TAR Lombardia (MI) n. 541 del 11 marzo 2021
Caccia e animali.Riduzione del prelievo venatorio
In base al quadro normativo di riferimento, lo stato di conservazione di una specie deve essere esaminato su una scala appropriata, riferibile non solo al limitato contesto provinciale, cui si riferiscono i censimenti intrapresi dai Comitati, ma ad ambiti più ampi, come quelli regionale, nazionale e continentale;-parimenti, la valutazione deve tenere conto dei dati emersi nel corso degli anni, a fronte dei quali non assume valore dirimente quello relativo ad un specifico anno, perché la prospettiva di verifica dello stato di conservazione di una specie copre un ambito temporale ben più ampio del singolo anno o della singola stagione venatoria
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00641/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02767/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2015, proposto da
Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Chiavenna, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Sondrio, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Alta Valtellina, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Tirano, Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio eletto presso lo studio Pierangela Fraschini in Milano, via Fontana, 5 e con domicilio pec come in atti;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in Milano, piazza Città di Lombardia, 1 e con domicilio pec come in atti;
per l'annullamento
- del decreto nr. 7278 datato 11.09.2015 della Direzione Generale Agricoltura, a firma del Dirigente dell'Unità sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo Dott.ssa Anna Bonomo, pubblicato in data 15.09.2015, con il quale viene disposta la riduzione del prelievo venatorio della specie Pernice Bianca ai sensi dell'art. 1, comma VII, L.R.
17/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Fabrizio Fornataro;
Trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il decreto regionale n. 7278, datato 11.09.2015, la Regione Lombardia, in applicazione delle disposizioni dettata dalla L.R. 17/04, ha ridotto il prelievo venatorio di alcune specie animali.
I Comitati ricorrenti contestano il decreto nella parte in cui ha ridotto il prelievo della pernice bianca.
In particolare, rispetto alla pernice bianca, il decreto palesa che “Regione Lombardia ha avviato un processo di analisi dei dati popolazionistici della specie connesso a forme di pianificazione faunistico-venatoria allo scopo di precisare in tempi medio-brevi i criteri di sostenibilità biologica per la continuazione del prelievo. Stante le conoscenze sinora raccolte, si ritiene che le modalità gestionali previste per la corrente stagione venatoria, ulteriormente cautelative rispetto a quelle adottate nel 2014, siano sufficientemente precauzionali, in attesa di precisare le conoscenze sullo stato della popolazione lombarda. Si intende inoltre confermare, anche per questa stagione venatoria, la possibilità, per le Province, di ulteriori riduzioni del prelievo, sulla base dei risultati dei censimenti tardo-estivi 2015”.
Muovendo da tali premesse, il decreto stabilisce, per la pernice bianca, che “non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto. Il piano di prelievo non potrà essere superiore al 70% dei capi abbattuti nel 2011. Il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano. Eventuali ulteriori riduzioni potranno essere stabilite dalle province sulla base dei risultati dei censimenti tardo-estivi 2015”.
2) Preliminarmente, è infondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata da Regione Lombardia.
La circostanza che il provvedimento riguardi una stagione venatoria ormai trascorsa non elide l’interesse dei ricorrenti alla decisione di merito del ricorso, stante l’effetto conformativo che deriverebbe da un eventuale accoglimento dell’impugnazione, tale da incidere sulle modalità di azione dell’amministrazione anche in relazione alle successive determinazioni da assumere in tema di limiti al prelievo venatorio.
3) Con più censure da trattare congiuntamente, perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, i ricorrenti lamentano il difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare, si evidenzia che i Comprensori alpini di caccia hanno intrapreso lo svolgimento, nel territorio di competenza, del censimento della popolazione della pernice bianca, al fine di valutare lo stato di conservazione della specie.
Nondimeno, prima della conclusione dell’attività di censimento, la Regione Lombardia ha stabilito, con il decreto impugnato, una riduzione numerica del prelievo venatorio per la stagione 2015 - 2016 e ciò integrerebbe un difetto di istruttoria.
Le censure sono infondate.
