TAR Lombardia (MI) Sez. III  n. 1352 del 10 giugno 2022  
Rifiuti.Parziarietà degli obblighi di bonifica

La parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili dell'inquinamento, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili “paga per quanto ha inquinato”, essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione, non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L’azione di bonifica, in tal caso, non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità

Pubblicato il 10/06/2022

N. 01352/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02386/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2017, proposto da
Brenntag S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Butti e Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

Regione Lombardia, non costituita;
Comune di Milano, non costituito;
ARPA Lombardia, non costituita;
ATS Milano, non costituita;
Expo 2015 S.p.A. in Liquidazione, non costituita;
Comune di Bollate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Borasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Baranzate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arexpo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per l'annullamento

- dell’ordinanza dirigenziale della Città Metropolitana di Milano - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore Rifiuti Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali, Raccolta Generale n. 5875/2017, del 07/07/2017, e Prot. n. 165463/2017, Fasc. 9.5/2011/49, del 07/07/2017, avente ad oggetto “Ordinanza di diffida all'attivazione delle procedure di cui al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per l'area ricadente sui comuni di Baranzate e Milano. Art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”, trasmessa a mezzo PEC in data 07.07.2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Bollate, del Comune di Baranzate e di Arexpo S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato tra il 5 e il 12 ottobre 2017 e depositato il successivo il 26 ottobre 2017 la società Brenntag, che ha incorporato nel 1993 la Società Weiss, la quale, a partire dagli anni ’60 e fino al 1995, ha svolto attività di stoccaggio e commercializzazione di sostanze chimiche nel proprio stabilimento di Via Belgioioso n. 13 a Bollate, frazione di Baranzate (divenuto Comune di Baranzate a seguito di distacco dal Comune di Bollate, nel 2004), ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe specificata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

2) I motivi di ricorso sono, in particolare, sei.

2.1) Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242 e 244 del d.lgs. n. 152/06, la violazione del principio “chi inquina paga”, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione.

Ciò, attesa l’assenza di prove o di valide presunzioni circa la responsabilità della società Weiss e, conseguentemente, della Brenntag, nella causazione della contaminazione rinvenuta nelle acque di falda in prossimità della Via Belgioioso.

2.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242, 244 e 311 del d.lgs. n. 152/06, la violazione del principio “chi inquina paga”, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per ingiustizia manifesta.

Ciò, poiché s’individua la ricorrente come unica responsabile della contaminazione, benché vi sarebbero altre aziende che avrebbero fatto uso all’epoca di solventi clorurati.

2.3) Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 242 e 311 del d.lgs. n. 152/06, la violazione del principio “chi inquina paga”, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per ingiustizia manifesta.

Ciò, poiché nel richiedere alla ricorrente di intervenire per l’intera contaminazione, l’Amministrazione avrebbe illegittimamente applicato un criterio solidaristico di attribuzione della responsabilità.

2.4) Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 239, 244 e 303 del d.lgs. n. 152/06, nonché, del paragrafo 2.3 della DGR 13.12.2012 n. IX/4501, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti, per erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Ciò, poiché non si sarebbe tenuto conto che l’area in esame sarebbe, in realtà, interessata da un fenomeno di “inquinamento diffuso”.

2.5) Il quinto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 97 Cost., 1, 3, 10, 10-bis l. n. 241/90, eccesso di potere nelle forme del difetto istruttorio e di motivazione, della contraddittorietà, del travisamento dei fatti», fa leva sulla mancata motivazione, da parte dell’Amministrazione, in relazione ai rilievi formulati in sede procedimentale da parte ricorrente.

2.6) Con il sesto motivo si deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1 della legge n. 241/90 e dell’art. 239 del d.lgs. n. 152/06, la violazione del principio “chi inquina paga” e l’eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta.

Ciò, poiché l’ordinanza non individuerebbe in dettaglio né l’area né i contaminanti su cui sarebbe richiesto d’intervenire.

3) Si sono costituiti la Città Metropolitana di Milano, la Società Arexpo p.a., il Comune di Bollate e il Comune di Baranzate.

4) Con ordinanza n. 1530, del 23.06.2021, la sezione ha preso atto dell’interruzione del processo, a seguito del decesso, il 30.01.2021, dell’Avv. Mario Viviani, unico difensore del Comune di Baranzate.

5) Il 9 agosto 2021 l’esponente ha depositato l’atto di riassunzione del processo, in precedenza notificato alle controparti il 5 agosto 2021, e l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica.

