SEZ. 3 SENT. 31011 DEL 18/09/2002 (CC.18/06/2002) RV. 222390
PRES. Papadia U REL. Novarese F COD.PAR.392
IMP. Zatti PM. (Diff.)
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Nozione oggettiva -
fattispecie.
D. LG. DEL 2/2/1997 NUM. 22 ART. 6
Per rifiuto, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, restando irrilevante se cio' avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero e, inoltre, prescindendosi da ogni indagine sull'intenzione del detentore che abbia escluso ogni riutilizzazione economica della sostanza o dell'oggetto da parte di altre persone (nella specie, la Corte ha negato che potessero rientrare nella nozione di rifiuto due opifici industriali dismessi e abbandonati, che peraltro non presentavano cedimenti o dispersioni nel suolo delle strutture o dei materiali che li componevano).
CONF 199102607 186489
CONF 199801495 209822
CONF SU 199200005 191153