INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI, PRIMO INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE di Luca RAMACCI IN TEMA DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Cass. Sez. I penale sent. 29111999 (c.c. 14101999) Pres. Losana  Est. Rossi  P.M. (conf..) Ciampoli

P.M. in proc. Cappellieri ed altri

 

Il fenomeno noto come inquinamento elettromagnetico è astrattamente riconducibile alla previsione dell’art 674 c.p., il quale, tuttavia, risulta in concreto inapplicabile per la mancanza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa rappresentato dalla non accertata idoneità del fenomeno a produrre effetti sulla salute delle persone

 

INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI, PRIMO INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

 

 

Il fenomeno dell’inquinamento da campi magnetici, noto anche come “elettrosmog” secondo una definizione giornalistica, è stato oggetto di un primo esame da parte della Corte di cassazione cosicché può dirsi compiuto un ulteriore (piccolo) passo verso l’individuazione delle disposizioni in concreto applicabili.

 

Il problema, particolarmente sentito soprattutto a seguito della esponenziale prolificazione degli impianti a bassa ed alta frequenza,non può tuttavia dirsi risolto.

 

E’ da tempo, infatti, che la dottrina e la giurisprudenza si interrogano sulla portata del fenomeno e sugli strumenti di contrasto dello stesso in sede civile amministrativa e, da ultimo penale[1]. Le soluzioni adottate sono state però non uniformi e la materia viene ancora trattata con estrema incertezza.

 

Si è assistito negli ultimi anni ad un aumento dell’interesse da parte del legislatore il quale, dopo avere per anni trascurato il fenomeno o reso praticamente inapplicabili le scarse disposizioni esistenti, ha ora in fase di approvazione una “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

 

La legge quadro di cui si è appena detto ha come scopo quello di disciplinare in modo organico la materia che è ora disciplinata da disposizioni tra loro non coordinate e di difficile applicazione. Il legislatore si è dunque fatto carico delle preoccupazioni dei cittadini i quali, attraverso alcune associazioni di difesa ambientale o mediante la costituzione di comitati spontanei, avevano sollecitato in più occasioni maggiore attenzione al problema che, in altri stati, veniva diversamente affrontato.

 

La nuova disciplina, però, non sembra prevedere sanzioni penali in caso di violazione ma soltanto sanzioni amministrative. Tale scelta legislativa, purtroppo ormai frequente per quanto riguarda la materia della tutela dell’ambiente, non fornisce strumenti utili alla repressione di attività illecite per la difficoltà concreta nell’applicazione delle sanzioni (e, ancor prima, per l’effettuazione dei controlli) determinata dalla struttura organizzativa degli enti competenti, la quasi sempre cronica inefficienza degli stessi e le scarse garanzie di indipendenza fornite dai vertici.

 

Le disposizioni ora all’esame del parlamento prevedono comunque l’applicabilità di dette sanzioni “salvo che il fatto non costituisca reato” cosicché la possibilità di applicare le disposizioni del codice penale non viene del tutto preclusa, anche se è facile prevedere la necessità di risolvere le inevitabili questioni sulla sussistenza di eventuali rapporti di specialità.

 

Se il testo della nuova disciplina verrà approvato senza modifiche, il contributo interpretativo fornito dalla Corte di cassazione sarà ancor più importante.

 

Vediamo dunque, nel dettaglio, quali sono le conclusioni cui è giunta la Corte.

 

La vicenda riguarda il fenomeno di disturbo (peraltro diverso dal superamento dei limiti di sicurezza imposti dalla legge, come ricordano i giudici della Cassazione) generato da un elettrodotto ad alto voltaggio situato in prossimità di una privata abitazione.

 

I campi magnetici oggetto di esame da parte della Corte sono dunque quelli a bassa frequenza generati da tale tipologia di impianti.

 

La Corte, pur riconoscendo l’applicabilità in astratto ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico della violazione ipotizzata e contemplata dall’articolo 674 C.P. esclude però la sussistenza di uno dei requisiti fondamentali richiesto dalla disposizione in esame e rappresentato dall’attitudine offensiva della “cosa” gettata.

 

La Corte esclude anche l’applicabilità nella fattispecie dell’articolo 675 C.P. criticando il ricorso alla contestazione alternativa effettuato in sede di indagini preliminari.

 

La riconosciuta inidoneità dell’articolo 675 C.P. ad essere utilizzato con riferimento agli impianti generanti campi elettromagnetici assume tuttavia una rilevanza relativa posto che tale disposizione è destinata ad una prossima inevitabile depenalizzazione in forza dell’articolo 7 lettera C) della Legge 25 giugno 1999, n.205 “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”[2].

 

Di estrema importanza appare invece la riconosciuta applicabilità dell’articolo 674 C.P. sebbene con le limitazioni chiaramente indicate in motivazione.

 

Va pure segnalato che la decisione in esame non appare isolata.

 

Appena un giorno prima, infatti, la medesima sezione della Corte di Cassazione era giunta a conclusioni simili con riferimento ad un ipotesi di inquinamento elettromagnetico generato da impianto ad alta frequenza (nella fattispecie un ripetitore radio)[3].

 

Anche in questo caso i giudici di legittimità, sebbene con motivazione estremamente sintetica, non avevano escluso l’applicabilità in astratto del citato articolo 674 C.P. ed avevano ritenuto rilevante l’assenza di prova in ordine alla “idoneità delle denunciate emissioni a provocare una delle conseguenze previste dal legislatore”.

 

In definitiva, dunque, non viene esclusa l’applicabilità delle sanzioni contemplate dall’articolo 674 C.P. qualora risulti scientificamente dimostrata la pericolosità dei campi elettromagnetici.

 

L’ostacolo individuato dalla Corte sembra però che possa essere, in futuro, superato.

 

Con flusso ormai costante la comunità scientifica internazionale fornisce nuovi contributi sulla pericolosità dei campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza.

 

Né può negarsi che tale interesse unito all’attenzione sempre più viva da parte del legislatore nazionale al fenomeno non abbiano alcun significato.

 

Esiste inoltre un significativo precedente nella giurisprudenza di merito che induce a ritenere possibile l’accertamento della pericolosità dell’esposizione a campi magnetici con riferimento a singole situazioni.

 

Ci si riferisce ad una recente decisione del Pretore di Rimini della quale si è avuto notizia dalla stampa nazionale[4].

 

Con la citata decisione è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per il delitto di lesioni colpose (con malattie guaribili in oltre 40 giorni) cagionate a causa della costruzione di una linea di elettrodotto a 380 KV ad alcuni soggetti residenti in prossimità dell’impianto.

 

L’accertamento delle lesioni era stato eseguito nel corso delle indagini preliminari attraverso perizia espletata con incidente probatorio.

 

Sembra dunque possibile dimostrare nel giudizio di merito, attraverso opportune verifiche di carattere tecnico scientifico e medico legale, l’astratta pericolosità dei campi elettromagnetici generati da un determinato impianto.

 

    

I risultati di un siffatto accertamento potranno essere utilizzati per colmare quella lacuna che la Corte di cassazione ha chiaramente individuato.

 

Né sembra possibile sostenere che le perplessità espresse nella sentenza in esame escludano del tutto tale possibilità ritenendo non solo non dimostrato, ma anche non dimostrabile il requisito della attitudine offensiva dei campi elettromagnetici, come può agevolmente desumersi dal contenuto della motivazione che lascia ampio spazio a future diverse valutazioni di casi analoghi.

 

Occorrerà dunque attendere eventuali ulteriori verifiche da parte della Corte, ma la decisone in esame costituirà senz’altro un utile strumento per l’orientamento della giurisprudenza di merito che, in passato, non era giunta a conclusioni univoche.

 

Invero, se alla sentenza del Pretore di Rimini in precedenza citata si era in passato affiancato un altro provvedimento di un giudice di merito che riconosceva l’applicabilità della contravvenzione sul getto pericoloso di cose anche al fenomeno dell’inquinamento da campi elettromagnetici[5] , altri giudici erano giunti a conclusioni di segno diametralmente opposto[6].

 

 

Luca RAMACCI



[1] Per una verifica più approfondita della materia si veda L. RAMACCI “Tutela Penale contro l’inquinamento da campi elettromagnetici” in questa Riv. n.2-31997; L. RAMACCI ““Inquinamento da campi elettromagnetici e violazione degli articoli 674 e 675 C.P.” in Riv. Pen. n. 61997;  S. FIORAVANTI, A. IACOMELLI, F. MACCHIA, L: RAMACCI G. SANTONOCITO, "Il problema corre sull'onda. Elettrosmog: biosfera a rischio" Roma 1998;  “Atti del convegno “Onde Sospette. Campi elettromagnetici: tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente a cura di M. QUIRINO”. Torino, 1998; S. MAGLIA, L. RAMACCI "Inquinamento elettromagnetico" ne "Il Codice dell'Ambiente" Piacenza 1999.  

 

[2] Pubblicata nella GU n. 149 del 28-6-1999
[3] Cass. Sez. I 11111999 (c.c. 13101999) n. 5592, Pareschi
[4] Pret. Rimini Sent. n.697 1261999, Balli ed altri reperibile su Internet in Diritto e Ambiente (www.lexambiente.com/)
[5] G.I.P. Pretura Venezia 131997 in  Riv. Penale n. 61997

[6] G.I.P. Pretura Venezia Ord. 14621 del 1631999; Tribunale Venezia Sez. I penale ord. 1641999 entrambe in Riv. Pen. n.61999 con nota di L. RAMACCI “Inquinamento elettromagnetico, una nuova pronuncia del giudice penale” .