Cass. Sez. III n. 42021 del 9 ottobre 2014 (Ud 18 lug 2014)
Pres. Mannino Est. Scarcella Ric. Paris
Rifiuti.Buona fede e responsabilità

In materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale soltanto qualora il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (nella specie, relativa alla violazione della normativa sui rifiuti, il ricorrente invece prospettava, quale causa della buona fede, un fatto negativo e cioè la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare)

 

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/PARIS.pdf|590|800}