SEZ. 3 SENT. 13105 DEL 24/03/2003 (UD.11/02/2003) RV. 224246
PRES. Vitalone C REL. Postiglione A COD.PAR.392
IMP. Traversi PM. (Conf.) Geraci V
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Recupero di rifiuti non pericolosi - Procedure semplificate ex art.31 e 33 D.L.G. n.22 del 1997 - Utilizzo per lo stoccaggio di pavimentazione a mezzo di laminati di metallo - Configurabilita' del reato di cui all'art.51, comma 4, del D.L.G. n.22 del 1997 - Esclusione - Ragioni.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 31
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 33
D. M. AMBIENTE DEL 5/2/1998 NUM. 6 ALL. LETT. C
In tema di recupero di rifiuti non pericolosi, non integra il reato di cui all'art.51, comma 4, del D.L.G. n.22 del 1997 (attivita' di gestione non autorizzata)l'utilizzazione per lo stoccaggio di una pavimentazione a mezzo di laminati di metallo (dotati di rete per la raccolta delle acque) in quanto l'art.6, lett. c) del D.M. 5 febbraio 1998 (recante norme sulla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alla procedura semplificata di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del d. lgs.vo n.22 del 1997) non esige la pavimentazione in cemento ma solo basamenti pavimentati e, comunque, impermeabili, posto che la finalita' della norma e' quella di permettere la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante, ossia l'assenza di un reale pregiudizio all'ambiente (art.33, comma 2, lett. a), n.3, d.lgs.vo n.22 del 1997). Fonte CED Cassazione