MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI DECRETO 24 settembre 2008, n. 182
Disciplina dei criteri e delle modalita\' per l\'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita\' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

(GU n. 270 del 18-11-2008 )

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA\' CULTURALI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita\'
culturali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti
istituzione,   attribuzioni,   aree   funzionali  e  ordinamento  del
Ministero   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  nonche\'  gli
articoli 52,  53  e  54,  recanti  attribuzioni,  aree  funzionali  e
ordinamento del Ministero per i beni e le attivita\' culturali;
  Visto  l\'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare
l\'articolo 1;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n.  233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i
beni  e  le  attivita\'  culturali a norma dell\'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
  Visto  l\'articolo 10,  della  legge  8 ottobre  1997,  n. 352, come
sostituito  dall\'articolo 2,  della  legge 16 ottobre 2003, n. 291, e
modificato  dal  decreto-legge  22 marzo  2004, n. 72, convertito con
modificazioni  nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato
il  Ministro  per  i  beni  e le attivita\' culturali a costituire una
societa\'  per  azioni denominata «Societa\' per lo sviluppo dell\'arte,
della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;
  Visto l\'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che  prevede  che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e\' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi
a  favore  dei beni e delle attivita\' culturali e che con regolamento
del Ministro per i beni e le attivita\' culturali, da emanare ai sensi
dell\'articolo 17,  comma 3,  della legge n. 400 del 1988, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita\' per l\'utilizzo e la destinazione di tale quota
percentuale;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 24 luglio 2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata  con  note  n.  14868  dell\'8 agosto  2008  e n. 16772 del
17 settembre 2008;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita\' per
l\'utilizzo  e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore
dei  beni  e  delle attivita\' culturali della quota percentuale degli
stanziamenti  previsti per le infrastrutture, di cui all\'articolo 60,
comma 4,  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  a  partire  dal
programma degli interventi per l\'anno 2008.
  2. I criteri e le modalita\' di cui al comma 1 si applicano altresi\'
agli interventi, da finanziare con le risorse relative all\'anno 2007,
non ancora programmati.

        
      
                               Art. 2.
                  Individuazione degli stanziamenti

  1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:
    a) il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con  il  Ministro  dell\'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per  i beni e le attivita\' culturali, individua, con proprio decreto,
gli  stanziamenti  previsti  per  le  infrastrutture  per  i quali va
calcolata  l\'aliquota  del  tre per cento da destinare a interventi a
favore   dei   beni   e   delle   attivita\'   culturali,   ai   sensi
dell\'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    b) il  Ministro  dell\'economia  e  delle  finanze, d\'intesa con i
Ministri  interessati,  sentito il Ministro per i beni e le attivita\'
culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti
previsti  per  infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi
da  quello  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i
quali  va  parimenti  calcolata  l\'aliquota  del  tre  per  cento  da
destinare a interventi a favore dei beni e delle attivita\' culturali,
ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.
  2.  Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione
degli  interventi  inclusi  nel  programma  approvato  con il decreto
interministeriale di cui all\'articolo 3, comma 1.

        
      
                               Art. 3.
                     Programma degli interventi

  1.  Gli  interventi  ammessi  al  finanziamento  sono inclusi in un
apposito  programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i
beni  e  le  attivita\'  culturali,  di concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  all\'esito del procedimento di cui
all\'articolo 4.
  2.  Ai  fini  della  predisposizione  del  programma  di interventi
annuale  di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con
atto  di indirizzo del Ministro per i beni e le attivita\' culturali e
del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli
obiettivi  di  prioritario  interesse  ed  i criteri per la selezione
degli interventi nell\'ambito delle seguenti finalita\':
    a) promuovere  interventi  di  sostegno  e  riqualificazione  del
patrimonio  culturale  statale,  non  statale e religioso, attraverso
azioni  od interventi in relazione all\'incidenza delle infrastrutture
esistenti  nel  contesto  di  riferimento, in misura non inferiore al
cinquanta per cento delle risorse disponibili;
    b) assicurare  interventi  di  ripristino  e tutela paesaggistica
finalizzati   alla  salvaguardia  e  conservazione  degli  aspetti  e
caratteri  peculiari  del  paesaggio, cosi\' come individuati ai sensi
del   decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni,  anche in relazione alle trasformazioni del territorio
derivanti  dalla  realizzazione  di  infrastrutture  nel  contesto di
riferimento,  in  misura  non  inferiore  al  trenta  per cento delle
risorse disponibili;
    c) promuovere altri interventi a favore delle attivita\' culturali
e  dello  spettacolo  ai sensi dell\'articolo 10 della legge 8 ottobre
1997,  n. 352, come sostituito dall\'articolo 2 della legge 16 ottobre
2003,  n.  291,  in  misura  non  superiore  al venti per cento delle
risorse disponibili;
    d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti
pubblici  o  privati  per  l\'integrazione  delle  risorse finanziarie
necessarie.

        
      
                               Art. 4.
                   Predisposizione delle proposte

  1.   Al   fine   della   predisposizione   del   programma  di  cui
all\'articolo 3,  entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, la Direzione
generale   per   il   bilancio  e  la  programmazione  economica,  la
promozione,  la  qualita\'  e la standardizzazione delle procedure del
Ministero  per i beni e le attivita\' culturali, acquisite le proposte
dalle  Direzioni  regionali  per i beni culturali e paesaggistici, la
competente  Direzione  generale  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province,  i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza
fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti,  trasmettono  le  proposte  di interventi di rispettiva
competenza  ad  Arcus  S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al
comma 4.
  2.  Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli
interventi  da  ammettere  al  finanziamento,  il soggetto proponente
allega  la  relativa  documentazione  istruttoria  consistente in una
puntuale  relazione  per ciascun intervento proposto ed in uno schema
riepilogativo complessivo. La predetta documentazione da\' conto delle
caratteristiche   di  ciascuna  proposta  e  della  coerenza  con  le
finalita\'  indicate  nell\'atto  di  indirizzo  di cui all\'articolo 3,
comma 2,  in  modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta
gli  elementi  di  concreta  fattibilita\' tecnica ed economica, sulla
base  di  costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i
risultati   attesi.  Dalla  predetta  documentazione  deve  emergere,
altresi\',  ogni  eventuale  possibile  integrazione o connessione con
proposte gia\' presentate o interventi in corso di realizzazione.
  3.  La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate
e  pervenute  alla  societa\'  Arcus  S.p.a.,  e\'  redatta utilizzando
modelli  informatici  sulla  base  di una scheda resa accessibile sul
sito  internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e
le attivita\' culturali.
  4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilita\' delle proposte
e  garantire  l\'organica  armonizzazione delle stesse, anche evitando
possibili  duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a.
provvede  alla  raccolta  di  tutte  le  proposte  presentate ed alla
relativa  istruttoria,  per il profilo finanziario, tecnico-economico
ed  organizzativo,  da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle
Direzioni  generali  di  cui  al comma 5 al fine delle valutazioni di
competenza per la selezione degli interventi.
  5.  La  Direzione  generale  per  il  bilancio  e la programmazione
economica,  la  promozione,  la qualita\' e la standardizzazione delle
procedure  del  Ministero  per  i  beni e le attivita\' culturali e la
competente  Direzione  generale  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  provvedono  alla motivata selezione degli interventi
nel  rispetto  degli  obiettivi  e  dei criteri fissati con l\'atto di
indirizzo  di  cui  all\'articolo 3,  comma 2.  Entro  il 30 giugno di
ciascun  anno,  con  il  decreto  di cui all\'articolo 3, comma 1, del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita\' culturali, di concerto con il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, viene approvato il
programma   contenente   l\'elenco   di  interventi  finanziabili.  Il
programma  e\'  annualmente  aggiornato,  tenuto  conto  della  durata
pluriennale degli interventi inclusi.
  6.  Limitatamente  al programma degli interventi per l\'anno 2008 ed
agli  interventi  di  cui all\'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui
all\'articolo 3,  comma 2,  ed  al  comma 1 del presente articolo sono
fissate  al  30 novembre  2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al
31 dicembre 2008.

        
      
                               Art. 5.
                   Accesso agli atti e trasparenza

  1.  Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte
dei  soggetti  di  cui  all\'articolo 4, comma 1, nei termini e con le
modalita\'  definiti  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.  Resta  salva  la  tutela  dei  diritti  di proprieta\'
intellettuale   e   delle   esigenze  di  riservatezza  di  interessi
commerciali o industriali dei soggetti presentatori.
  2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili
sul  sito  internet della societa\' Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto
interministeriale di cui all\'articolo 3, comma 1.
  3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:
    a) la  scheda,  corredata  di ogni utile nota esplicativa, per la
presentazione,  entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da
parte  dei  soggetti  interessati;  la  scheda  e\' articolata in piu\'
sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;
    b) il  presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni,
note  esplicative  o  interpretative,  nonche\'  altri  atti  comunque
rilevanti;
    c) l\'atto di indirizzo di cui all\'articolo 3, comma 2;
    d) l\'indicazione   delle   somme   rese   disponibili   ai  sensi
dell\'articolo 2   ovvero   comunque   rivenienti   dalle   annualita\'
pregresse;
    e) l\'illustrazione    delle    modalita\'   istruttorie   compresa
l\'indicazione  dei  tempi  prescritti, il nominativo del responsabile
delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti
ed informazioni;
    f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte
presentate  nei  precedenti  diciotto  mesi ai sensi dell\'articolo 4,
comma 1,  recante l\'esatta denominazione del soggetto richiedente, la
denominazione  della  proposta,  l\'importo  totale  dell\'iniziativa e
quello richiesto per il finanziamento, l\'eventuale finanziamento gia\'
intervenuto;
    g) lo   stato   di  avanzamento  di  tutti  gli  interventi  gia\'
finanziati.

        
      
                               Art. 6.
           Modalita\' per la realizzazione degli interventi

  1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicita\', efficienza ed
efficacia  del  processo  realizzativo  degli  interventi inclusi nel
programma  annuale  di  cui  all\'articolo 3,  comma 1, possono essere
affidati  alla  societa\'  Arcus  S.p.a.  i  compiti  e  le  attivita\'
necessari  perche\'  essa  assicuri,  in  conformita\'  con  gli  scopi
statutari, il sostegno, la promozione, nonche\' l\'assistenza tecnica e
finanziaria  relativi  alle diverse proposte ed iniziative ammesse al
finanziamento,  ferme  restando  le  competenze delle Amministrazioni
pubbliche  in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori
pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.
  2.  Nello  svolgimento  dei  compiti  e  delle  attivita\' di cui al
comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:
    a) segnalare  tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti,
ostacoli  o  ritardi nell\'attuazione degli interventi, nonche\' quegli
interventi  per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualita\'
o  le  condizioni  di  fattibilita\', per l\'assunzione delle opportune
iniziative  correttive  di  riprogrammazione o di rimodulazione degli
interventi.  Analogamente  dovra\'  procedere  qualora  l\'attivita\' di
competenza abbia raggiunto i suoi scopi;
    b) assicurare  un  continuo  flusso  di dati informativi verso il
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i
beni  e le attivita\' culturali, anche al fine della valutazione delle
modalita\'  di  impiego  dei  finanziamenti  pubblici,  nonche\'  degli
obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;
    c) adottare  tutte  le  misure piu\' appropriate per conseguire la
maggiore  riduzione  dei  tempi  e  dei  costi  nell\'esecuzione delle
proprie attivita\';
    d) consentire   ed   agevolare  il  concreto  espletamento  delle
verifiche   disposte   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dal  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita\'  culturali
nell\'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonche\' conformarsi alle
prescrizioni  eventualmente  date  all\'esito  dell\'esercizio  di tali
poteri;
    e) fornire  gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  ed  al  Ministero  per  i beni e le attivita\' culturali la
collaborazione  e  la  documentazione  necessarie  per l\'espletamento
delle  attivita\'  di  vigilanza  e  per  le  eventuali  verifiche  di
cantiere.
  3.  La societa\' Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero  per i beni e le
attivita\'   culturali   sui  risultati  dei  riscontri  eseguiti,  il
controllo  e  il  monitoraggio  costante sullo stato di realizzazione
degli  interventi  ammessi  al  finanziamento  al  fine di verificare
l\'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.

        
      
                               Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi previsti dal presente
regolamento,  Arcus S.p.a. puo\' chiedere al Ministero per i beni e le
attivita\'  culturali  l\'avvio del procedimento di cui all\'articolo 4,
comma 177-bis,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350, introdotto
dall\'articolo 1,  comma 512,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,
volto  a  disporre l\'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi
pluriennali  individuati ai sensi dell\'articolo 2. Il Ministero per i
beni  e  le  attivita\'  culturali  attiva  la  relativa  procedura in
conformita\'  con quanto stabilito dal Ministero dell\'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  2.  Arcus S.p.a. e\' autorizzata, ottenuta la concessione al termine
della  procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare
operazioni  finanziarie  a valere sui contributi pluriennali, secondo
le  modalita\' stabilite dal decreto emanato ai sensi dell\'articolo 4,
comma 177-bis,   della   legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  previo
esperimento di gara per l\'individuazione dell\'istituto finanziatore.
  3.  Al  pagamento  dei lavori relativi agli interventi previsti dal
programma  di  cui  all\'articolo 3  provvede  Arcus  S.p.a. a seguito
dell\'emissione   da   parte   del   soggetto   aggiudicatario   delle
certificazioni di legge.

        
      
                               Art. 8.
                        Controllo e vigilanza

  1.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
per i beni e le attivita\' culturali esercitano, ciascuno per la parte
di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attivita\'
svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.

        
      
                               Art. 9.
                       Relazione al Parlamento

  1.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita\' culturali presenta
annualmente  al  Parlamento una relazione sugli interventi realizzati
mediante   l\'utilizzo   delle  risorse  finanziarie  per  gli  stessi
appositamente  assegnate,  secondo i criteri e le modalita\' di cui al
presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 settembre 2008

           Il Ministro per i beni e le attivita\' culturali
                                Bondi

          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                              Matteoli


Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10