6) Si sono nuovamente costituiti la Città Metropolitana di Milano, il Comune di Bollate e, con nuovo difensore, il Comune di Baranzate.

7) In vista dell’udienza pubblica sono stati depositati documenti (da parte della ricorrente, della Città Metropolitana e della società Arexpo), memorie e repliche (da tutte le parti in causa).

8) All’udienza pubblica del 29 aprile 2022, presenti gli avvocati A. Balestreri, per la parte ricorrente, M. Ferrari, per Città Metropolitana, B. Alessandro in sostituzione di F. Borasi, per il Comune di Bollate, R. Bovo in sostituzione su dichiarata delega di A. Sarli, per il Comune di Baranzate, G. Guglielmini in sostituzione di F. Todarello, per Arexpo s.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

9) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile richiamare, con la sintesi imposta dall’art. 3, comma 2 del c.p.a., i principi applicabili in questa materia, dai quali non intende discostarsi, ricavabili dalla più recente e diffusa giurisprudenza (cfr., tra le ultime, Consiglio di Stato, IV, 31.03.2022, n. 2370; id., 11.03.2022, n. 1742; id., 12.01.2022, n. 217; id., 2.12.2021, n. 8033; id., 26.02.2021, n. 1658; id., 7.01.2021, n. 172; TAR Lombardia, Milano, IV, 7.02.2022, n. 273).

Per essi, come noto:

a) - l’autorità amministrativa, nei casi di inquinamento ambientale, dovendo risolvere questioni tecniche di particolare complessità, consistenti in valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di MISE, caratterizzazione e bonifica, dispone - nell’individuare le soluzioni applicabili - di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o, comunque, manifestamente illogici;

b) - l’individuazione della responsabilità per l’inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non” (e non, invece, su quello del “superamento di ogni ragionevole dubbio”), stante, tra l’altro, la caratterizzazione riparatoria e non sanzionatoria della disciplina stessa (su cui cfr., da ultimo, la sentenza n. 217/2022, cit.); è pertanto sufficiente – affinché s’intenda legittimamente accertato il responsabile - che il nesso eziologico ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile della sua negazione, potendosi, a tali fini, accedere anche alla prova per presunzioni;

c) - ove l’Amministrazione abbia fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire la prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, essendo necessario provare – con pari analiticità – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento; anche la Corte di Giustizia ha statuito che l’Amministrazione possa fare uso di presunzioni, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento, o la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività (cfr. CGUE, Grande Sez., 9 marzo 2010, causa C-378/08);

d) - l’articolo 242, comma 1, del codice dell’ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle “contaminazioni storiche”, ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e conclusasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale (cfr. Cons. Stato, VI, 18.11.2021, n. 7709; id., IV, n. 8033 del 2021 cit., ove, in relazione ad una fattispecie di inquinamento storico, viene affermato il carattere permanente dell’illecito ambientale); del resto, accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni “storiche” non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell’ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato; ne consegue che “è del tutto ragionevole porre l’obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell’omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti)” (Cons. Stato, sez. IV, 6.04.2020, n. 2301);

e) - la responsabilità dell’impresa per l’inquinamento va intesa in termini sostanziali, considerando che i fenomeni societari relativi ai gruppi, alle forme di successione e al trasferimento d’azienda danno luogo ad una successione universale inter vivos che, secondo i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. la pronuncia n. 10 del 2019, avente ad oggetto la bonifica di siti inquinati per un inquinamento di origine industriale risalente nel tempo e nei confronti di una società non responsabile dell’inquinamento, ma da questa avente causa per effetto di successive operazioni di fusione di società per incorporazione), generano la responsabilità dell’acquirente.

10) Tanto premesso in linea generale, sui singoli motivi il Collegio osserva quanto segue.

10.1) Il primo motivo è infondato.

10.1.1) Dall’esame dell’ordinanza n. 5875/2017 e degli atti istruttori in essa richiamati, depositati in atti di causa, emerge come l’attribuzione della responsabilità da potenziale contaminazione alla ricorrente poggi su plurimi elementi indiziari, concordanti e nel complesso sufficienti a radicare, in base al criterio del “più probabile che non”, la predetta responsabilità.

Si allude, in particolare, agli elementi di seguito indicati: (i) la vicinanza tra l’area in cui operava la società Weiss, incorporata nella Brenntag s.p.a. (cfr. la visura della CCIAA, allegata sub n. 37 della produzione di Arexpo, nonché, a proposito della responsabilità della società subentrante, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10, già citata) e il collettore fognario di via Belgioioso n.13, ove è stato rilevato il focolaio della contaminazione da solventi clorurati [a partire dal 2.03.1999, data del primo ritrovamento di terreno contaminato, nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del collettore fognario nel sottosuolo di Via Belgioioso, da parte del Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano (cfr. l’allegato sub n. 1 della produzione della Città Metropolitana)]; (ii) l’esercizio, da parte della società Weiss, nell’area interessata dal predetto ritrovamento, dal 1961 al 1994, dell’attività di stoccaggio ed infustamento di prodotti chimici, tra cui, appunto, i solventi clorurati, ovvero le medesime sostanze contaminanti rinvenute nelle acque di falda in limiti superiori a quelli consentiti dalla legge (cfr. le indicazioni contenute al riguardo nella comunicazione dell’ASL della Provincia di Milano del 01.06.1999, allegata sub n. 10 della produzione di parte ricorrente, ove significativamente emerge che la contaminazione, giunti in corrispondenza dell’allaccio alla fognatura del civico 13 di Via Belgioioso, ove era insediata la Ditta Weiss, era presente addirittura al di sopra della tubazione esistente della fognatura, e che vi erano infiltrazioni d’acqua provenienti dal terreno circostante, mentre «già pochi metri dopo l’allaccio di Via Belgioioso, 13, in direzione di Via Tonale, tutto il terreno, per l’altezza dello scavo effettuato, non risultava più contaminato»); (iii) l’evidenza documentale che, contrariamente a quanto richiesto dagli enti preposti ai controlli sull’ambiente, le attività di stoccaggio e infustamento di prodotti chimici svolte sul sito “ex Weiss” dalla dante causa di Brenntag S.p.A. non sono state eseguite a circuito chiuso né facendo uso di bacini di contenimento attorno ai serbatoi, mentre le acque meteoriche provenienti dal piazzale in cui tali operazioni avvenivano sono state convogliate nel collettore fognario, ancorché non vi fossero autorizzazioni a scarichi industriali.

10.1.2) In siffatto contesto, non hanno pregio le affermazioni della ricorrente che, per contrastare la valenza indiziaria sottesa agli elementi suindicati, ha tentato di fare leva, vuoi sulla circostanza che i solventi clorurati non fossero utilizzati dalla Weiss nei propri processi produttivi, vuoi sulla circostanza che essi non costituissero materiali di scarto di cui disfarsi ma sostanze oggetto di commercializzazione.

Ciò che rileva, infatti, è che, stando a quanto specificamente allegato e documentato in atti [cfr. il rapporto redatto dal Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi il 27.02.1979 (allegato sub n. 8 della produzione di Arexpo e 9 della produzione ricorrente), la lettera della stessa Weiss dell’11.04.1979 (allegata come documento n. 20 della produzione della Città metropolitana); la nota del Comune di Bollate del 31.10.1979 (allegata come doc. n. 23 della produzione della Città metropolitana), la relazione di sopralluogo del 29.11.1983 del Laboratorio Prov. I.P. (allegata sub n. 24 della produzione della Città metropolitana e da cui traspare come, ancora a fine 1983, non risultassero rispettate le prescrizioni imposte dal medesimo ufficio sin dal mese di febbraio del 1979, in ordine all’effettuazione dei travasi a ciclo chiuso e ai bacini di contenimento attorno ai serbatoi)] la società Weiss, in un arco temporale significativo ha svolto l’attività di stoccaggio e confezionamento di prodotti chimici utilizzati in lavanderie e tintorie mediante travasi effettuati non a ciclo chiuso e con l’utilizzo di serbatoi non provvisti di vasca di contenimento, in violazione di specifiche prescrizioni preordinate a prevenire fenomeni di inquinamento, quale quello, poi, in concreto verificatosi [cfr., in tal senso, anche la sentenza n. 2922, del 22.05.2020, del Tribunale di Milano, che, pronunciandosi sull’azione di condanna proposta da Arexpo s.p.a. contro la ricorrente, per la restituzione di quanto pagato dalla prima, in qualità di proprietaria incolpevole, a causa della contaminazione ambientale riscontrata nei propri terreni, ha ritenuto che «(…) sia stata pienamente provata nel presente giudizio la responsabilità della società convenuta per l’inquinamento della falda acquifera per cui è causa. (…) Risulta, infatti, provato in giudizio che, in via Belgioioso n. 13 nel comune di Baranzate (in passato l’area si trovava nel comune di Bollate), la società Weiss, la quale è stata successivamente incorporata dalla società odierna convenuta, ha esercitato per un lungo periodo di tempo, intercorrente tra gli anni sessanta e la metà degli anni novanta del secolo scorso, attività che prevedevano l’uso di prodotti chimici; tra tali prodotti, vi sono anche le sostanze contaminanti le acque di falda che hanno determinato la necessità di un’attività di bonifica. Il sito di via Belgioioso n. 13, infatti, era stato fino al 1993 sede della suddetta società che poi è stata rilevata, mediante una fusione per incorporazione, dalla società Brenntag S.p.A; dai documenti prodotti dalla società attrice (doc. 7, fascicolo Arexpo) risulta che la ditta Weiss eseguiva attività di stoccaggio, confezione e commercio di prodotti chimici utilizzati in lavanderie e tintorie. Tra gli altri elementi utilizzati dalla suddetta ditta vi erano il tetracloroetilene e il tricloroetilene, sostanze rilevate nella falda acquifera in seguito alle analisi di caratterizzazione ambientale svolte da Expo. Sempre dalla documentazione prodotta dall’attrice, risulta che le sostanze chimiche, conferite mediante autocisterne, venivano poi depositate in serbatoi presenti nel cortile dell’azienda dove erano presenti due pozzi di raccolta delle acque meteoriche. Tuttavia, parte attrice ha dimostrato come tali attività, che avrebbero dovuto avvenire a ciclo chiuso, secondo un primo accertamento compiuto nel febbraio 1979 dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi su istanza di alcuni enti pubblici, venivano poste in essere in assenza di vasche di contenimento; ciò avrebbe comportato, secondo parte attrice e secondo la tesi posta alla base del citato provvedimento della Città Metropolitana di Milano, uno sversamento di sostanze inquinanti nelle falde acquifere delle zone circostanti. Tanto che, sempre con il medesimo provvedimento del 1979, veniva imposto alla Weiss di effettuare le operazioni a ciclo chiuso mediante l’installazione di vasche di contenimento così da consentire l’eventuale recupero di sostanze chimiche disperse. (…) Parte attrice dà altresì atto del fatto che, con rilievi successivi, si era accertato come la ditta Weiss non si fosse in alcun modo adeguata alle prescrizioni dettate con il citato provvedimento e che solo nel 1988 (vd. doc. 10, fascicolo Arexpo) la USSL di Garbagnate registrava che le operazioni venivano effettuate a ciclo chiuso (…) Risulta così ampiamente provata la sussistenza di un inquinamento ambientale attribuibile all’attività posta in essere dalla società convenuta. Alla luce di tali considerazioni e, in particolare, grazie alle prove documentali prodotte da Arexpo, è possibile concludere che appare altamente probabile ed accertato con l’evidenza logica così come certificato dall’ente pubblico competente, che l’inquinamento della falda acquifera registrato nel sito di proprietà sia stato causato dall’attività della società Weiss che, almeno fino al 1988, ha effettuato il trattamento di prodotti chimici in maniera non conforme alle prescrizioni a quel tempo vigenti (…)»].

10.1.3) A fronte di tutto ciò, appaiono prive di pregio le osservazioni dell’esponente, per cui non vi sarebbe la prova diretta di sversamenti o di altri episodi incidentali che possano aver prodotto una contaminazione dell’entità e della tipologia di quella di cui si tratta, atteso che, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento ambientale, stando ai soprarichiamati principi (sub n. 9), applicabili in questa materia, l’Amministrazione si è legittimamente basata su elementi indiziari e, dunque, sulla prova mediante presunzioni, di cui all’art. 2727 cod. civ. (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 25.03.2022, n. 280; TAR Lombardia, Milano, 15.10.2021, n. 2236; TAR Piemonte, Torino, 2.12.2021, n. 1109; TAR Marche, Ancona, 08.02.2021, n. 101; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 29.10.2020, n. 677).

10.1.4) Di contro, la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio, gravante a suo carico, di fornire una prova liberatoria, idonea come tale a scardinare la portata indiziaria degli elementi addotti da parte dell’Amministrazione ai fini della dimostrazione, in via presuntiva, dell’ascrivibilità dell’inquinamento da solventi clorurati delle acque di falda di Via Belgioioso, a Baranzate, alla ricorrente medesima.

10.1.5) Anche la deduzione dell’esponente che fa leva sulla distinzione tra i due cortili dell’area “Ex Weiss”, l’uno con ingresso da via Tonale e, l’altro, con ingresso da Via Belgioioso, in cui sarebbe stata effettuata l’attività di stoccaggio e confezionamento, non appare idonea a destabilizzare l’apparato probatorio posto dall’Amministrazione a fondamento della diffida. Ciò, in quanto dalla documentazione posta a supporto dell’ordinanza, riprodotta in questa sede, non si evince affatto, né che la contaminazione conseguente alla violazione delle regole precauzionali, in precedenza richiamate, abbia avuto origine in un’area ristretta e delimitata all’interno del compendio di proprietà Weiss (cfr., in senso contrario, quanto allegato e documentato dal Comune di Bollate, riportando documentate dichiarazioni della stessa Ditta Weiss, nella relazione del 24.06.2016, allegata come documento n. 7 al ricorso), né, soprattutto, che l’inquinamento provocato dalla suddetta reiterata violazione di regole precauzionali nell’attività di stoccaggio e infustamento di sostanze clorurate abbia avuto effetti confinati in una parte soltanto della proprietà, senza intaccare, com’era logicamente prevedibile, la rete fognaria sottostante.

10.1.6) Va, quindi, ribadita l’infondatezza del primo motivo.

10.2) Passando all’esame del secondo motivo, il Collegio osserva quanto segue.

10.2.1) Va, in primo luogo, ribadito come, riguardo alla “prova liberatoria” a carico dell’esponente, non sia sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, essendo necessario provare – con analiticità pari a quella offerta da parte dell’Amministrazione – la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore a cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5668).

Tale onus probandi non risulta assolto da parte ricorrente, non avendo quest’ultima specificamente allegato e documentato elementi idonei a screditare quanto addotto da parte dell’Amministrazione a sostegno del provvedimento impugnato.

A tal proposito, va rimarcato come non vi sia in atti alcuna prova della presenza di altre aziende che, nel tratto di Via Belgioioso interessato dalla contaminazione da solventi clorurati, in epoca anteriore o comunque prossima al periodo di rilevamento dell’inquinamento per cui è causa, avessero svolto o svolgessero attività implicanti l’utilizzazione dei suindicati inquinanti.

10.2.2) Più in dettaglio, va rimarcato quanto riportato nella comunicazione dell’ASL della Provincia di Milano del 01.06.1999 (allegata sub n. 10 della produzione di parte ricorrente, citata in precedenza), ove si escludono altri apporti concausali poiché “da una verifica cartacea sulle attività agli atti di questo servizio, presenti nel tratto di Via Tonale, e tratto di Via Belgioioso, fino al confine col Comune di Milano, non risultano esservi state altre attività, in cui venisse utilizzato l’inquinante riscontrato”; si tratta, infatti, di accertamento che non risulta affatto smentito, contrariamente a quanto adombrato da parte ricorrente, dalla nota del Comune di Bollate del 01.06.2017 (allegata come documento n. 14 di parte ricorrente).

Ciò, atteso che, avendo riguardo a quanto emerso dalle rilevazioni effettuate “in loco” (a partire dal mese di marzo del 1999), al tipo di contaminante rilevato (solventi clorurati, in particolare tetracloroetilene) e alla delimitazione dell’area interessata dalla contaminazione (ovvero, il tratto di Via Belgioioso sino alla corrispondenza dell’allaccio alla fognatura del civico 13, ove era insediata la Ditta Weiss, e dove la contaminazione era presente addirittura al di sopra della tubazione esistente della fognatura, mentre, nel prosieguo della strada stessa, in direzione di Via Tonale, tutto il terreno, per l’altezza dello scavo effettuato, non risultava più contaminato), non sono emersi a carico di nessuna delle ditte elencate nella predetta nota indizi tali da assurgere a prova, sebbene indiretta, di responsabilità, in via esclusiva o anche solo concorrente, della contaminazione per cui è causa.

10.2.3) Su tale aspetto, è utile solo soggiungere che, la società Montgomery Watson, incaricata dal Comune di Bollate di effettuare la caratterizzazione del terreno contaminato rilevato nel tratto interessato dai lavori del collettore fognario a marzo del 1999, ha qualificato l’inquinamento del terreno stesso come “monotipico”, riconducibile essenzialmente alla presenza di tetracloroetilene, individuando l’area contaminata essenzialmente in corrispondenza del numero 13 di Via Belgioioso (cfr. il rapporto finale della società, allegato come documento n. 26 della C.M.).

Si trae, anche da ciò, un’ulteriore conferma della correttezza dell’individuazione dell’area interessata dalla contaminazione nell’area “Ex Weiss”, posto che la contaminazione stessa non è stata riscontrata verso i numeri civici minori di Via Belgioioso e che, come correttamente evidenziato dall’ASL sin dal 1° giugno del 1999 (cfr. la nota già citata, allegata sub n. 10 della produzione ricorrente), visto il senso di scorrimento dell’asta fognaria, il focolaio della contaminazione era inequivocabilmente da identificarsi a partire dal civico 13 di Via Belgioioso, e dunque da “ricondursi e circoscriversi alla ex Weiss (…)”.

10.2.4) Per completezza, è utile anche richiamare quanto riportato nella nota dell’ARPA del 24/12/2019 (allegata sub n. 15 della produzione della C.M.), che, nel trasmettere gli esiti dei monitoraggi effettuati sui piezometri realizzati da Regione Lombardia, ha indicato «i referti analitici prelevati in contraddittorio con ISPRA in data 31/05/2018 in corrispondenza di due piezometri realizzati per definire il plume di contaminazione da solventi in area a monte del sito “Expo 2015” ed ubicati in via Belgioioso angolo via Tonale in Comune di Baranzate» rilevando «(….) un forte incremento dei valori, in particolare per il Tetracloroetilene, per i parametri risultati eccedenti le CSC di riferimento tra il piezometro di monte e quello di valle idrogeologico», così confermando la presenza e l’origine della contaminazione.

Il confronto tra i dati relativi alle due aree “Ex Weiss” ed “Expo 2015”, rivelando l’esistenza di elevati valori di solventi clorurati nell’area posta a valle idrogeologica del sito “Ex Weiss” rispetto a quanto rilevato a monte, sul sito “Ex Weiss”, conferma la responsabilità della ricorrente nella contaminazione della falda a partire, appunto, dall’area “Ex Weiss”.

10.2.5) Né a diverse conclusioni può condurre quanto genericamente osservato da parte ricorrente, a proposito della successione nella degradazione dei contaminanti, al fine di avvalorare l’ipotesi di sorgenti esterne di contaminazione rispetto al sito “Ex WEISS”, atteso che, come allegato da parte resistente, le biodegradazioni del tetracloruro di etilene necessitano di uno specifico ambiente anaerobico e di particolari flore batteriche che possono anche dopo anni non formarsi.

10.2.6) Quanto alla concorrente responsabilità degli enti pubblici per la cattiva manutenzione dell’allacciamento alla rete fognaria di Via Belgioioso, va condivisa l’impostazione seguita dalla Città Metropolitana, secondo cui la manutenzione dell’allacciamento alla rete fognaria competeva, all’epoca della contaminazione, esclusivamente all’utente.

Depone in tal senso il “Regolamento servizio fognatura comunale” all’epoca vigente (allegato sub n. 22 da parte ricorrente), che all’art. 8 prevedeva espressamente che “Le riparazioni che si rendessero necessarie alle tubazioni di allacciamento per ingorghi, rotture o per altri inconvenienti, sono a carico dei proprietari utenti”.

10.2.7) Risulta, inoltre, del tutto indimostrato l’apporto arrecato all’inquinamento dai cumuli di terreno contaminato prelevato da Via Belgioioso e collocato, al fine della relativa caratterizzazione, nell’area della società Magnetek, emergendo, per contro, da quanto allegato in atti di causa, come il terreno in questione fosse stato posto a valle idrogeologica della contaminazione, sicché, in base al flusso della falda, lo stesso non avrebbe potuto fare sorgere alcuna concorrente responsabilità per la contaminazione a monte idrogeologico della stessa (cfr. l’allegato n. 3 della produzione della C.M.).

10.2.8) Il secondo motivo risulta, dunque, infondato.

10.3) Sul terzo motivo, che fa leva sulla natura parziaria della responsabilità in materia ambientale, ai sensi dell’art. 311, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, il Collegio osserva quanto segue.

10.3.1) La norma da ultimo richiamata, in forza della quale «nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale», non deve essere intesa nel senso di sancire, in deroga all’art. 2055 cod. civ., il regime della responsabilità parziaria pur a fronte di un medesimo evento inquinante, bensì nel senso di riaffermare – secondo quanto già evincibile dalla disciplina generale della responsabilità aquiliana – la diversità degli obblighi ripristinatori e risarcitori per distinti e separatamente individuabili danni-conseguenza (cfr., TAR Lombardia, Milano, III, 15.10.2021, n. 2236; id., IV, 07.02.2022, n. 273).

L’illecito ambientale – sebbene foriero di obbligazioni miranti primariamente al ripristino materiale della qualità dei suoli piuttosto che al risarcimento per equivalente pecuniario – è una fattispecie assimilabile alla responsabilità aquiliana, di cui all’art. 2043 cod. civ., con conseguente applicazione del connesso art. 2055 cod. civ. sulla responsabilità solidale.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in linea con il preferibile orientamento della giurisprudenza civile, che ha escluso la sussistenza di una responsabilità parziaria quando più condotte – benché autonome e non cooperanti – abbiano prodotto un medesimo evento lesivo. Per l’applicazione dell’art. 2055 cod. civ., infatti, è necessario e sufficiente che ricorra un «unico fatto dannoso imputabile a soggetti diversi, cioè un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte» (Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 1995, n. 623).

Ne consegue che, come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, «la ritenuta parziarietà degli obblighi di bonifica potrebbe comportare l’onere, per i vari responsabili, di implementare distinte azioni solo nel caso in cui si riscontrasse che le varie condotte causative di danno hanno in concreto determinato danni-conseguenza ontologicamente distinti e distinguibili e tali da poter essere rimossi con distinte azioni di bonifica: solo in tal caso si potrebbe affermare il principio secondo il quale ciascuno dei responsabili "paga per quanto ha inquinato", essendo tenuto a porre in essere solo le azioni di bonifica necessarie e sufficienti a rimuovere i singoli danni conseguenti alle rispettive azioni causative di danno. Quando, viceversa, per qualsiasi ragione non sia possibile stabilire o riconoscere gli effetti conseguenti alle singole condotte causative di danno ambientale, allora risulta di fatto impossibile identificare singole azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili. L’azione di bonifica in tal caso non potrà che tradursi in una unica azione di bonifica, che dal punto di vista esecutivo non potrà che gravare in modo solidale tra tutti i responsabili, fermo restando il principio per cui dal punto di vista economico la relativa spesa dovrà essere suddivisa, nei rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità» (così, TAR Piemonte, Torino, I, 9.06.2017, n. 717; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 172).

10.3.2) Tanto premesso, l’ordinanza impugnata risulta immune dalle censure dedotte nel terzo motivo in quanto, non solo non è dimostrata la presenza di plurime condotte causative della medesima contaminazione, ma, non è neppure provata la presenza di quei «danni conseguenza ontologicamente distinti» (di cui alla sentenza n. 717/2017 cit.), necessari per reclamare la predetta parziarietà degli obblighi di bonifica.

10.3.3) Il terzo motivo risulta, dunque, infondato.

10.4) Sul quarto motivo, con cui si contesta l’ordinanza per non avere considerato la contaminazione per cui è causa come un fenomeno di «inquinamento diffuso», il Collegio osserva quanto segue.

10.4.1) Per quanto sin qui esposto, in relazione alla fattispecie in esame non si ravvisano le condizioni poste, ex art. 240, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 152/2006, per la configurabilità di un «inquinamento diffuso», atteso che, come chiaramente emerge dall’ordinanza, la concentrazione degli inquinanti si addensa in specifici punti e non interessa, invece, una più ampia area in maniera indistinta, diffusa ed omogenea.

10.4.2) Quanto alla ricorrenza dei presupposti dell’inquinamento “storico” (apparentemente da escludere, visto che, anche nelle più recenti rilevazioni, gli inquinanti si trovano in larga parte nello stadio chimico antecedente alla loro degradazione), va richiamato il principio – già rammentato in precedenza - per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale, atteso che “è del tutto ragionevole porre l’obbligo di eseguire le opere di bonifica a carico del soggetto che tale contaminazione ebbe in passato a cagionare, avendo questi beneficiato, di converso, dei corrispondenti vantaggi economici (sub specie, in particolare, dell’omissione delle spese necessarie per eliminare o, quanto meno, arginare l’immissione nell’ambiente di sostanze inquinanti)” (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2301);

10.4.3) Come correttamente evidenziato, poi, da parte resistente, l’eventuale presenza di altre zone inquinate non neutralizza affatto il presupposto, richiamato nel provvedimento impugnato, per cui esiste un fenomeno di contaminazione specifica che ha origine dall’area “Ex Weiss”.

