LEGGE 16 aprile 2009, n. 45
Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
GU n. 105 del 8-5-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il II
Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a
L'Aja il 26 marzo 1999.


                               Art. 2.

Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo
stesso.


                               Art. 3.

Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione», la Convenzione per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio
1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279;
b) «Protocollo», il II Protocollo per la protezione dei beni
culturali in caso di conflitto armato, firmato a L'Aja il 26 marzo
1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente», in violazione del diritto nazionale del
territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali», i beni culturali di cui all'articolo 1 della
Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata», il sistema di protezione stabilito
dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.


                               Art. 4.

Salvaguardia dei beni culturali
1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia
dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo
5 del Protocollo, si applicano:
a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni
culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni
culturali e del paesaggio;
b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e
regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali che individuano gerarchicamente e
territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni
sono da intendere comprese le attivita' di salvaguardia dei beni
culturali in caso di conflitto armato;
d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in
materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.


                               Art. 5.

Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo
1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attivita' culturali
individua i beni, di proprieta' pubblica e privata, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10 del Protocollo da inserire nella
lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del Protocollo, in
quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtu' della loro massima
importanza per l'umanita', sentito il Ministero della difesa in
ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera c), del
Protocollo.


                               Art. 6.

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a
chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio
dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni
internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano
altresi' quando nel corso di un conflitto armato o di missioni
internazionali:
a) il fatto e' commesso dal cittadino italiano in danno di beni
situati in territorio estero;
b) il fatto e' commesso in danno di beni situati in territorio
estero dallo straniero, qualora lo stesso si trovi nel territorio
dello Stato.


                               Art. 7.

Attacco e distruzione di beni culturali
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della
reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.


                               Art. 8.

Utilizzo illecito di un bene culturale protetto
1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione
ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della
reclusione da due a sette anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.


                               Art. 9.

Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti
1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni
culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo, e' punito con
la reclusione da otto a quindici anni.
2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque
saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal
Protocollo.


                              Art. 10.

Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale
protetto
1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale
protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la
disponibilita', se ne appropria, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in
tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla
Convenzione, e' punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e',
rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a
dieci anni.


                              Art. 11.

Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprieta' di beni
protetti dalla Convenzione o dal Protocollo e' punito con la
reclusione da due a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni se il
bene culturale e' sottoposto a protezione rafforzata.
2. La pena stabilita dal comma 1 e' aumentata se al fatto consegue
la distruzione del bene.


                              Art. 12.

Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera
o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla
Convenzione ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso su un bene
culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e' della
reclusione da due a sette anni.
3. La pena stabilita dai commi 1 e 2 e' aumentata se al fatto
consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del
bene.


                              Art. 13.

Causa di esclusione della punibilita'
1. Non e' punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8
per esservi costretto da una necessita' militare imperativa ai sensi
dell'articolo 6 del Protocollo.


                              Art. 14.

Reati militari, giurisdizione e competenza
1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati
militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale
militare di pace.
2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi
all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria
militare, e' competente il tribunale militare di Roma.
3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi
all'estero e la giurisdizione e' attribuita all'autorita' giudiziaria
ordinaria, e' competente il tribunale di Roma.


                              Art. 15.

Norma di coordinamento
1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando
e' disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra.


                              Art. 16.

Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa
di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di
euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri, e, a decorrere dall'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


                              Art. 17.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1073):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini),
dal Ministro della giustizia (Alfano), dal Ministro della
difesa (La Russa) e dal Ministro per i beni e attivita'
culturali (Bondi) il 2 ottobre 2008.
Assegnato alla 3ª commissione affari esteri, in sede
referente, il 21 ottobre 2008 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 ottobre 2008 ed il
19 novembre 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1929):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri) in sede referente il 20 novembre 2008, con
pareri delle commissioni I, IV, V e VII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III il 4 e 10
dicembre 2008; il 18 e 19 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 20 febbraio 2009 ed approvato con
modificazioni, il 24 febbraio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1073-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 27 febbraio 2009 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e il 31 marzo 2009.
Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 1
aprile 2009.


                                                             Allegato

----> Vedere da pag. 29 a pag. 52 <----