Pres. Postiglione Est. De Maio Ric. Valtulini
Rifiuti. Deiezioni animali (recupero)
La trattazione delle deiezioni animali è resa lecita dalla comunicazione, in mancanza delle quali le stesse mantengono la loro qualità di rifiuti.
Svolgimento del processo
Giovanni
Valtulini fu rinviato al
giudizio del giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, sez.
distacc. di
Treviglio, perché rispondesse dei reati di cui agli artt: A) 51 co. 1
lett. a)
D.L.vo 22/97 (“perché, nella qualità di titolare dell’azienda agricola
B)
59 co.11 ter D.L.vo 22/97
(“perché, nella qualità di cui al capo A), nell’esercizio dell’attività
autorizzata di riutilizzo ai fini agronomici dei reflui zootecnici,
spandendo - in un
terreno posto a nord dell’azienda e
confinante con la stessa e in località Badalasco nel territorio del
comune di
Fara Gera d’Adda - liquami in periodi non consentiti - segnatamente nei
mesi di
gennaio e febbraio, e comunque a ciclo colturale non in atto - nonché
in misura
superiore alla capacità di assorbimento dei terreni in modo tale da
creare
situazioni di lagunaggio, effettuava
l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di
cui alla
normativa vigente, fatti commessi in Treviglio in data 22 gennaio 2004
e 10 febbraio
Con sentenza in data 23 marzo 2007 del menzionato giudice, il Valtulini, mentre fu assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato dall’imputazione di cui al capo A) per difetto dell’elemento psicologico, fu riconosciuto colpevole del reato di cui al capo B) e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso
tale sentenza ha
proposto, relativamente a entrambi i capi, ricorso il difensore
dell’imputato,
il quale denuncia, quanto al reato sub A) per il quale v’è stata
assoluzione,
erronea interpretazione e applicazione del D.L.vo 22/97, in quanto
l’imputato
avrebbe dovuto essere assolto con la più ampia formula
dell’insussistenza del
fatto, perché le urine animali - pur in presenza della definizione
legislativa “sono da considerarsi
rifiuti... le feci
animali, urine e letame (comprese le lattiere usate), effluenti
raccolti
separatamente e trattati fuori uso” - non potevano, anche
alla stregua
della legge comunitaria, essere considerati rifiuti. Il ricorrente
chiarisce
che l’azienda del Valtulini funziona secondo un criterio circolare, dal
momento
che “opera allevando animali da macello (suini), i quali vengono
nutriti con
mangimi prodotti all’interno dell’azienda stessa; concretamente, gli
animali
vengono nutriti, producono le proprie deiezioni, le quali vengono
riutilizzate
come concimi per i campi agricoli di proprietà della stessa azienda,
ove
vengono coltivati gli alimenti necessari alla nutrizione dei suini
stessi”. Il
ricorrente rileva in proposito che “la Corte di Giustizia delle
Comunità
Europee, con la sentenza Causa C- 416/02 si è pronunciata nel merito
della
definizione di rifiuto, con
specifico riferimento agli effluenti
di allevamento, rilevando che nel catalogo
europeo dei rifiuti, emanato a seguito della decisione 20
dicembre 1933,
96/3/CE, compaiono tra i rifiuti
provenienti da produzione in agricoltura le feci animali, urine e letame (comprese le lettiere
usate), effluenti
raccolti separatamente e trattati fuori sito”; la Corte
ha inoltre
precisato che “gli effluenti dì
allevamento possono... sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono
utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell’ambito di una pratica
legale di
spargimento su terreni ben individuati e se lo stoccaggio del quale
sono
oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento”. La
tesi è infondata, in quanto, come esattamente rilevato dal primo
Giudice, in
base all’art.33 “l’esercizio delle
operazione di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi
novanta
giorni dalla comunicazione dì inizio di attività alla provincia
territorialmente competente”. Il fatto che tale
comunicazione non sia
stata data rende illecito, ai sensi delle norme citate, l’operazione di
recupero. Non sono, quindi, pertinenti tutti i rilievi del ricorrente
circa la
qualità di rifiuto delle deiezioni animali: alle stesse non può, quanto
meno
nella fase iniziale, essere negata la qualità di rifiuto, che tuttavia
perdono
dopo la comunicazione alla Provincia e l’utilizzazione nel rispetto
delle norme
citate (“a condizione che siano
rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai
sensi del
comma
Quanto
al reato di cui al capo
B), il ricorrente deduce che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto
per
mancanza di dolo, in quanto “il Valtulini, prima di procedere allo
spandimento,
aveva espressamente richiesto il permesso al comune di Treviglio” e
questo,
aveva risposto con la comunicazione del 14 gennaio 2004 nella quale si
consentiva lo spandimento nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio,
dalle ore
16 alle ore
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.