In particolare, il Tribunale osserva che:
- contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la decisione assunta da Regione Lombardia non sottende un’istruttoria lacunosa e, del resto, il mancato completamento dei censimenti eseguiti dai Comitati ricorrenti non si traduce nella carenza di un dato indefettibile per l’adozione del provvedimento gravato;
- sul punto merita condivisione la considerazione sviluppata dall’amministrazione, secondo cui, in base al quadro normativo di riferimento, lo stato di conservazione di una specie deve essere esaminato su una scala appropriata, riferibile non solo al limitato contesto provinciale, cui si riferiscono i censimenti intrapresi dai Comitati, ma ad ambiti più ampi, come quelli regionale, nazionale e continentale;
- parimenti, la valutazione deve tenere conto dei dati emersi nel corso degli anni, a fronte dei quali non assume valore dirimente quello relativo ad un specifico anno, perché la prospettiva di verifica dello stato di conservazione di una specie copre un ambito temporale ben più ampio del singolo anno o della singola stagione venatoria;
- in tale contesto, i censimenti faunistici eseguiti su scala provinciale sono un elemento di conoscenza dello stato di conservazione di una certa specie in un certo ambito limitato, ma non integrano un dato idoneo di per sé a stabilire in generale il grado di conservazione di una specie;
- piuttosto si tratta di un elemento informativo da vagliare nel corso degli anni, unitamente a tutti gli altri dati a disposizione, su scala non meramente provinciale, ma, come già detto, su scala regionale, nazionale e continentale;
- pertanto, la circostanza che l’amministrazione abbia provveduto prima della conclusione del censimento intrapreso dai Comprensori non incide sulla legittimità del provvedimento stesso, atteso che la valutazione tiene conto dei risultati dei precedenti censimenti, mentre i dati raccolti ex novo integreranno il materiale istruttorio da esaminare nelle successive stagioni venatorie;
- non solo, Regione Lombardia ha adottato il decreto dopo avere acquisito il preventivo parere di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale), che si è espresso in modo molto più restrittivo rispetto a quanto poi disposto nel decreto impugnato, atteso che ISPRA ha ipotizzato la sospensione della caccia con riferimento alla pernice bianca;
- ciò nonostante, la Regione, tenendo conto dei dati emersi negli anni precedenti ha mantenuto la possibilità di un prelievo venatorio, seppure limitandolo;
- sul punto, il decreto specifica che Regione Lombardia ha avviato un processo di analisi dei dati popolazionistici della specie connesso a forme di pianificazione faunistico-venatoria allo scopo di precisare in tempi medio-brevi i criteri di sostenibilità biologica per la continuazione del prelievo;
- sulla base di tali premesse, ha ritenuto di adottare modalità gestionali del prelievo più cautelative di quelle del 2014, “in attesa di precisare le conoscenze sullo stato della popolazione lombarda”, con la conferma, in ogni caso, della possibilità per le Province di disporre “ulteriori riduzioni del prelievo, sulla base dei risultati dei censimenti tardo-estivi 2015”;
- si tratta di una valutazione ragionevole, perché tiene conto di dati pluriennali emersi su scala non meramente provinciale;
- neppure è condivisibile la censura diretta a contestare il decreto nella parte in cui assume il 2011 ad anno di riferimento, stabilendo che l’entità del prelievo non potrà essere superiore al 70% dei capi abbattuti nel 2011;
- invero, Regione Lombardia ha evidenziato, senza alcuna contestazione sul punto, che il riferimento al 2011 ha favorito il prelievo venatorio, poiché proprio nel 2011 si è registrato il maggior numero di capi abbattuti;
- pertanto, nella logica di consentire il prelievo venatorio, seppure con finalità prudenziali tese alla conservazione della specie e contemperando le diverse esigenze emerse, la Regione ha assunto a riferimento un anno in cui il prelievo venatorio è stato consistente, limitandolo però al 70% di quello realizzato nell’anno di riferimento, con l’ulteriore precisazione, che il prelievo verrà comunque fermato alla realizzazione dell’80% del piano, in coerenza con l’esigenza di preservare la conservazione della specie;
- ne deriva che il decreto impugnato, oltre a sottendere specifiche risultanze istruttorie, esprime valutazioni proporzionate alle esigenze da tutelare e coerenti con i dati emersi, dando conto in modo chiaro delle ragioni della determinazione adottata;
- va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La considerazione della fattispecie complessiva sottesa al ricorso conduce a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Referendario