DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.30
Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i
beni culturali.
Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);
Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge
18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 aprile 2003, n. 82;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute
del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della
Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili
ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione
e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro
caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attivita' di
cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi
archeologici.
3. Le regioni disciplinano le attivita' di programmazione, di
progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori
pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli
interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto
disposto dal presente decreto legislativo.
4. Alle finalita' di cui al presente decreto le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto
legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e
regionale in materia di appalti di lavori pubblici.
Art. 2.
Interventi realizzati mediante sponsorizzazione
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati
mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello
sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in
materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di
quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla
tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei
lavori.
Art. 3.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei
musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali
o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di
installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture
di materiali ed elementi, nonche' le forniture degli arredi da
collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualita' dell'intervento,
l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del
responsabile unico del procedimento, applica la disciplina,
rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore
economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile
risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere
in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente
decreto legislativo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione
aggiudicatrice e' obbligata a specificare, nel bando di gara, i
requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con
riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti
senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice e'
tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che
devono essere garantiti.
Art. 4.
Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile unico del procedimento, non rendano necessario
l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in
ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente decreto legislativo.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento
motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1
e 2, concernenti beni i quali, ancorche' inseriti in una collezione o
in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla
tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di
realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per
gli interventi.
3. L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a
presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di
tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto
legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai
commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di
bando, l'amministrazione aggiudicatrice e' tenuta a stabilire
preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere
garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente decreto legislativo.
Art. 5.
Qualificazione
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di
quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione
delle imprese artigiane.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da
disciplinare:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni
di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei
soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono
gli interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al
procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e
2, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria di
riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore
degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle
more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a
decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la
verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei
requisiti individuati da detto regolamento.
Art. 6.
Attivita' di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare
complessita' o specificita', per i lavori indicati all'articolo 1,
commi 1 e 2, puo' prevedere, in sede di progettazione preliminare, la
redazione di una o piu' schede tecniche, finalizzate alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento
da realizzare; la scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di
interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da
professionisti o restauratori con specifica competenza
sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di
beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e
alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attivita' inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi
sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia
necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative
alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla
direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale, possono essere
espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attivita' di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da
funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso
di adeguata professionalita' in relazione all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni
culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve
comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo,
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze
coerenti con l'intervento.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a
convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative
interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla
legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi
da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.
7. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il
responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle
complessita' e difficolta' progettuali e realizzative
dell'intervento, l'entita' dei rischi connessi alla progettazione e
alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad
interventi analoghi, puo' determinare in quota parte l'ammontare
della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attivita' di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e
servizi.
Art. 7.
Individuazione del contraente e affidamento dei lavori
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'affidamento a
trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata
pubblicita', trasparenza, imparzialita', garantiti mediante
comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le
modalita' stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne
un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla
stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del
contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori
siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti
di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto
l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
2. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1, concernenti beni
immobili, e per quelli indicati all'articolo 1, comma 2,
l'affidamento a trattativa privata e' ammesso, nel rispetto dei
principi di adeguata pubblicita', trasparenza, imparzialita',
garantiti mediante comunicazione all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici con le modalita' stabilite da ogni regione, nei
seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000
euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e
l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne
un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura
calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile
unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla
stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla normativa e motivare l'individuazione del
contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali
approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori
siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia
stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti
di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto
l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche
l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa
comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio
successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
3. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in
economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 euro per
particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo
sia pregiudizievole alla pubblica incolumita' e alla tutela del bene
e possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del
personale dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata.
4. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, e'
ammissibile l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore
di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i
quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili,
necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempreche'
tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza
gravi inconvenienti tecnici o economici per l'amministrazione,
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di
detti lavori complementari non puo' comunque complessivamente
superare il cinquanta per cento di quello dell'appalto principale.
5. Per i lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso
alla licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e'
consentito fino all'importo complessivo di 1.500.000 euro.
Art. 8.
Progettazione
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2,
e' disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato
dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione
del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in
relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata
dalla stazione appaltante, e' effettuata dall'appaltatore ed e'
approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano
di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di
beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni
di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede
l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo puo'
comprendere oltre all'attivita' di esecuzione, quella di
progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento
laddove cio' venga richiesto da particolari complessita', avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile unico del procedimento verifica il
raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il
progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo
previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 9.
Criteri di aggiudicazione
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma
1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata con i seguenti
criteri:
a) il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello posto a
base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a
prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura,
mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara,
ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate
di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a
5.000.000 di euro puo' essere disposta secondo il criterio di cui al
comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di
valutazione, ancorche' non esclusivi, il prezzo, nonche'
l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione
alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica
di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi
valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati
quali componenti dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e
l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso
secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu'
basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di
verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
modalita' di redazione e di presentazione dei curricula di cui al
comma 3, il contenuto degli stessi nonche' le metodologie di
valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle
ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando che all'elemento
prezzo dovra' essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e
che di esso dovra' essere valutata l'eventuale anomalia.
Art. 10.
Varianti
1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti
dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta
del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro.
2. Non si intendono varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in
aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di
ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo
complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, il responsabile
unico del procedimento, cosi' come individuato dalla normativa
vigente in materia, puo', altresi', disporre varianti in aumento
rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del
dieci per cento, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione
aggiudicatrice.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in piu' dell'importo
contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta
la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per
fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o
imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per adeguare
l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il
responsabile unico del procedimento puo' chiedere apposita relazione
sulla stessa al collaudatore in corso d'opera qualora lo stesso sia
stato nominato.
Art. 11.
Adeguamento del regolamento attuativo
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono
modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 12.
Abrogazione
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni:
articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11-sexies;
articolo 16, comma 3-bis;
articolo 19, comma 1-quater;
articolo 21, comma 8-bis;
articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis;
articolo 27, comma 2-bis.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli