SEZ. 3 SENT. 16012 DEL 07/04/2003 (UD.19/02/2003) RV. 224481
PRES. Toriello F REL. Squassoni C COD.PAR.392
IMP. Cavallaro A PM. (Conf.) Suraci S
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Materiali da demolizione - Natura di rifiuti speciali - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza della natura di rifiuti.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22
L. DEL 21/12/2001 NUM. 443
L. DEL 21/12/2001 NUM. 443 ART. 1 COMMA 17 *COST.
In tema di gestione di rifiuti, anche dopo la entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi - cd legge obiettivo) i rifiuti derivanti da
attivita' di demolizione continuano a costituire rifiuti speciali, in quanto strutturalmente diversi dai materiali provenienti da scavo e per i cui
prodotti l'art. 1, comma 17, della citata legge prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione dei rifiuti.
Fonte CED Cassazione
Rifiuti. Materiali da demolizione
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- Categoria: Cassazione Penale
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