Cass. Sez. III n. 32276 del 8 agosto 2007 (CC 13 giu. 2007)
Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Gravero
Rifiuti. Dissequestro area sottoposto a prescrizioni.
L'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. riguarda "cose sequestrate, che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni". Trattasi di una disposizione finalizzata (tenuto conto della sua applicabilità anche al sequestro preventivo sancita dall'art. 104 delle stesse disposizioni di attuazione), non soltanto ad impedire la distruzione di beni che possono essere reimmessi nel normale circuito commerciale, ma anche a consentire la restituzione, con opportuna tempestività, di cose per le quali il protrarsi del vincolo d' indisponibilità e d'immodificabilità, in una situazione in cui può correggersi la situazione di fatto illegittima, comporterebbe gravi pregiudizi : caso tipico può ritenersi proprio la necessità del prosieguo di attività produttive, che sarebbero gravemente pregiudicate da una prolungata interruzione. Le prescrizioni che l'autorità giudiziaria può imporre sono quelle indispensabili per rimuovere le ragioni che impedirebbero, per la permanenza di condizioni di antigiuridicità, la cessazione del sequestro, rivolte altresì ad evitare la riattivazione della situazione antigiuridica che aveva determinato l'emanazione del provvedimento impositivo del vincolo. L'inciso "se l'interessato consente" deve essere interpretato nel senso che l'interessato si deve essere già dichiarato disposto ad eseguire le specifiche prescrizioni ed a prestare la cauzione di garanzia che l'autorità giudiziaria riterrà di disporre. Da ciò consegue che l'interessato ,se ha accettato le prescrizioni pur di riottenere la restituzione del bene, non può dolersi della loro imposizione impugnando il provvedimento;se, invece, non ha prestato alcun consenso, l'imposizione è illegittima. In tale caso il giudice dell'opposizione, risolvendosi l'imposizione di condizioni in un implicito rigetto , dovrà valutare la legittimità del rifiuto dovrà cioè stabilire se le esigenze che hanno giustificato l'ablazione del bene siano ancora sussistenti.
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Rifiuti. Dissequestro area sottoposto a prescrizioni.
L'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. riguarda "cose sequestrate, che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni". Trattasi di una disposizione finalizzata (tenuto conto della sua applicabilità anche al sequestro preventivo sancita dall'art. 104 delle stesse disposizioni di attuazione), non soltanto ad impedire la distruzione di beni che possono essere reimmessi nel normale circuito commerciale, ma anche a consentire la restituzione, con opportuna tempestività, di cose per le quali il protrarsi del vincolo d' indisponibilità e d'immodificabilità, in una situazione in cui può correggersi la situazione di fatto illegittima, comporterebbe gravi pregiudizi : caso tipico può ritenersi proprio la necessità del prosieguo di attività produttive, che sarebbero gravemente pregiudicate da una prolungata interruzione. Le prescrizioni che l'autorità giudiziaria può imporre sono quelle indispensabili per rimuovere le ragioni che impedirebbero, per la permanenza di condizioni di antigiuridicità, la cessazione del sequestro, rivolte altresì ad evitare la riattivazione della situazione antigiuridica che aveva determinato l'emanazione del provvedimento impositivo del vincolo. L'inciso "se l'interessato consente" deve essere interpretato nel senso che l'interessato si deve essere già dichiarato disposto ad eseguire le specifiche prescrizioni ed a prestare la cauzione di garanzia che l'autorità giudiziaria riterrà di disporre. Da ciò consegue che l'interessato ,se ha accettato le prescrizioni pur di riottenere la restituzione del bene, non può dolersi della loro imposizione impugnando il provvedimento;se, invece, non ha prestato alcun consenso, l'imposizione è illegittima. In tale caso il giudice dell'opposizione, risolvendosi l'imposizione di condizioni in un implicito rigetto , dovrà valutare la legittimità del rifiuto dovrà cioè stabilire se le esigenze che hanno giustificato l'ablazione del bene siano ancora sussistenti.