesso responsabile del 29 marzo 2017, emessa a seguito di ordinanza cautelare propulsiva ai fini del riesame, il diniego è stato confermato sulla scorta di una nuova istruttoria e di un rinnovato percorso motivazionale.

2. In via preliminare, in accoglimento della puntuale eccezione della difesa comunale, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo, dal momento che gli atti gravati con tale mezzo, ossia la nota del responsabile SUAP del 18 novembre 2016 ed i corrispondenti atti endoprocedimentali, sono stati superati e sostituiti, con conseguente perdita di efficacia e lesività, dall’atto confermativo del 29 marzo 2017; tale improcedibilità non può non coinvolgere anche la connessa istanza risarcitoria, non spettando comunque il preteso bene della vita consistente nel titolo edilizio richiesto, come meglio risulterà dal prosieguo della trattazione.

Tanto va rilevato in applicazione del consolidato e condiviso principio secondo il quale il provvedimento di conferma, anche se frutto di un riesame non spontaneo ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, riflette nuove valutazioni dell’amministrazione ed implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento confermato, sicché il ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell’impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, non potendo conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole della stessa, e ciò perché il rapporto giuridico sottostante è stato sottoposto ad una totale rimeditazione che ha fatto venire meno gli effetti dell’originario provvedimento (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014 n. 6265; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6014; Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2014 n. 3491 e 2 settembre 2013 n. 4358; TAR Campania Salerno, Sez. I, 5 gennaio 2017 n. 22; TAR Lombardia Milano, Sez. III, 26 agosto 2016 n. 1611; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 ottobre 2014 n. 5261; TAR Campania Napoli, Sez. III, 12 luglio 2013 n. 3649).

2.1 Tale principio, ad avviso del Collegio, costituendo esplicazione diretta dei canoni di efficacia dell’azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale, non riesce ad essere scalfito dal minoritario orientamento, pure invocato dalla difesa attorea, che ritiene che l’atto confermato comunque sopravviva all’atto di conferma, giacché ragionare in tal modo, oltre a porsi in contrasto con i suddetti canoni, implica l’inammissibile (e contraddittoria) conseguenza che un determinato assetto di interessi possa trovare contemporanea disciplina in due provvedimenti amministrativi che presuppongono l’uno il superamento dell’altro.

3. Resta da esaminare il ricorso per motivi aggiunti, la cui complessiva infondatezza esime il Collegio dal procedere allo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità opposta dalla difesa comunale, fondata sul contenuto plurimotivato del nuovo diniego di permesso di costruire.

3.1 Ciò nondimeno, si premette al riguardo che l’unico provvedimento passibile di cognizione è l’atto confermativo del responsabile SUAP del 29 marzo 2017, dal momento che sui rimanenti atti gravati non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo la relativa impugnativa inammissibile per carenza di interesse, perché nella specie si tratta di meri atti endoprocedimentali destinati ad essere recepiti nel provvedimento finale e, quindi, di atti privi di autonoma lesività.

4. Perimetrato l’ambito del giudizio sui motivi aggiunti al solo provvedimento indicato al paragrafo precedente, il Collegio può passare allo scrutinio del merito della causa, non senza rilevare che il secondo diniego di permesso di costruire poggia su una pluralità di nuove argomentazioni giustificative, ognuna capace di sorreggere autonomamente la determinazione negativa. Tali argomentazioni, ritraibili anche dal parere sfavorevole della V Direzione Infrastrutture del 23 marzo 2017 ivi richiamato per relationem, sono così riassumibili:

a) il progetto non contempla l’edificazione di alcuna superficie destinata alla residenza dell’imprenditore agricolo professionale. “Pertanto, la cessione di cubatura dal lotto 647 al lotto 660 (fondi agricoli entrambi interessati dal progettato intervento edilizio, ndr.) non è assolutamente compatibile con l’istituto dell’asservimento in zona agricola come previsto e disciplinato dal punto 1.8 dell’allegato alla LR Campania 14/82 e dalle vigenti norme di attuazione del PRG. Tali norme consentono infatti l’asservimento in zona agricola esclusivamente per esigenze “abitative” dell’imprenditore a titolo principale”;

b) “la sig.ra Lanzano non ha provato la dichiarata qualità di affittuaria della P.lla 647 e quindi l’esistenza del titolo necessario per la realizzazione delle serre e delle altre opere previste su detta particella (non in proprietà e non in fitto). Pertanto, essendo la richiedente carente della disponibilità della particella n. 647, che non risulta riportata nel contratto di fitto cumulativo prodotto in atti (datato 30 dicembre 2014 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate a maggio 2015, ndr.), tale parte del fondo non può essere utilizzata per le realizzazioni ivi localizzate (serre e parcheggio ecc.)”;

c) il contratto di fitto cumulativo, così come l’atto di assenso e di autorizzazione alla cessione di cubatura del 26 maggio 2015, non provengono dal legittimo proprietario delle particelle nn. 647 e 660;

d) il contratto di cessione di cubatura è invalido, non rivestendo la forma prescritta dall’art. 2643, comma 2-bis, del codice civile;

e) non risulta inequivocabilmente dimostrato da parte della richiedente il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, mediante dichiarazione di iscrizione al relativo elenco regionale o mediante deposito del provvedimento regionale di riconoscimento di detta qualità;

f) la realizzazione delle opere qualificate come “sistemazioni esterne”, ed in particolare dei parcheggi previsti nei grafici di progetto su entrambe le particelle nn. 647 e 660, non è consentita dalle vigenti norme di attuazione del PRG, essendo peraltro incompatibili con la destinazione agricola della zona e comportando la deruralizzazione dell’area;

g) la previsione di volumi edificatori destinati alla vendita di prodotti agricoli si pone in contrasto con le norme di attuazione della zona agricola, che consentono esclusivamente la realizzazione di superfici destinate alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;

h) la volumetria di progetto è superiore a quella dichiarata, “atteso che l’altezza del piano terra è di m. 3,70 (compreso controsoffittatura) contro i m. 3,15 dichiarati”.

5. Ciò premesso, con un primo corredo di censure parte ricorrente intende attaccare l’impianto formale del provvedimento confermativo di diniego, sostenendo quanto segue: i) l’amministrazione comunale, in ottemperanza all’ordinanza cautelare emessa ai fini del riesame, avrebbe dovuto rilasciare il titolo edilizio richiesto, trattandosi di documentazione già esaminata in occasione dell’emissione del primo provvedimento di diniego e successivamente integrata, e non potendo il SUAP emettere valutazioni in ordine alla compatibilità edilizia della realizzanda attività produttiva; ii) il provvedimento confermativo rappresenta un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento di primo grado; iii) il provvedimento confermativo è stato emesso da autorità incompetente, “in quanto è stato adottato dal Responsabile del SUAP che non risulta essere un Dirigente del Comune di Acerra”; iv) il medesimo è affetto dall’invalidità derivata discendente dal precedente provvedimento di diniego del 18 novembre 2016.

Tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.

5.1 Come correttamente eccepito dalla difesa comunale, l’ordinanza cautelare di riesame non imponeva affatto all’amministrazione comunale il rilascio del richiesto titolo edilizio, bensì la invitava semplicemente a riponderare la posizione della ricorrente alla luce dei vizi riscontrati in sede di sommaria delibazione, lasciando intatta la sua sfera di autonomia decisionale, che poteva risolversi in senso favorevole oppure nuovamente sfavorevole per l’interessata (come avvenuto nella specie).

A tal fine, ed in coerenza con i principi regolatori della funzione di riesame in autotutela, l’amministrazione ben poteva riponderare la documentazione già esaminata in prima battuta (anche giovandosi delle successive integrazioni) ed individuare nuove ragioni ostative al rilascio del titolo edilizio, non sussistendo preclusioni al riguardo.

Invero, nello svolgimento di tale attività di riesame l’amministrazione gode, nell’ambito dei profili sostanziali non coperti dal giudicato cautelare, della medesima libertà di determinare il contenuto propria dell’atto emesso in primo grado, in quanto il “remand”, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l’assetto degli interessi già definito con l’atto gravato, restituisce all’autorità l’intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale: sicché il nuovo atto costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 20 gennaio 2017 n. 1067).

Infine, il SUAP, come emerge dalla piana lettura dell’art. 3, comma 2, del vigente regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 7 aprile 2011), costituisce “unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento”, con la conseguenza che, avendo tali ultime azioni un evidente impatto territoriale, non possono non ritenersi demandate a tale organismo anche le corrispondenti valutazioni in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia degli interventi di insediamento produttivo.

5.2 Secondo i principi generali in materia di procedimento amministrativo, l’integrazione postuma della motivazione di un provvedimento può essere realizzata o mediante atti procedimentali successivi o mediante scritti difensivi predisposti dall’amministrazione resistente, ma giammai mediante un nuovo provvedimento confermativo emesso in sede di riesame, che, come già esposto, è idoneo a sostituire integralmente, in termini motivazionali, istruttori ed effettuali, il contenuto proprio del provvedimento di primo grado.

5.3 Come risulta dall’organigramma delle Direzioni e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 25 gennaio 2017, il SUAP è diretto da una figura dirigenziale, con la conseguenza che il responsabile di tale organismo non può non ricoprire il ruolo di dirigente comunale.

Cade, pertanto, anche la censura di incompetenza.