10.4.4) Il quarto motivo è, dunque, infondato.

10.5) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al quinto motivo, che fa leva sul difetto di istruttoria e di motivazione, contestando il mancato riscontro dell’Autorità procedente ai rilievi formulati in sede procedimentale da parte ricorrente.

10.5.1) L’ordinanza impugnata dà adeguatamente conto degli apporti forniti in sede procedimentale, prendendo posizione in relazione ad essi e rappresentando, infine, la posizione espressa dall’Amministrazione, di non modificare la propria impostazione, avendo valutato come perduranti i presupposti per l’adozione, nei confronti della ricorrente, dell’ordinanza ex art. 244, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

10.5.2) Né sussiste la lamentata contraddittorietà, per avere la Città Metropolitana dapprima richiesto approfondimenti istruttori e, poi, una volta acquisiti questi ultimi, adottato comunque l’ordinanza, rivelando tale condotta soltanto la valutazione, compiuta dall’Autorità competente, di sufficienza degli elementi acquisiti ai fini dell’imputazione della responsabilità della contaminazione da solventi clorurati delle acque di falda di Via Belgioioso a Baranzate /Milano a monte del sito Expo 2015, alla ricorrente, sulla base del noto criterio del “più probabile che non”.

10.5.3) Non trovano riscontro, dalla lettura dell’ordinanza, le critiche rivolte alla mancata presa di posizione da parte dell’Amministrazione sui rilievi formulati dall’esponente in sede procedimentale, risultando, per contro, tale posizione logicamente ricavabile dal complesso della motivazione dell’ordinanza, oltreché, segnatamente, dalle pagine 6 e 7 della diffida medesima.

Sul punto, è sufficiente poi richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, per cui la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, reputandosi sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano nella sostanza percepibili le ragioni del loro mancato recepimento (Cons. Stato, IV, 16.11.2021, n. 7619; id., 01.07.2021, n. 5018; id., II, 20.02.2020, n. 1306, id., IV, 27.03.2019, n. 2026; id., V, 25.07.2018, n. 4523; TAR Toscana, Firenze, II, 21.03.2022, n. 352; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 17.03.2022, n. 1786).

10.5.4) Né va sottaciuto, infine, come né l’esponente né il giudice adito possano sovrapporre la propria valutazione a quella svolta dall’Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa spettante, trattandosi di valutazioni rimesse in via esclusiva all'organo tecnico a ciò deputato, siccome peraltro connotate da un fisiologico margine di opinabilità; per confutare dette valutazioni, quindi, non sarebbe sufficiente evidenziare un mero dissenso, occorrendo provare, diversamente da quanto accaduto nella specie, la loro palese inattendibilità.

10.6) Sulla mancata individuazione, nell’impugnata ordinanza, dell’area d’intervento e dei contaminanti sui quali intervenire, dedotta nel sesto ed ultimo motivo, il Collegio osserva quanto segue.

10.6.1) Il motivo è infondato.

10.6.2) L’area d’intervento risulta chiaramente individuata nell’ordinanza di diffida e, segnatamente, a pagina 8 della stessa, ove si fa specifico riferimento alla contaminazione “delle acque di falda di Via Belgioioso a Baranzate/Milano a monte del sito Expo 2015” ed alle procedure di cui titolo V parte quarta del codice ambiente per le aree “sottostanti e circostanti il vecchio collettore fognario di via Belgioioso, tra i Comuni di Baranzate e Milano, a partire dal civico n. 13 di Baranzate”.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto ai contaminanti, essendo inequivocabile il riferimento al superamento dei limiti di concentrazione per i solventi clorurati.

Come correttamente osservato, poi, da parte resistente, saranno le evidenze del piano di caratterizzazione, che la legge affida al “responsabile dell’inquinamento” (ex art. 242, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006) ad apportare sul punto i dettagli ulteriori, così come prescritto dall’Allegato 2, alla Parte IV del d.lgs. citato.

11) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.

12) Le spese possono essere nondimeno compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere