Relazioni Penali della Corte di Cassazione n.1075-2005
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI -
Successione di norme extrapenali - Norme integratrici della legge penale - Disciplina concernente la successione di leggi penali - Applicabilita\' - Condizioni - Fattispecie: attivita\' venatoria - Contrasto di giurisprudenza.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI -
Successione di norme extrapenali - Norme integratrici della legge penale - Disciplina concernente la successione di leggi penali - Applicabilita\' - Condizioni - Fattispecie: attivita\' venatoria - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 75/2005
Roma, 18 luglio 2005
OGGETTO: 548018 - FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE
-
SUCCESSIONE DI LEGGI - Successione di norme extrapenali -
Norme integratrici
della legge penale - Disciplina concernente la successione di leggi
penali - Applicabilita\' -
Condizioni - Fattispecie: attivita\' venatoria - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM: art. 2 cod. pen., artt. 21 e 30 Legge 11 febbraio 1992,
n.157; art. 394 Legge 6 dicembre 1991.
Con la sentenza deliberata all\'udienza camerale dell\'1 febbraio
2005, n. 9482, depositata il 10 marzo 2005, ric. Pitrella, rv.
231228, la terza Sez. ha enunciato il principio di diritto cosi\'
massimato:
"L\'istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda
le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata
del reato; pertanto, ai fini dell\'applicabilita\' dell\'art. 2 cod.
pen., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative
subprimarie che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne
integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al
reato di esercizio di attivita\' venatoria nei parchi, la Corte ha
ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di
un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse
eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era
venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell\'area di
svolgimento dell\'attivita\' venatoria, elemento costitutivo della
condotta punibile".
La pronuncia segnalata si pone in contrasto (inconsapevole) con
un\'altra sentenza della stessa Sezione, 19 marzo 1999, n. 5457,
depositata il 29 aprile 1999, PM in proc. Arlati e altro, RV 213465,
che aveva affermato: "L\'istituto della successione delle leggi
penali (art. 2 cod. pen.) riguarda la successione nel tempo delle
norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la
struttura essenziale e circostanziata del reato. Nell\'ambito di
operativita\' dell\'istituto in esame non rientrano, invece, le
vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la
fattispecie incriminatrice ne\' quelle di atti o fatti amministrativi
che, pur influendo sulla punibilita\' o meno di determinate condotte,
non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale,
che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore. Ne consegue che la
successione di norme extra-penali determina esclusivamente una
variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla
emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non
viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso.
(Fattispecie relativa ad esercizio di attivita\' venatoria vietata da
una legge regionale al momento della commissione del fatto, e
successivamente consentita in virtu\' di abrogazione della medesima
legge)".
Peraltro, il principio di applicabilita\' della disciplina dell\'art.
2 cod. pen. anche ad altre norme integratrici del precetto penale
espressa dalla recente massima e\' stato anche affermato dalla
sezione Quinta, sent. n. 8045 del 4 febbraio 2005, depositata il 2
marzo 2005, ric. Battaglia ed altri, RV 230567, che, seppure in
riferimento ad una fattispecie diversa, ha cosi\' stabilito: "Nel
novero delle norme integratrici della legge penale, cui e\'
applicabile il principio di retroattivita\' della legge piu\'
favorevole, ai sensi dell\'art. 2, comma terzo, cod. pen., debbono
ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell\'area di rilevanza
penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque
modificandola in senso migliorativo per l\'agente; e cio\' quand\'anche
la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma,
comunque, regoli significativamente il fatto in termini
incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero
incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma
incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa
espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilita\' del
reato di violazione di domicilio - addebitato ad un esponente di
un\'associazione per la tutela degli animali per essersi egli
introdotto e trattenuto, per dichiarate finalita\' ispettive, contro
la volonta\' del proprietario, in un locale privato adibito a canile
- la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai
gestori di strutture di ricovero per animali di consentire
l\'accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai
responsabili locali delle associazioni protezionistiche o
animalistiche)".
Il redattore: Elisabetta Rosi
il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)
Rel. n. 75/2005
Roma, 18 luglio 2005
OGGETTO: 548018 - FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE
-
SUCCESSIONE DI LEGGI - Successione di norme extrapenali -
Norme integratrici
della legge penale - Disciplina concernente la successione di leggi
penali - Applicabilita\' -
Condizioni - Fattispecie: attivita\' venatoria - Contrasto di
giurisprudenza.
RIF. NORM: art. 2 cod. pen., artt. 21 e 30 Legge 11 febbraio 1992,
n.157; art. 394 Legge 6 dicembre 1991.
Con la sentenza deliberata all\'udienza camerale dell\'1 febbraio
2005, n. 9482, depositata il 10 marzo 2005, ric. Pitrella, rv.
231228, la terza Sez. ha enunciato il principio di diritto cosi\'
massimato:
"L\'istituto della successione delle leggi penali nel tempo riguarda
le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata
del reato; pertanto, ai fini dell\'applicabilita\' dell\'art. 2 cod.
pen., si deve tenere conto anche di quelle fonti normative
subprimarie che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne
integrano tuttavia il contenuto. (Nel caso di specie, relativo al
reato di esercizio di attivita\' venatoria nei parchi, la Corte ha
ritenuto che la riperimetrazione della riserva naturale ad opera di
un provvedimento amministrativo della Regione Sicilia avesse
eliminato il disvalore penale del fatto commesso, in quanto era
venuta successivamente a mancare la qualifica di parco dell\'area di
svolgimento dell\'attivita\' venatoria, elemento costitutivo della
condotta punibile".
La pronuncia segnalata si pone in contrasto (inconsapevole) con
un\'altra sentenza della stessa Sezione, 19 marzo 1999, n. 5457,
depositata il 29 aprile 1999, PM in proc. Arlati e altro, RV 213465,
che aveva affermato: "L\'istituto della successione delle leggi
penali (art. 2 cod. pen.) riguarda la successione nel tempo delle
norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la
struttura essenziale e circostanziata del reato. Nell\'ambito di
operativita\' dell\'istituto in esame non rientrano, invece, le
vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la
fattispecie incriminatrice ne\' quelle di atti o fatti amministrativi
che, pur influendo sulla punibilita\' o meno di determinate condotte,
non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale,
che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore. Ne consegue che la
successione di norme extra-penali determina esclusivamente una
variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla
emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non
viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso.
(Fattispecie relativa ad esercizio di attivita\' venatoria vietata da
una legge regionale al momento della commissione del fatto, e
successivamente consentita in virtu\' di abrogazione della medesima
legge)".
Peraltro, il principio di applicabilita\' della disciplina dell\'art.
2 cod. pen. anche ad altre norme integratrici del precetto penale
espressa dalla recente massima e\' stato anche affermato dalla
sezione Quinta, sent. n. 8045 del 4 febbraio 2005, depositata il 2
marzo 2005, ric. Battaglia ed altri, RV 230567, che, seppure in
riferimento ad una fattispecie diversa, ha cosi\' stabilito: "Nel
novero delle norme integratrici della legge penale, cui e\'
applicabile il principio di retroattivita\' della legge piu\'
favorevole, ai sensi dell\'art. 2, comma terzo, cod. pen., debbono
ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell\'area di rilevanza
penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque
modificandola in senso migliorativo per l\'agente; e cio\' quand\'anche
la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma,
comunque, regoli significativamente il fatto in termini
incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero
incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma
incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa
espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte
ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilita\' del
reato di violazione di domicilio - addebitato ad un esponente di
un\'associazione per la tutela degli animali per essersi egli
introdotto e trattenuto, per dichiarate finalita\' ispettive, contro
la volonta\' del proprietario, in un locale privato adibito a canile
- la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai
gestori di strutture di ricovero per animali di consentire
l\'accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai
responsabili locali delle associazioni protezionistiche o
animalistiche)".
Il redattore: Elisabetta Rosi
il direttore aggiunto
(Giovanni Canzio)