Stazioni radio base nei centri abitati.
di Fulvio Albanese
di Fulvio Albanese
Quando le decisioni comunali consentono la collocazione degli impianti radioelettrici al servizio dell’abitato la potestà risulta legittimamente esercitata, ed è pertanto lecito il diniego per l’installazione non coerente con il Piano di Settore relativo all’inquinamento elettromagnetico.
Lo ha stabilito il Tar Sardegna con la sentenza n. 163 del 2008.
La vicenda prende le mosse dal diniego al rilascio di concessione edilizia n. 20 del 30.5.2003 del Dirigente Edilizia privata per l’installazione di una stazione radio per telefonia cellulare da localizzare in località Cuguttu nei pressi di Via Vittorio Emanuele nel Comune di Alghero, in quanto l’ubicazione scelta per l’installazione della stazione base non è coerente con il Piano di Settore relativo all’inquinamento elettromagnetico.
In sostanza il Comune di Alghero con delibera n. 45 del 18 dicembre 2002 adotta un regolamento nel quale individua specifici siti di localizzazione (definiti “Web Tower”) per gli impianti di telefonia mobile, al di fuori dei quali nuovi impianti non sarebbero stati ammessi.
Una società che gestisce il servizio di telefonia cellulare ha presentato ricorso contro il diniego del Comune all’installazione, e contro la Delibera-regolamento redatta ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della L. 36/2001, in modo particolare verso i punti con i quali il Comune dettando specifici criteri di localizzazione delle stazioni radio base ha di fatto disciplinato non solo la tipologia dei tipi di impianto con tutti gli elementi costruttivi, ma anche l’esatta localizzazione in punti individuati in apposite planimetrie.
Inoltre, la società lamenta che il Piano di localizzazione delle antenne sarebbe stato approvato dal Comune nel 2002, senza il previo avviso di avvio del procedimento.
Giustamente i giudici del Tar Sardegna fanno notare che trattandosi di atto regolamentare in applicazione del comma 6, dell’art. 8 della L. 36/2001, la comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria, in quanto l’art. 13 della L. 241/1990 espressamente prevede che: “ Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. Non era dunque necessaria ai fini della validità dell’atto, l’applicazione dell’art. 7 (Capo III Partecipazione nel procedimento) della Legge 241/1990 per l’adozione della delibera n. 45 del 2002 “Piano generale di settore relativo all’inquinamento elettromagnetico”.
Tra l’altro il Comune sottolinea il fatto che l’elaborazione del Piano è stata svolta con la partecipazione delle società interessate all’installazione di stazione radio base, e questa importante circostanza non è stata contestata o smentita, suffragando pertanto l’operato del Comune nell’ambito del Principio di leale collaborazione con i gestori del servizio.
Sul punto occorre richiamare la costante giurisprudenza a supporto del procedimento partecipato: “L’individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di telefonia mobile deve avvenire nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori”, (vedi ex multis: TAR Toscana, I sez., 23 novembre 2004, n. 6624; TAR Toscana, I sez., 23 novembre 2004, n. 6626; TAR Umbria, 12 maggio 2005, n. 271; TAR Toscana, I sez., 3 Ottobre 2005, n. 4572; TAR Emilia, Romagna Parma, 12 gennaio 2006, n. 10; TAR Veneto, III sez., 8 marzo 2006, n. 565; TAR Toscana, I sez., 22 novembre 2006, n. 285; TAR Lombardia, IV sez., 23 novembre 2006, n. 2833; TAR Bolzano, 28 febbraio 2007, n. 197; TAR Bolzano, 26 marzo 2008, n. 157).
Naturalmente dovrà essere cura del Comune convocare apposita conferenza istruttoria alla quale potranno partecipare: l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le aziende sanitarie locali competenti per territorio, per mappare il valore di fondo del campo elettromagnetico (alta e bassa frequenza), ed evidenziare zone con eventuali altri tipi di inquinamento (al fine di evitare la somma di più agenti inquinanti) o con particolari criticità sanitarie, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell’articolo 9 della legge 241/90 in modo da avere una scelta dei siti tecnicamente ineccepibile, e cosa più importante possibilmente condivisa anche dalla popolazione.
Tornando alla vicenda in esame, la motivazione di “non coerenza” al Piano di localizzazione è da sola sufficiente, puntualizza il Tar Sardegna, a legittimare il diniego puntuale espresso all’installazione.
Sul secondo punto riguardante la possibilità per il Comune di adottare un regolamento e più specificatamente quali sono i limiti per il Comune sulla localizzazione delle antenne nel regolamento stesso, i Giudici del Tar Sardegna sono molto chiari: “L’art. 8 comma 6 della L. 36/2001 prevede che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Il Comune di Alghero ha ritenuto, in via generale, di poter individuare oltre alle caratteristiche delle torri anche la loro specifica localizzazione nell’ambito del centro abitato (e tale dato è rilevante per rendere inapplicabile quella giurisprudenza sorta in relazione a casi nei quali i Comuni escludevano in toto il territorio abitato dalle localizzazioni).
