La caccia è sempre subordinata alla tutela della fauna selvatica

Di Fulvio ALBANESE

Ho letto con molta soddisfazione su questo sito l’Ordinanza del Consiglio di Stato- sez. VI n. 3492 del 10 Luglio 2007 che sospende l’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. I di Salerno n. 54, emessa il 23 novembre 2006 con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 2777 del 26 settembre 2003, che istituisce il Parco Regionale dei Monti Lattari.
Penso che in questo periodo di imminente apertura della stagione venatoria sia importante sottolineare con forza il principio stabilito dalla Corte costituzionale: “la caccia è sempre subordinata alla tutela della fauna selvatica”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa affermano i giudici del Tar Campania-Salerno in questa inaspettata e singolare sentenza: alcuni titolari di permesso per l’esercizio dell’attività venatoria, hanno impugnato la deliberazione suddetta ovvero l’istituzione del Parco, contestando tra le altre cose all’amministrazione regionale, la violazione della proporzione (dal 20 al 30 per cento) di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica, essendosi attestata con l’istituzione del parco dei Monti Lattari al di sopra della percentuale massima consentita (secondo la loro interpretazione quota 30 per cento) ex articolo 10 comma 3 della legge 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
I ricorrenti affermano che la Regione Campania, prima di procedere all’istituzione del Parco, avrebbe dovuto verificare se vi fosse ancora territorio disponibile per un allargamento delle aree dove è vietato esercitare attività venatorie. Questo perchè nella delibera del Consiglio regionale della Campania n. 47/23 del 15.11.1999 recante l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania, è specificato che da due serie di misurazioni delle superfici escluse dalle attività venatorie, la prima riguardante le superfici escluse dalla caccia così come appaiono perimetrate nei Piani faunistici provinciali, (in particolare per ogni Ambito Territoriale di Caccia della Campania (ATC) sono state misurate le superfici dei Parchi nazionali e regionali in esso ricadenti, delle Foreste demaniali, delle Riserve naturali regionali, delle Oasi di protezione della fauna e delle Zone di Ripopolamento e Cattura); La seconda riguardante le aree di rispetto dove per legge non è possibile praticare la caccia (50 + 50 m dalle strade (comunali, provinciali e statali) e dalle ferrovie (L. 157/1992, art. 21/e) 150 m dal perimetro delle Oasi e delle ZRC; 1000 m dai Valichi Montani (L.R. 8/1996, art. 25/e)…l’ammontare della superficie di rispetto delle vie di comunicazione, delle Oasi e delle ZRC che ne è risultato è tale da sconvolgere il computo delle superfici effettuato nei piani faunistici provinciali. Si tratta di estensioni che condizionano in misura non trascurabile l’esercizio venatorio della regione tanto da rendere difficilmente proponibile la progettazione di nuovi territori da escludere dall’attività venatoria.
Con queste motivazioni il Tar Campania-Salerno accoglie la tesi dei ricorrenti ed annulla deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 2777 del 26 settembre 2003, che istituisce il Parco Regionale dei Monti Lattari, sostenendo: “In sostanza, i dati relativi ad ogni Provincia della Regione Campania - sia per le superfici escluse dalle attività venatoria calcolate con riferimento alla SASP che delle aree di rispetto non valutate nel piano provinciale - nonchè il dato riassuntivo complessivo evidenziano, con riferimento all’anno 2000, percentuali, non esattamente rispettose delle previsioni dell’art. 10 della l. n. 157/92 tali da richiedere, in sede di progettazione di nuovi territori da interdire all’attività venatoria, un’approfondita valutazione. In conclusione nei limiti evidenziati (id est : con esclusivo riferimento allo specifico interesse venatorio azionato) il ricorso va accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Devo dire che le motivazioni che hanno portato i giudici del Tar ad accogliere il ricorso e sospendere la delibera regionale d’istituzione del parco dei Monti Lattari mi sorprendono molto, perchè non tengono assolutamente conto di una giurisprudenza Costituzionale e amministrativa ormai consolidata che va esattamente nella direzione opposta, quando si tratta di interpretare e applicare correttamente il contenuto dell’art. 10 comma 3 della legge 157/92 che indica tra il 20 e il 30% il territorio di superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.) da destinare a protezione della fauna selvatica.
Infatti giudici del Tar Campania-Salerno quando interpretano la quota del 30% di SASP interdetta alla caccia prevista dal comma 3 dell’art. 10 della legge 157/92 come percentuale massima inderogabile, ignorano completamente le seguenti fondamentali statuizioni della Corte Costituzionale:

“La protezione dell’ambiente come habitat naturale, deriva anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32) per cui assurge a valore primario ed assoluto.” (Corte Cost. sent. n. 641/1987),

“Le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono rivolte ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica, nonchè all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, (Corte Cost., Sent. nn. 311 del 2003; 391 e 393 del 2005; 313 del 2006),

“Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari ed internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell’attività venatoria”.
(Corte Cost. Sentenze nn. 35/1995 e 169/1999).

Ed ignorano anche l’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa in tema:
“La quota dal 20 al 30 per cento, ex art. 10 comma 3 della L. 157/92, da destinare a protezione non è definita come quota massima, come invece, esplicitamente avviene al comma 5 dell’art. 10 per la quota massima globale del 15% di territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica alla stato naturale, in modo che la ratio legis non può identificarsi nel volere costituire un limite inderogabile al territorio da proteggere ma, piuttosto, qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico o specie comprese tra quelle oggetto di tutela, destinare, comunque una superficie compresa nei limiti del 20-30 %, alla tutela della fauna”.
T.A.R. Lazio Sez. II bis Sentenza 19 febbraio 1998 n. 231. - T.A.R. Campania Sez. I Sentenza 12 luglio 2001 n. 4639 - T.A.R. Basilicata Sentenza 6 marzo 2003 n. 199 - T.A.R. Calabria Sentenza 11 luglio 2005 n. 1168 - T.A.R. Calabria Sentenza 7 ottobre 2005 n. 1646 - T.A.R. Calabria Sentenza 7 ottobre 2005 n. 1647 - T.A.R. Puglia Sentenza 19 luglio 2006 n. 2894.

Inoltre i giudici del Tar Campania-Salerno accettano erroneamente, come dimostra la giurisprudenza di seguito riportata, la tesi dell’inserimento delle aree interdette all’attività venatoria per motivi di sicurezza, come i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie, nel computo della quota di SASP protetta:
“La corretta interpretazione dell’art.10, comma 3 citato deve considerarsi quella per cui nelle percentuali di territorio – che la norma fissa tra il 20 e il 30% - da destinare a protezione della fauna selvatica, vadano computate unicamente le aree in cui la caccia è vietata per ragioni di tutela ambientale, dovendosi invece escludere dal computo complessivo della superficie quelle aree come, ad esempio, i centri abitati o le fasce di rispetto stradali o ferroviarie, che si pongono come meramente inidonee allo scopo, e in cui l’attività venatoria è inibita per motivi di sicurezza.” C.d.S. Sez. VI, Sentenza 21 maggio 2002 n. 4972 - T.A.R. Campania Sez. I - 23 ottobre 2001, n. 4639 - T.A.R. Lombardia Sentenza 24 gennaio 2003 n. 46 - T.A.R. Lazio, Sez. I ter - 21 gennaio 2005, n. 500 - T.A.R. Campania, Sez. I - 27 maggio 2005, n. 7269.

Fortunatamente il Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 3492 del 10 Luglio 2007 ristabilisce l’esatta gerarchia degli interessi in gioco affermando il seguente principio “in un quadro comparativo dai contrapposti interessi pare debba essere data prevalenza a quello pubblico alla salvaguardia dell’ambiente".