TAR Molise, Sez. I, n. 642, del 8 novembre 2013
Caccia e animali.Impiego degli animali nei circhi
La normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l’impiego degli animali nei circhi (art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, artt. 1 e 2 della legge 9.2.1982 n. 37), talché il divieto preconcetto e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito - come nel caso di specie - in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l’installazione degli impianti circensi. Se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 c.p., non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'uso degli animali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
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N. 00642/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2006, proposto da Lea S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Cerceo e Salvatore Di Pardo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Berlinguer n. 1,
contro
Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, presso la sede municipale,
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1)la nota prot. n. 211/PA datata 4.5.2006, a firma del Dirigente della polizia locale, con la quale il Comune di Campobasso ha comunicato di non poter prendere in considerazione – in relazione all’ordinanza n. 84 del 31.5.2005 – la richiesta di autorizzazione all’installazione di un complesso circense, avanzata dalla ricorrente società, qualora <<nel corso degli spettacoli verranno utilizzati animali, in maniera totale oppure parziale, anche ai soli scopi espositivi, appartenenti o no a specie domestiche, nati o no in cattività>>; 2)ogni altro atto presupposto o connesso, compresa l’ordinanza comunale n. 84 del 31.5.2002, la quale vieta su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo circense o d’intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che utilizzi animali anche ai soli scopi espositivi e, per quanto occorrer possa, l’ordinanza sindacale n. 80/2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della ricorrente società;
Visti l’atto di costituzione e la memoria dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente società, avendo chiesto al Comune di Campobasso, l’autorizzazione per installare un proprio complesso circense, a fronte del diniego, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la nota prot. n. 211/PA datata 4.5.2006, a firma del Dirigente della polizia locale, con la quale il Comune di Campobasso ha comunicato di non poter prendere in considerazione – in relazione all’ordinanza n. 84 del 31.5.2005 – la richiesta di autorizzazione all’installazione di un complesso circense, avanzata dalla ricorrente società, qualora <<nel corso degli spettacoli verranno utilizzati animali, in maniera totale oppure parziale, anche ai soli scopi espositivi, appartenenti o no a specie domestiche, nati o no in cattività>>; 2)ogni altro atto presupposto o connesso, compresa l’ordinanza comunale n. 84 del 31.5.2002, la quale vieta su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo circense o d’intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che utilizzi animali anche ai soli scopi espositivi e, per quanto occorrer possa, l’ordinanza sindacale n. 80/2002. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, dell’art. 1 della legge 29.7.1980, degli artt. 1 e 2 della legge 9.2.1982 n. 37, dell’art. 1 della legge 13.7.1984, incompetenza, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
L’Amministrazione comunale intimata si costituisce e, con successiva memoria, deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.
Con ordinanza collegiale n. 290 del 2006, questa Sezione accoglie la domanda incidentale di parte ricorrente.
All’udienza straordinaria del 31 ottobre 2013, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - La motivazione per la quale l’autorizzazione all’installazione di un complesso circense, chiesta dalla ricorrente società, viene negata, poiché nel corso degli spettacoli sono <<utilizzati animali, in maniera totale oppure parziale, anche ai soli scopi espositivi, appartenenti o no a specie domestiche, nati o no in cattività>> è una motivazione incongrua, del tutto sganciata da un presupposto istruttorio e avulsa, persino, da una logica di intento protettivo degli animali.
Invero, se mai da un ipotetico accertamento istruttorio fosse emerso che nel complesso circense della ricorrente società vivessero in cattività animali tenuti in condizioni igieniche malsane, o addirittura vittime di maltrattamenti, ebbene in tal caso il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ben avrebbe potuto limitare, regolare o vietare l’attività circense. Viceversa, una generica regolamentazione - mediante ordinanza di divieto dell’uso di animali nei circhi - del tutto sganciata da un’attività istruttoria, motivata soltanto con ragioni di carattere astratto, peraltro riferibili alle posizioni dell’ideologia animalista, non solo non sortisce il risultato di proteggere gli animali del circo, ma – paradossalmente - potrebbe persino metterne in pericolo il benessere, se il blocco delle attività circensi producesse la conseguenza di impoverire le risorse necessarie al circo per l’assistenza agli animali.
