TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 1838 del 22 novembre 2012
Caccia e animali. Uccellagione e privazione licenza di porto di fucile

Sull'individuazione del termine di decorrenza della privazione decennale della licenza di porto di fucile da caccia in caso di condanna per uccellagione

N. 01838/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da:
EDDI ILARIO CORTESI, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Roberti, con domicilio eletto presso l’avv. Donatella Bono in Brescia, via Bulloni 12;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Bergamo Cat.2^-PAS del 6 novembre 2008, con il quale è stato negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia con contestuale divieto di rilascio dello stesso titolo per dieci anni;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Bergamo con decreto del 6 novembre 2008 ha negato al ricorrente Eddi Ilario Cortesi il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e ha contestualmente stabilito il divieto di rilascio del medesimo titolo per dieci anni.

2. Il suddetto provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 32 commi 1-b e 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto il ricorrente è stato denunciato da agenti del Corpo di Polizia Provinciale di Bergamo per i reati di esercizio dell’uccellagione e di abbattimento di specie protette (v. rispettivamente le lett. e-h dell’art. 30 comma 1 della legge 157/1992).

3. Più in dettaglio il ricorrente è stato sorpreso in data 10 novembre 2001 nel Comune di Foresto Sparso mentre esercitava l’uccellagione tramite due reti verticali del tipo a tramaglio (una di metri 12x1,80 e l’altra di metri 8x1,50) utilizzando come richiami due tordi bottacci illegittimamente detenuti (ossia privi della marcatura inamovibile comprovante la legittima detenzione). In una delle reti era rimasto intrappolato un pettirosso, che in conseguenza della cattura era morto. Oltre a questo gli agenti hanno accertato che presso l’abitazione del ricorrente erano custoditi ulteriori strumenti per l’uccellagione, e precisamente due tordi bottacci, un merlo e una rete verticale del tipo a tramaglio di metri 12x1,80. Il Tribunale di Bergamo Sede distaccata di Grumello del Monte con sentenza n. 121 del 4 maggio 2004, irrevocabile dal 23 giugno 2004, ha dichiarato estinti i reati di esercizio dell’uccellagione e di abbattimento di specie protette per intervenuta oblazione.

4. Contro il decreto del 6 novembre 2008 il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 12 gennaio 2009 e depositato il 28 gennaio 2009. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) illegittimità costituzionale dell’art. 32 commi 1-b e 2 della legge 157/1992, nella parte in cui prevede la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni sia nel caso di condanna sia qualora il reato risulti estinto per oblazione; (ii) violazione dell’art. 30 comma 1-e-h della legge 157/1992, in quanto solo la prima fattispecie (uccellagione) prevede le conseguenze negative applicate al ricorrente e, si dovrebbe ritenere, solo in caso di condanna; (iii) sproporzione della sanzione del divieto decennale di rilascio se tale periodo viene computato a partire dal provvedimento amministrativo di revoca o di mancato rinnovo della licenza di porto d’armi. Oltre all’annullamento dell’atto impugnato è stato chiesto il risarcimento del danno (essendo la caccia per il ricorrente un’estrinsecazione della personalità ingiustamente conculcata).

5. L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Sulle questioni proposte si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) per il reato di uccellagione di cui all’art. 30 comma 1-e della legge 157/1992 l’art. 32 commi 1-b e 2 della medesima legge prevede una doppia sanzione consistente nella revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e nel divieto di rilascio del suddetto titolo per un periodo di dieci anni. La sanzione è applicata sia nel caso di condanna sia qualora il reato risulti estinto per oblazione;

(b) l’equiparazione della sentenza che dichiara l’estinzione del reato a quella di condanna non appare irragionevole se si considera che in entrambi i casi la repressione di questa forma di esercizio abusivo della caccia si basa su un “accertamento forte”. Si può utilizzare questa espressione perché la condotta illegale del cacciatore è accertata nell’immediatezza del fatto da soggetti specializzati, ossia dagli agenti incaricati della vigilanza sull’attività venatoria. La flagranza del reato e il sequestro dell’attrezzatura utilizzata per l’uccellagione rendono difficilmente contestabili gli elementi oggettivi della condotta. La certezza del fatto è presente anche nel caso in esame, e in realtà non è neppure materia di contestazione;

(c) risulta dunque appropriato che il legislatore abbia deciso di collegare all’ipotesi di oblazione le medesime conseguenze amministrative sul porto d’armi previste per il caso di condanna. Qualora l’interessato non opti per l’oblazione il giudizio penale potrà certamente condurre ad approfondimenti di merito attraverso valutazioni circa l’elemento soggettivo o l’errore, così come potrà affrontare il problema di una diversa qualificazione della fattispecie concreta (v. ad esempio Cass. pen. Sez. III 15 luglio 2011 n. 35891), ma ai fini della ragionevolezza della norma è sufficiente che l’inibizione del porto d’armi sia la conseguenza di un accertamento condotto nell’ambito della vigilanza specializzata sull’attività venatoria. Rispetto a tale accertamento, incentrato sulla condotta materiale, la sentenza di condanna è solo una veste giuridica ulteriore, e dunque sotto questo profilo vale esattamente quanto una sentenza che dichiara di non doversi procedere per intervenuta oblazione;

(d) esaminata in questa prospettiva la privazione del porto d’armi subita dal soggetto sorpreso a esercitare l’uccellagione risulta assimilabile alle misure di revoca o di diniego di rinnovo applicate in sede amministrativa (ossia senza necessità di preventiva condanna penale) quando le autorità di pubblica sicurezza raccolgano coerenti indizi di inaffidabilità nell’uso delle armi (v. art. 43 comma 2 del RD 18 giugno 1931 n. 773);

(e) pertanto deve essere respinta sotto questo profilo la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente;

(f) rimane però il problema della durata del divieto di rilascio di un nuovo titolo. In proposito si osserva che la scelta del legislatore di prolungare per dieci anni l’inibizione nel caso di uccellagione è decisamente severa ma non appare irragionevole per sé, in quanto mirata evidentemente a disincentivare una forma di caccia illegale che la sensibilità collettiva rifiuta con particolare forza;

(g) tuttavia della norma deve essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata, e dunque nel calcolo del termine decennale devono essere tenuti in considerazione sia il principio di ragionevole durata delle sanzioni sia l’affidamento dell’interessato. In questo quadro la decorrenza deve rimanere agganciata a un elemento oggettivo, che è senz’altro da individuare nella pronuncia del giudice penale. Non sarebbe invece corretto far partire il periodo di inibizione dalla data del provvedimento amministrativo di revoca o di diniego di rinnovo del porto d’armi, perché vi sarebbe uno spostamento in avanti della sanzione, che perderebbe il necessario collegamento con il fatto illecito e assumerebbe un significato astratto, non più riferibile a un interesse pubblico attuale. È vero che in questo modo i trasgressori potrebbero beneficiare del ritardo con cui l’amministrazione interviene per privarli del titolo (come in effetti è capitato al ricorrente, che fino al 2008 ha continuato a detenere la licenza di porto di fucile per uso caccia) ma le disfunzioni amministrative non devono risolversi in danno dei privati, neppure per salvaguardare eventuali obiettivi di giustizia sostanziale. In realtà gli uffici giudiziari hanno l’obbligo di comunicare l’intervenuta oblazione o la sentenza di condanna, ed è poi compito dell’amministrazione di attivarsi tempestivamente per adottare i provvedimenti conseguenti (v. art. 32 comma 2 della legge 157/1992). Se questo schema non viene rispettato non è possibile rimediare spostando nel tempo gli effetti dell’inibizione;

(h) di conseguenza la privazione decennale della licenza di porto di fucile per uso caccia non può prolungarsi oltre il 4 maggio 2014.

7. In conclusione il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che il provvedimento impugnato viene annullato nella parte in cui implica che il termine decennale di inibizione decorra dalla data del provvedimento stesso anziché dalla data della sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati. Ristretto in questi confini l’accoglimento non rappresenta un idoneo presupposto per riconoscere al ricorrente un risarcimento monetario. La reciproca soccombenza consente l’integrale compensazione delle spese di giudizio. Il contributo unificato è a carico dell’amministrazione nei limiti della soccombenza, ossia in una misura equitativamente quantificabile nel 50% dell’importo versato dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando:

(a) accoglie parzialmente il ricorso, come precisato in motivazione, e lo respinge per il resto, compresa la domanda di risarcimento;

(b) compensa integralmente le spese di giudizio;

(c) condanna l’amministrazione a rimborsare al ricorrente il 50% del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)