TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 338 del 14 aprile 2021
Caccia e animali.Revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

In base all’articolo 32, commi 1 e 2, L. n. 157/1992 la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni vanno disposti «nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale», con la precisazione che tali provvedimenti sono assunti «a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna». La recidiva costituisce presupposto del provvedimento di cui si discute solamente in caso di condanna per i reati di cui alle lettere d) e i) del comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992, mentre non è richiesta in caso di condanna per i reati di cui alle lettere c) ed e) del medesimo comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992; la misura in questione si applica anche nel caso in cui l’imputato sia stato ammesso all’oblazione; al ricorrere dei presupposti di legge l’adozione del provvedimento è vincolata e non è necessaria alcuna ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine all’affidabilità del soggetto

Pubblicato il 14/04/2021

N. 00338/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01028/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. ti Marcello Galdi e Umberto Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Brescia, via Marsala n. 44;

contro

Ministero dell’Interno - Questura di Brescia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6;

per l’annullamento

del provvedimento della Questura di Brescia n. 2464/189/2018- Cont.C /PASI del 11/09/2018, notificato il 27/09/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell’udienza di merito del giorno 10 marzo 2021, tenutasi in collegamento da remoto, senza discussione orale, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto in epigrafe indicato, con il quale la Questura di Brescia gli ha denegato il rinnovo di porto di fucile per uso caccia con contestuale divieto di rilascio dello stesso titolo per anni dieci.

Il provvedimento è stato emesso, perché il ricorrente è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati di (i) esercizio dell’uccellaggione con l’ausilio di mezzi non consentiti (articolo 30, comma 1, lettere E e H, L. n. 157/1992), (ii) omessa denuncia di munizioni a palla unica (articolo 697 Cod. pen.), (iii) omessa denuncia di trasferimento (articolo 17 Reg. TULPS in relazione al combinato disposto degli artt. 58 Reg. TULPS e 38 TULPS). In relazione a tali capi di imputazione, il GIP, dopo aver escluso la ricorrenza del reato di cui alla lettera H del comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992, ha ammesso l’imputato all’oblazione giudiziale per gli altri reati contestati, e lì ha dichiarati estinti una volta intervenuto il pagamento del dovuto.

Chiede il ricorrente che l’atto impugnato sia annullato perché viziato da:

1) “Violazione di Legge (ART. 10 BIS L. 241/90) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione”, in quanto – contrariamento a quanto indicato nel decreto della Questura - non gli è mai stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, atto endoprocedimentale di cui ha rinvenuto traccia solamente all’esito dell’accesso agli atti espletato dal difensore officiato;

2) “eccesso di potere, irragionevolezza, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 comma 1, lett.”e” legge 157/92 – “esercizio di uccellagione con l’ausilio di mezzi non consentiti “ - violazione della legge 157/92 art.32 “sospensione , revoca, e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia “.- violazione art.10 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S”, in quanto la misura disposta dal Questore può essere adottata solamente nel caso di recidiva dei reati di cui alle lettere C ed E del comma 1 dell’articolo 30 L. n. 157/1992, condizione che qui non ricorre, e in quanto manca la valutazione sulla non affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, tenuto conto (i) che l’episodio contestato è di particolare tenuità, (ii) che resta un episodio isolato, (iii) che la condotta di vita è priva di censure, (iv) che le reti per l’uccellaggione non sono armi, l’uso non deve essere autorizzato e l’impiego non può costituire abuso delle armi, (v) che l’oblazione ha estinto il reato, sicché in definitiva la misura appare sproporzionata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando comparsa di mera forma accompagnata da relazione dell’ufficio e documentazione pertinente al caso.

All’udienza di merito del 10 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Occorre muovere dal data normativo, e segnatamente dall’articolo 32, commi 1 e 2, L. n. 157/1992, a mente del quale la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni vanno disposti «nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale», con la precisazione che tali provvedimenti sono assunti «a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna».

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, possono trarsi le seguenti conclusioni:

- la recidiva costituisce presupposto del provvedimento di cui si discute solamente in caso di condanna per i reati di cui alle lettere d) e i) del comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992, mentre non è richiesta in caso di condanna per i reati di cui alle lettere c) ed e) del medesimo comma 1 dell’articolo 30 della L. n. 157/1992 (come, per l’appunto, nel caso di specie);

- la misura in questione si applica anche nel caso in cui l’imputato sia stato ammesso (come per l’appunto nel caso in esame) all’oblazione (cfr., T.R.G.A. Trento, sentenza n. 45/2020);

- al ricorrere dei presupposti di legge l’adozione del provvedimento è vincolata e non è necessaria alcuna ulteriore valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine all’affidabilità del soggetto (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 5824/2014).

In questo quadro risulta infondato il secondo motivo di ricorso, perché nessuno degli elementi valorizzati dal ricorrente consente di ritenere inapplicabile al caso di specie la previsione della lettera b) del comma 1, dell’articolo 32 della L. n. 157/1992: al contrario in atti è dimostrata la ricorrenza di tutti i presupposti normativi.

È del pari infondato il primo motivo di ricorso, perché in presenza di un provvedimento vincolato, il cui contenuto palesemente non avrebbe potuto essere diverso, il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, così come quella dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato (sulla scorta della formulazione del comma 2 dell’articolo 21 octies L. n. 241/1990 applicabile ratione temporis), degrada a irregolarità non viziante.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato, con condanna della parte soccombente alla rifusione all’altra parte delle spese di giudizio, come da regola generale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, svoltasi con collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore