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Sez. 3, Sentenzan. 19522 del 27/04/2004 (Ud. 18/03/2004 n.00530 ) Rv. 228679
Presidente: Zumbo A. Estensore: Franco A. Imputato: Troiso. P.M. Favalli M. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App.Napoli, 28 maggio 2003).
ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarico di acque reflue industriali - Superamento dei valori limite - Per sostanze non indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 - Reato di cui all'art. 59 del D.Lgs n. 152 del 1999 - Configurabilità - Esclusione.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)

In tema di scarichi di acque reflue industriali, affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, comma quinto, del d.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 occorre la simultanea presenza di due condizioni: il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3, o nel caso di scarichi sul suolo nella tabella 4, dell'Allegato 5, e che si tratti di una delle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso Allegato 5

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/03/2004
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 530
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO Franco - est. Consigliere - N. 48890/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Troiso Antonio, nato ad Apice il 18 giugno 1948;
avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2003 dalla corte d'appello di Napoli;
udita nella Pubblica udienza del 18 marzo 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Benevento il 18 dicembre 2001, che aveva dichiarato Troiso Antonio colpevole del reato di cui all'art. 59 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, per avere scaricato nella fogna comunale dalla propria lavanderia industriale acque con parametri inquinanti superiori ai limiti previsti sia nella tabella 3 sia nella tabella 3A dell'allegato 5 quanto al COD e all'alluminio.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare lamenta:
a) che la condanna non specifica per quale delle contravvenzioni previste dai 14 commi dell'art. 59 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, sia stato condannato, sicché non è stato in grado di comprendere la contestazione mossagli;
b) che con i motivi di appello aveva fatto rilevare che fra le contestazioni mossegli vi era la mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque nella fogna comunale, mentre egli era munito di regolare autorizzazione. L'autorizzazione inoltre prevedeva due serie di limiti, a seconda che il depuratore del comune fosse o meno funzionante, mentre questa circostanza è stata accertata, sicché non è dato sapere se egli avesse superato i limiti impostigli dall'autorizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. Risulta invero chiaramente sia dalla imputazione sia dalla sentenza di primo grado che l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'ultima parte del quinto comma dell'art. 59 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e ciò per avere scaricato nella fogna comunale dalla propria lavanderia industriale acque con parametri inquinanti superiori ai limiti previsti sia nella tabella 3 sia nella tabella 3A dell'allegato 5 quanto al COD e all'alluminio. Nessuna incertezza, quindi, poteva esservi sulla concreta ipotesi contravvenzionale contestatagli e per la quale è stato riconosciuto colpevole. La corte d'appello, peraltro, ha espressamente precisato che la contravvenzione per cui è stata emessa condanna è quella di cui all'art. 59, quinto comma, ultima parte, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L'imputato, invero, è stato condannato non già perché ha effettuato scarichi nella fognatura comunale senza autorizzazione, bensì perché nella effettuazione degli scarichi di acque reflue industriali ha superato i limiti previsti dalle tabelle 3 e 3A dello allegato 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, relativamente al COD ed all'alluminio. Non ha poi importanza stabilire se il depuratore comunale fosse o meno in funzione e quali fossero i limiti stabiliti, per le due ipotesi, dall'autorizzazione comunale, dal momento che è stato contestato il superamento di limiti posti dalla norma legislativa. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che il Troiso deve essere assolto perché il fatto contestato non è previsto dalla legge come reato.
Invero, il superamento dei limiti di accettabilità è dal d.lgs. n. 152 del 1999 (come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000) assoggettato in via generale (art. 54) a sanzione amministrativa, salvo il permanere di rilevanza penale per le acque reflue industriali allorché (art. 59, comma 5) il superamento concerne "i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, .... in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5"; inoltre, la norma prevede che: "Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni". L'allegato 5 al detto decreto legislativo riguarda i "limiti di emissione degli scarichi idrici" e distingue i limiti posti agli scarichi in corpi d'acqua superficiali da quelli al suolo, e contiene alcune tabelle. In particolare: la tabella 3, fissa i "valori limite in acque superficiali e in fognatura"; la tabella 3/A, fissa i "limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi", ivi compresi i cicli produttivi concernenti "sostanze pericolose", per i quali operano specifici limiti di concentrazione; la tabella 4, fissa i "limiti di emissione per acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo"; la tabella 5, individua le "sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4, per lo scarico la suolo". Si tratta, complessivamente, di 18 sostanze, fra cui oli minerali, metalli pesanti, solventi, pesticidi; la tabella 6, per alcune tipologie di stabilimenti zootecnici individua le condizioni per l'assimilazione alle acque reflue domestiche.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'art. 59, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 1999, come integrato dal d.lgs. n. 258 del 2000, sanziona penalmente il superamento dei valori limite indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5, ma solo "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", ovvero - più gravemente - il superamento dei valori limite stabiliti dalla tabella 3A del predetto Allegato. Qualora invece il superamento dei valori limite riguardi sostanze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella 5 dell'allegato 5, esso costituisce soltanto violazione amministrativa sanzionata ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. In altre parole, perché sia configurabile il reato di cui all'art. 59, quinto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nello scarico di acque reflue industriali occorre la simultanea ricorrenza di due condizioni, e cioè che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, e che si tratti di sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, ovvero che siano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5 (cfr. Sez. Un., 31 gennaio 2002, Tutina, m. 220.556; nonché Sez. 3, n. 3985, del 13/1/2000 (ud. 30/11/1999), Corona; Sez. Feriale, n. 33761 del 17/9/2001 (ud. 22/8/2001), Pirotta, Rv. 219894; Sez. 3^, n. 13694, del 01/12/1999 (ud. 13/10/1999), RV. 214990, Tanghetti; SEZ. 3, n. 14401, del 22/12/1999 (ud. 19/10/1999), RV. 216516, Pigni; Sez. 3^, n. 11104 del 30/10/2000 (ud. 21/09/2000), RV. 217758, Nella; Sez. 3^, 9 gennaio 2002, Marcelli, m. 220.998).
Nel caso di specie l'imputato è stato riconosciuto colpevole di avere, scaricando nella fogna comunale le acque reflue della propria lavanderia industriale, superato i valori limite previsti relativamente al COD ed all'alluminio, ossia a sostanze che non sono previste ne' nella tabella 5 ne' nella tabella 3A dell'allegato 5, bensì nella tabella 4 del medesimo allegato. Non è quindi integrata la fattispecie penale prevista dall'art. 59, quinto comma, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2004