Nella sua ordinanza, invero, il Sindaco di Campobasso non individua una migliore soluzione alloggiativa e assistenziale per gli animali del circo, ma semplicemente invita – in modo neanche tanto sottinteso - il circo stesso a cercare ospitalità in altra città, dove le amministrazioni comunali siano più tolleranti verso l’uso di animali negli spettacoli itineranti.
La normativa citata dal Sindaco nella sua ordinanza è del tutto inconferente, vale a dire insufficiente a supportare l’impianto dispositivo dell’impugnato divieto.
La legge n. 473/1993 vieta il maltrattamento di animali, ma – come già osservato – nel caso di specie, non è provato che vi siano stati maltrattamenti del genere.
La legge n. 150/1992 (con il D.M. 31.12.1979) regolamenta il traffico internazionale di specie selvatiche di animali ma, nella specie, ancora una volta, fa difetto un principio di prova circa la violazione della disciplina.
Allo stesso modo, non è provato che il trasporto degli animali da parte della ricorrente società sia avvenuto in violazione della normativa di protezione, di cui al D.Lgs. n. 532/1992 e al D.Lgs. n. 388/1998.
Il D.M. 19.4.1996 fornisce un elenco di specie animali pericolose, di cui non è consentita la detenzione domestica, ma evidentemente il circo è escluso da detto divieto, trattandosi di caravanserraglio autorizzato allo svolgimento di attività di spettacolo, anche con l’impiego di animali esotici.
Per quel che riguarda la Dichiarazione universale U.n.e.s.c.o. dei diritti degli animali del 15.10.1978 (sottoscritta a Parigi), si tratta di un atto privo di carattere normativo, non avente cioè valenza cogente ma solo ottativa; nella parte in cui proclama, genericamente, che nessun animale debba essere “usato” per il divertimento dell’uomo, non necessariamente essa va interpretata come divieto di tutti gli spettacoli con l’impiego di animali, quanto piuttosto come divieto di strumentalizzazione e abuso. Si consideri che, nell’interazione tra uomo e animale domestico, addomesticato e persino selvatico – stando ai principi più noti della zooantropologia – esiste una mutualità, un reciproco scambio tra esseri viventi posti in relazione tra loro, che può valorizzarne la cooperazione anche in attività ludiche (e lo spettacolo rientra in tali attività), a condizione che non sussistano, né sopravvengano condizioni di maladattamento o maltrattamento.
Com’è noto, la legge 18 marzo 1968 n. 337 rende possibili l’autorizzazione e l’espletamento delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, mentre il D.M. 18.5.2007 reca le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, che dette attività devono rigorosamente rispettare. Fino a che tale normativa non sarà modificata, nel senso di vietare del tutto l’uso di animali negli spettacoli, non potrà essere il Comune a cambiare l’ordinamento con una semplice ordinanza contingibile, fuorché per le ipotesi – contemplate dall’ordinamento medesimo - che vi siano comprovati pericoli per l’igiene, l’incolumità pubblica e privata, o per la sicurezza urbana.
IV - I motivi del ricorso sono, pertanto, attendibili e meritevoli di accoglimento. La normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l’impiego degli animali nei circhi (art. 1 della legge 18.3.1968 n. 337, artt. 1 e 2 della legge 9.2.1982 n. 37), talché il divieto preconcetto e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo, ancor più quando è perseguito - come nel caso di specie - in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l’installazione degli impianti circensi. Se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 c.p., non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'uso degli animali (cfr.: T.a.r. Emilia Romagna Bologna II, 4.7.2012 n. 470; T.a.r Emilia Romagna I, 11.5.2010 n. 157).
V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in euro 1000,00 (mille) al lordo, oltre Iva, C.p.a. e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna il Comune resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1000,00 (mille), oltre Iva, C.p.a. e rimborso del contributo unificato.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2013, dal Collegio così composto:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)