La giurisprudenza amministrativa sul punto ha statuito che trattandosi di rete parificata alle opere di urbanizzazione primaria, ex art. 86 del D.Lgs.vo 259 del 1.8.2003 il Comune non ha poteri di imporre divieti generalizzati, sostanzialmente impeditivi alla realizzazione di una “rete” di copertura idonea a rendere un adeguato servizio, soprattutto nel centro abitato.
Quando però le decisioni comunali prese con un procedimento aperto e partecipato, consentono la collocazione delle opere (come è nel caso di specie) al servizio dell’abitato la potestà risulta legittimamente esercitata.
Né è stato contestato dalla società ricorrente l’insufficiente individuazione di siti e/o la loro concreta inidoneità.
Va dunque richiamata – continuano i Giudici del TAR - la più recente giurisprudenza formatasi in materia: Il potere conformativo di cui dispone l'amministrazione comunale nella materia delle localizzazione degli impianti di telefonia mobile, sia che venga esercitato in sede puntuale sia che si manifesti nell'adozione del regolamento di cui all'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36, può essere legittimamente esercitato alla duplice condizione che: 1) per effetto dei criteri localizzativi stabiliti dall'ente locale, non risulti impedita in via generalizzata la possibilità di installare gli impianti per la telefonia su tutto il territorio comunale o su larga parte di esso; 2) l'adozione delle norme sulla localizzazione delle stazioni radio base (finalizzate anche all'obiettivo della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) sia preceduta da adeguata istruttoria implicante necessariamente accertamenti tecnico-scientifici e/o da valutazione dei dati acquisiti (TAR Lecce, 14 maggio 2007, n. 1901).
In base alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 303 del 2003 è stata dichiarata l'incostituzionalità del d.lg. n. 198 del 2002 sicché il principio di indifferenza urbanistica, e la deroga a leggi regionali o regolamenti devono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, ne consegue la configurabilità di un potere comunale di localizzazione delle stazioni radio base (TAR Toscana Firenze, sez. I, 6 marzo 2007, n. 285).
In conclusione – secondo il TAR Sardegna - anche l'assimilazione delle antenne per SRB di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria, sempre invocata dai gestori della telefonia mobile, disposta dall'art. 86 comma 3 del codice delle telecomunicazioni approvato con d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, non preclude ai comuni, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica (ex art 8 comma 6, l. n. 36 del 2001), di prevedere la localizzazione delle antenne in determinati ambiti di territorio, sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio” (Consiglio Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961; sez. IV 6 aprile 2004 n. 1612).
Lo ha stabilito il Tar Sardegna con la sentenza n. 163 del 2008.
La vicenda prende le mosse dal diniego al rilascio di concessione edilizia n. 20 del 30.5.2003 del Dirigente Edilizia privata per l’installazione di una stazione radio per telefonia cellulare da localizzare in località Cuguttu nei pressi di Via Vittorio Emanuele nel Comune di Alghero, in quanto l’ubicazione scelta per l’installazione della stazione base non è coerente con il Piano di Settore relativo all’inquinamento elettromagnetico.
In sostanza il Comune di Alghero con delibera n. 45 del 18 dicembre 2002 adotta un regolamento nel quale individua specifici siti di localizzazione (definiti “Web Tower”) per gli impianti di telefonia mobile, al di fuori dei quali nuovi impianti non sarebbero stati ammessi.
Una società che gestisce il servizio di telefonia cellulare ha presentato ricorso contro il diniego del Comune all’installazione, e contro la Delibera-regolamento redatta ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della L. 36/2001, in modo particolare verso i punti con i quali il Comune dettando specifici criteri di localizzazione delle stazioni radio base ha di fatto disciplinato non solo la tipologia dei tipi di impianto con tutti gli elementi costruttivi, ma anche l’esatta localizzazione in punti individuati in apposite planimetrie.
Inoltre, la società lamenta che il Piano di localizzazione delle antenne sarebbe stato approvato dal Comune nel 2002, senza il previo avviso di avvio del procedimento.
Giustamente i giudici del Tar Sardegna fanno notare che trattandosi di atto regolamentare in applicazione del comma 6, dell’art. 8 della L. 36/2001, la comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria, in quanto l’art. 13 della L. 241/1990 espressamente prevede che: “ Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. Non era dunque necessaria ai fini della validità dell’atto, l’applicazione dell’art. 7 (Capo III Partecipazione nel procedimento) della Legge 241/1990 per l’adozione della delibera n. 45 del 2002 “Piano generale di settore relativo all’inquinamento elettromagnetico”.
Tra l’altro il Comune sottolinea il fatto che l’elaborazione del Piano è stata svolta con la partecipazione delle società interessate all’installazione di stazione radio base, e questa importante circostanza non è stata contestata o smentita, suffragando pertanto l’operato del Comune nell’ambito del Principio di leale collaborazione con i gestori del servizio.
