Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3262, del 27 giugno 2014
Beni Culturali.Imposizione prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 d.lgs 42/2004

Non ha pregio l'argomento per cui l'area sarebbe inserita in un contesto urbanistico fortemente antropizzato e tale da rendere illogica la tutela imposta. A parte che, in punto di fatto, è affermazione smentita dalle circostanze obiettive per cui l’area resta sostanzialmente a vocazione agricola, comunque caratterizzata dalla presenza di manufatti edilizi, tracciati viari e testimonianze legati all'uso agricolo del territorio, come le numerose corti rurali, vale rilevare che il vincolo in questione è vincolo culturale e non paesaggistico e perciò per sua stessa natura prescinde dalla considerazione della situazione del contesto. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, anche in tema di vincoli paesaggistici la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni anziché impedire maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l’ambito protetto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03262/2014REG.PROV.COLL.

N. 06992/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6992 del 2013, proposto da 
Società agricola San Francesco, in persona del titolare e legale rappresentante Montresor Giovanni e di Montresor Giovanni in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Baciga e dall'avvocato Paola Stella Richter, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio di quest'ultimo in Viale Mazzini, 11.

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

nei confronti di

Comune di Sona, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Renzo Scappini e dagli avvocati Stefano Gattamelata e Renzo Cuonzo, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, in Roma, Via di Monte Fiore, 21.

per la riforma

della sentenza n. 34 del TAR per il Veneto (Sezione Seconda), del 18 gennaio 2013, resa tra le parti.



visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'articolo 60 del codice del processo amministrativo;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Sona;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti di causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti gli avvocati Baciga, Stella Richter, Gattamelata e Scappini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La Società Agricola San Francesco, proprietaria in Bussolengo dell'omonimo complesso immobiliare agricolo, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo per il Veneto per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota del 18 luglio 2011, n. 19528, adottato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Verona, Rovigo e Vicenza, con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento per l'imposizione delle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sull'area di pertinenza del complesso immobiliare "Corte San Francesco", con l'immediata imposizione, in via cautelare, del divieto di ogni intervento edilizio e dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola dei terreni. Veniva anche domandato l’annullamento del provvedimento della stessa Soprintendenza di cui alla nota del 18 luglio 2011, n. 19525, con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di interesse culturale del citato complesso immobiliare di cui agli articoli 10 e 13 dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.

Con i motivi aggiunti del 4 gennaio 2012, la società chiedeva, quindi, l'annullamento del decreto del 22 novembre 2011, con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto dichiarava di interesse culturale particolarmente importante il predetto complesso e del contestuale decreto, in pari data, della stessa Direzione regionale con cui veniva imposta la tutela indiretta sull'area di pertinenza del complesso medesimo.

La ricorrente in primo grado deduceva più motivi di censura e specificatamente:

a) l'eccesso di potere per carenza e errore nei presupposti, nonché per difetto di istruttoria, in considerazione dell'inesistenza del valore storico e paesaggistico dell'area;

b) l'erronea applicazione dell'articolo 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, l'eccesso di potere, la violazione dell'articolo 97 Cost. e il difetto di motivazione, avendo l'Amministrazione imposto cautele di visibilità previste per i beni di valore storico e archeologico, ad un bene dotato solo di valore etnoantropologico, cautele ritenute del tutto inutili al progetto presentato dalla ricorrente per un impianto fotovoltaico da collocare nell'area attigua alla corte del complesso immobiliare. Ciò in considerazione dell'altezza massima dei pannelli fotovoltaici pari a m. 2,27 rispetto al piano di campagna e tali da non poter ostacolare la visione della corte medesima.

Il Ministero e il Comune di Sona rilevavano, invece, che l'area dovesse essere oggetto di particolare tutela, in quanto espressamente prevista dall'art. 17 del Piano d’Area del Quadrante d'Europa [P.A.Q.E., strumento di specificazione del regionale Piano Territoriale Regionale di Coordinamento,del 1991] e del PRG del Comune di Bussolengo.