5.4 Né è ravvisabile alcun vizio di invalidità derivata, poiché, come sopra precisato, il provvedimento di diniego del 18 novembre 2016 è stato rimosso dal mondo giuridico ed è stato integralmente sostituito dal provvedimento confermativo di diniego del 29 marzo 2017, con conseguente perdita di ogni efficacia, anche in senso conformativo per la successiva attività amministrativa.

6. Con un secondo (ed ultimo) corredo di censure la ricorrente intende infirmare l’impianto sostanziale del provvedimento confermativo di diniego, soffermandosi a contestare punto per punto, anche con l’ausilio delle osservazioni formulate il 13 marzo 2017 a seguito della comunicazione dei motivi ostativi (osservazioni da intendersi integralmente trascritte e riportate nel corpo del ricorso per motivi aggiunti), i diversi profili argomentativi utilizzati dall’amministrazione comunale (successivamente individuati per comodità mediante il riferimento alle lettere indicate al precedente paragrafo 4).

7. Ebbene, con riferimento al punto a), la ricorrente, dopo aver richiamato condivisibili orientamenti giurisprudenziali intervenuti in tema di cessione di cubatura, controdeduce in sostanza che le vicende privatistiche inerenti alla cessione di cubatura, tra le quali ricomprende evidentemente le scelte residenziali dell’imprenditore agricolo professionale, non hanno rilevanza sul piano pubblicistico, non essendo tenuto il comune “ad attivarsi per accertare le vicende che possono riguardare i singoli lotti”.

La doglianza va disattesa.

E’ pacifico e comprovato dalle emergenze processuali che il progetto presentato dalla ricorrente è privo della superficie destinata alla residenza dell’imprenditore agricolo.

Ciò, come correttamente ritenuto nel provvedimento confermativo di diniego, lo pone in assoluto contrasto con l’istituto dell’asservimento in zona agricola, come disciplinato dal punto 1.8 del titolo II della legge regionale n. 14/1982 (il cui contenuto è ripetuto nelle norme di attuazione del PRG), che consente la cessione di cubatura tra fondi agricoli esclusivamente per soddisfare le esigenze “abitative” dell’imprenditore agricolo a titolo principale.

Né tali esigenze hanno connotazione eminentemente privatistica, ricevendo dal legislatore regionale un’evidente qualificazione pubblicistica al fine del riconoscimento, nell’ambito delle attività provvedimentali in materia urbanistico-edilizia, delle operazioni di cessione di cubatura tra fondi agricoli.

8. Con riguardo al punto b), parte ricorrente oppone di “essere conduttrice della particella n. 647 a far data dal 31.12.2014, come attestante dall’integrazione di denuncia del contratto di fitto cumulativo di fondi rustici del 20.5.2015”.

Anche tale censura non merita di essere condivisa.

Il Collegio si limita ad osservare che tale denuncia integrativa, recante la data del 18 aprile 2017 e presentata al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate il giorno dopo, è documento successivo al provvedimento confermativo di diniego del 29 marzo 2017, per cui non poteva assolutamente confluire nell’iter procedimentale che ha condotto all’emissione di tale atto né, pertanto, poteva essere preso in considerazione dall’amministrazione ai fini di una diversa ponderazione della qualità di affittuaria dichiarata dalla Sig.ra Lanzano.

Invero, va rimarcato che la legittimità di un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190; TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786).

Ne discende che è incontrovertibile che, al momento dell’emanazione del secondo provvedimento di diniego, la richiedente risultava carente della giuridica disponibilità della particella n. 647, non essendo quest’ultima contemplata dal contratto di fitto cumulativo del 30 dicembre 2014.

9. Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le rimanenti censure, con cui parte ricorrente intende contestare il provvedimento confermativo di diniego in ordine ai profili motivazionali illustrati ai punti c), d), e), f), g) e h), dal momento che comunque l’impianto complessivo di tale atto risulta validamente sorretto dall’inattaccabilità dei precedenti punti a) e b). Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243).

10. Infine, con memoria di replica depositata il 13 giugno 2017, parte ricorrente articola nuove censure tese a stigmatizzare essenzialmente la delibera di Giunta Comunale n. 9 del 25 gennaio 2017 in merito all’individuazione della figura del segretario comunale come dirigente responsabile del SUAP.

Le prefate censure sono tutte inammissibili essendo state introdotte con un mero atto difensivo non notificato alla controparte, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale.

Invero, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1715).

11. Pertanto, resistendo il gravato provvedimento confermativo a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento dello stesso deve essere rigettata per infondatezza.

Stessa sorte subisce la connessa pretesa risarcitoria per danni da ritardo e da perdita di chance, non essendosi profilata l’ingiustizia dei danni asseritamente subiti e non risultando, comunque, la spettanza in capo alla ricorrente del richiesto bene della vita (permesso di costruire).

12. In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, mentre il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto siccome infondato.

Sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della relativa complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

- respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente FF

Francesco Guarracino, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

 
        

 
        

Gabriele Nunziata