Sul punto occorre richiamare la costante giurisprudenza a supporto del procedimento partecipato: “L’individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di telefonia mobile deve avvenire nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori”, (vedi ex multis: TAR Toscana, I sez., 23 novembre 2004, n. 6624; TAR Toscana, I sez., 23 novembre 2004, n. 6626; TAR Umbria, 12 maggio 2005, n. 271; TAR Toscana, I sez., 3 Ottobre 2005, n. 4572; TAR Emilia, Romagna Parma, 12 gennaio 2006, n. 10; TAR Veneto, III sez., 8 marzo 2006, n. 565; TAR Toscana, I sez., 22 novembre 2006, n. 285; TAR Lombardia, IV sez., 23 novembre 2006, n. 2833; TAR Bolzano, 28 febbraio 2007, n. 197; TAR Bolzano, 26 marzo 2008, n. 157).
Naturalmente dovrà essere cura del Comune convocare apposita conferenza istruttoria alla quale potranno partecipare: l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le aziende sanitarie locali competenti per territorio, per mappare il valore di fondo del campo elettromagnetico (alta e bassa frequenza), ed evidenziare zone con eventuali altri tipi di inquinamento (al fine di evitare la somma di più agenti inquinanti) o con particolari criticità sanitarie, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell’articolo 9 della legge 241/90 in modo da avere una scelta dei siti tecnicamente ineccepibile, e cosa più importante possibilmente condivisa anche dalla popolazione.
Tornando alla vicenda in esame, la motivazione di “non coerenza” al Piano di localizzazione è da sola sufficiente, puntualizza il Tar Sardegna, a legittimare il diniego puntuale espresso all’installazione.
Sul secondo punto riguardante la possibilità per il Comune di adottare un regolamento e più specificatamente quali sono i limiti per il Comune sulla localizzazione delle antenne nel regolamento stesso, i Giudici del Tar Sardegna sono molto chiari: “L’art. 8 comma 6 della L. 36/2001 prevede che i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Il Comune di Alghero ha ritenuto, in via generale, di poter individuare oltre alle caratteristiche delle torri anche la loro specifica localizzazione nell’ambito del centro abitato (e tale dato è rilevante per rendere inapplicabile quella giurisprudenza sorta in relazione a casi nei quali i Comuni escludevano in toto il territorio abitato dalle localizzazioni).
La giurisprudenza amministrativa sul punto ha statuito che trattandosi di rete parificata alle opere di urbanizzazione primaria, ex art. 86 del D.Lgs.vo 259 del 1.8.2003 il Comune non ha poteri di imporre divieti generalizzati, sostanzialmente impeditivi alla realizzazione di una “rete” di copertura idonea a rendere un adeguato servizio, soprattutto nel centro abitato.
Quando però le decisioni comunali prese con un procedimento aperto e partecipato, consentono la collocazione delle opere (come è nel caso di specie) al servizio dell’abitato la potestà risulta legittimamente esercitata.
Né è stato contestato dalla società ricorrente l’insufficiente individuazione di siti e/o la loro concreta inidoneità.
Va dunque richiamata – continuano i Giudici del TAR - la più recente giurisprudenza formatasi in materia: Il potere conformativo di cui dispone l'amministrazione comunale nella materia delle localizzazione degli impianti di telefonia mobile, sia che venga esercitato in sede puntuale sia che si manifesti nell'adozione del regolamento di cui all'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36, può essere legittimamente esercitato alla duplice condizione che: 1) per effetto dei criteri localizzativi stabiliti dall'ente locale, non risulti impedita in via generalizzata la possibilità di installare gli impianti per la telefonia su tutto il territorio comunale o su larga parte di esso; 2) l'adozione delle norme sulla localizzazione delle stazioni radio base (finalizzate anche all'obiettivo della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) sia preceduta da adeguata istruttoria implicante necessariamente accertamenti tecnico-scientifici e/o da valutazione dei dati acquisiti (TAR Lecce, 14 maggio 2007, n. 1901).
In base alla sentenza della Corte Costituzionale, n. 303 del 2003 è stata dichiarata l'incostituzionalità del d.lg. n. 198 del 2002 sicché il principio di indifferenza urbanistica, e la deroga a leggi regionali o regolamenti devono ritenersi espunti dal nostro ordinamento, ne consegue la configurabilità di un potere comunale di localizzazione delle stazioni radio base (TAR Toscana Firenze, sez. I, 6 marzo 2007, n. 285).
In conclusione – secondo il TAR Sardegna - anche l'assimilazione delle antenne per SRB di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria, sempre invocata dai gestori della telefonia mobile, disposta dall'art. 86 comma 3 del codice delle telecomunicazioni approvato con d.lg. 1 agosto 2003 n. 259, non preclude ai comuni, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica (ex art 8 comma 6, l. n. 36 del 2001), di prevedere la localizzazione delle antenne in determinati ambiti di territorio, sempre che sia assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio” (Consiglio Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961; sez. IV 6 aprile 2004 n. 1612).