2. La sentenza in epigrafe dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere, essendo stati impugnati, con i successivi motivi aggiunti, i definitivi provvedimenti di apposizione del vincolo diretto e indiretto. Con riferimento a questi ultimi, accoglieva solo in parte il ricorso, annullando il provvedimento di apposizione della tutela indiretta dell'articolo 45 del d.lgs. n. 42 del 2004 sull'area di pertinenza del detto complesso immobiliare, poiché non erano stati rispettati i principi di adeguatezza, congruenza, ragionevolezza e proporzionalità nell'apposizione del vincolo indiretto e nella determinazione delle prescrizioni ad esso relativo.

Il giudice riteneva, invece, non illegittima l'apposizione del vincolo diretto, perché per la vincolata corte del complesso immobiliare di interesse storico e antropologico sussistevano ed erano rispettati i presupposti di legge per applicare, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il regime di tutela, in rapporto alla relazione storico-artistica della Soprintendenza e dalle prescrizioni contenute nell'articolo 17 del Piano d’Area del Quadrante d'Europa (che, nel prevedere la salvaguardia di alcuni complessi storici architettonici, ricomprende anche questa antica corte). In particolare, per la sentenza, a supporto del vincolo diretto la relazione allegata all’atto bene evidenziava la presenza di una corte di interesse storico, di origini settecentesche, con un oratorio dedicato a San Francesco d’Assisi riferibile al 1728, e descriveva i manufatti con un campanile triangolare; l’intero complesso era qualificato come “un significativo esempio di insediamento agricolo storico…in grado di rappresentare le condizioni abitative, le attività quotidiane e le metodologie produttive di una civiltà contadina intimamente legata al territorio della pianura veronese, costituendo nell’insieme, un rilevante complesso architettonico di residenza edilizia di tipo rurale”.

3. Dopo l’impugnazione della sentenza da parte della Società agricola San Francesco e del Montresor la Regione Veneto rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della potenza di circa 42 MWp, occupante un'area di 630 mila metri quadrati. Questa autorizzazione veniva impugnata dal Comune di Sona con ricorso n. 76/2013. La stessa autorizzazione era stata rilasciata nonostante i pareri negativi della Soprintendenza e della Direzione regionale della pianificazione territoriale e strategica per violazione della pianificazione urbanistica locale e regionale, della normativa di tutela ambientale del Piano d'Area del Quadrante d’Europa e degli strumenti urbanistici dei Comuni di Sona e Bussolengo.

Dalla documentazione acquisita agli atti del presente processo, presentata dal Comune di Sona, risulta che il legale rappresentante della Società Agricola San Francesco è stato poi raggiunto da un provvedimento penale di sequestro di prevenzione di tutti i beni di proprietà, compresa l'area in questione ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ad opera del Tribunale di Verona (n. 2/2013).

4. Con l'odierno appello, la stessa Società già ricorrente in primo grado, unitamente con Montresor Giovanni in proprio, nel domandare - per ciò che attiene il rigetto da parte del primo giudice del ricorso contro il vincolo diretto- la riforma parziale della sentenza in epigrafe e l'annullamento del decreto di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante del complesso denominato "Corte San Francesco", ribadisce la censura di violazione dell'articolo 10 (Beni culturali), comma 3, lettera a) e comma 4, lettera i) del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché di erronea valutazione degli atti e fatti di causa. Ciò avendo il giudice di prime cure ritenuto sufficiente l'istruttoria compiuta della Soprintendenza di Verona e adeguata la motivazione addotta a sostegno del decreto di vincolo e nonostante l'insussistenza di un interesse "particolarmente importante", che non emerge dalla relazione della stessa Soprintendenza.

La relazione risulterebbe priva di un’analisi storica adeguata ed evidenzierebbe una ricognizione sommaria delle caratteristiche dei luoghi e degli edifici, e una carenza nella descrizione della significatività e del valore dei manufatti sotto il profilo storico, estetico, culturale e artistico, limitandosi ad affermare la circostanza che la corte in questione rappresenta un significativo esempio agricolo- storico e ciò con espressioni generiche e senza giustificazione.

Nemmeno, secondo l‘appellante, possono essere rinvenuti elementi a sostegno nelle prescrizioni dell'articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area del Quadrante d’Europa, che sono di carattere urbanistico-edilizio e non idonee per una dichiarazione di notevole interesse pubblico come beni monumentali: Ne conseguirebbe, ad avviso degli appellanti, la carenza e l’insufficienza della motivazione.

5. Si è costituito il Comune di Sona, contro deducendo ampiamente.

6. Nella camera di consiglio del 15 aprile 2014, fissata per l'esame della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 60 del Codice del processo amministrativo, di definire in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite sul punto le parti che nulla hanno osservato.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e la sentenza del Tribunale Amministrativo per il Veneto merita conferma. Essa bene e legittimamente spiega l'iter logico giuridico che ha portato il giudice ad accogliere solo in parte il ricorso originariamente presentato, e l’impugnato provvedimento di tutela diretta ex art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio congruamente appone il relativo regime di bene culturale a un complesso per il quale ha dimostrato sussistere i presupposti di legge.

Condividendo quanto il giudice di prime cure ha correttamente ribadito sulla non sindacabilità di un giudizio di discrezionalità tecnica - tale è il giudizio della Soprintendenza circa la dichiarazione del valore storico, artistico ed etnoantropologico -, a meno che non si accerti il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti o per manifesta illogicità, vizio che quel giudice bene non ha nella specie riscontrato, questo Collegio stima coerente e lineare il contenuto della relazione storico-artistica e di quella tecnico-scientifica della Soprintendenza, i cui tratti salienti sono stati richiamati dall’impugnata sentenza.

Le valutazioni dell’Amministrazione, espressione di discrezionalità tecnica, non appaiono viziate in punto di congruità, di logicità, di coerenza e di consequenzialità, perché si possa affermare come non attendibile la valutazione formulata che è a base del vincolo.

La stessa istruttoria condotta dalla Soprintendenza risulta, del resto, dettagliata e adeguata, ed esprime valutazioni precise e puntuali che manifestano un congruo convincimento. Questi elementi, che sono già di loro sufficienti nella loro linearità e coerenza a dar legittimo corso alla tutela di bene culturale, sono poi ulteriormente confortati – anche se non ve ne sarebbe stata necessità - dalle rammentate previsioni del Piano d'Area del Quadrante d’Europa e del PRG del Comune di Bussolengo.

Non ha pregio l'argomento per cui l'area sarebbe inserita in un contesto urbanistico fortemente antropizzato e tale da rendere illogica la tutela imposta. A parte che, in punto di fatto, è affermazione smentita dalle circostanze obiettive per cui l’area resta sostanzialmente a vocazione agricola, comunque caratterizzata dalla presenza di manufatti edilizi, tracciati viari e testimonianze legati all'uso agricolo del territorio, come le numerose corti rurali, vale rilevare: a) che il vincolo in questione è vincolo culturale e non paesaggistico e perciò per sua stessa natura prescinde dalla considerazione della situazione del contesto; b) per consolidata giurisprudenza, anche in tema di vincoli paesaggistici la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni anziché impedire maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino ulteriormente l’ambito protetto (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; V, 28 agosto 1995, n. 820; VI, 6 giugno 2011, n. 3341; 21 luglio 2011, n. 4429; 21 luglio 2011, n. 4418; 6 maggio 2013, n. 2410.; 11 settembre 2013, n. 4493). Il provvedimento contestato è dunque in piena linea con quanto previsto dall'articolo 10 (Beni culturali), commi 1, 3 e 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In sostanza, l'Amministrazione, ha bene e ampiamente motivato le ragioni del vincolo e il giudice di primo grado le ha correttamente apprezzate, ritenendo la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per l'imposizione del vincolo e riconoscendo in tal modo la sua legittimità.

2. In conclusione l'appello va respinto.

Stante la peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6992/2013, lo respinge.

Dichiara compensate le spese.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 15 aprile 2014, con l'intervento dei magistrati::



Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)