Cass. Sez. III n. 56096 del 13 dicembre 2018 (Ud 9 nov 2018)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Caria
Urbanistica.Nozione di completamento di un manufatto e provvedimento adottato all’esito di conferenza di servizi

1. La nozione di completamento di un manufatto implica l’integrazione di qualcosa mediante l’aggiunta di ciò che manca e non può riferirsi dunque a tale attività quella che, in presenza di preesistente un’immobile solo in minima parte realizzato, ne presupponga la totale demolizione con costruzione di un quid novi che non abbia alcuna correlazione con l’intervento preesistente.
 2. Sebbene la legge attribuisca al provvedimento finale adottato all’esito della conferenza di servizi valore sostitutivo, a tutti gli effetti, di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, debbono necessariamente sussistere gli astratti presupposti, stabiliti dalla legge, per il valido e lecito rilascio del provvedimento sostituito ed a tali specifiche disposizioni sono correlate anche la produzione degli effetti del provvedimento e le conseguenze in caso di mancanza o inefficacia dello stesso.  


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 20 febbraio 2017 ha parzialmente riformato la decisione emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di Oristano ed appellata dagli imputati, Giovanni Michele LOCHI e Vincenzo Efisio CARIA, nonché dal Procuratore della Repubblica di Oristano e dal Procuratore Generale, dichiarando Giovanni Michele LOCHI colpevole del reato ascrittogli e confermando la sentenza appellata quanto all'affermazione di responsabilità del CARIA effettuata dal primo giudice.

2. Entrambi gli imputati erano chiamati a rispondere del reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 44, lett. c) d.P.R. 380/2001, perché, in concorso tra loro, il CARIA, quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale, esprimendo in sede di conferenza di servizi parere favorevole al rilascio di un'autorizzazione per il completamento di un fabbricato ad uso residenziale, il LOCHI quale titolare del predetto provvedimento, nonché proprietario e costruttore, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (con d.m. 27 agosto 1980, nonché ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. a) del d.lgs.  42/2004 e dell'articolo 12, comma 2 del Piano Paesaggistico regionale), perché situata in ambito costiero e ad una distanza inferiore a 300 metri dalla linea di battigia dal mare, eseguivano lavori di costruzione di un immobile da destinarsi a civile abitazione, avente una volumetria complessiva di mc 461,69, con titolo abilitativo edilizio illegittimo, perché conseguito in contrasto con norme statali, regionali e di piani regolatori e, dunque, in assenza di concessione ed, in particolare:
- per avere ad oggetto, il predetto titolo abilitativo, il completamento di un fabbricato iniziato con concessione edilizia numero 98 dell’11 ottobre 1969 ed arrestatosi alle fondazioni ed a parte dei muri perimetrali fino ad un'altezza di circa m 120, opere, peraltro, interamente demolite con mezzo meccanico prima dell'inizio dei lavori in corso, con conseguente integrale livellamento e pulizia dell'area interessata ed il cui stato, a ogni modo, non consentiva rilascio di una concessione edilizia per il completamento ovvero la ristrutturazione di quanto eseguito a suo tempo, trattandosi ormai di ruderi;
- per essere le opere realizzate in zona priva di Piano particolareggiato di lottizzazione e, pertanto, inedificabile ed in zona comunque inedificabile ai sensi del citato articolo 12, comma 1 del vigente Piano Paesaggistico regionale, poiché situata nella predetta fascia di 300 metri dalla linea di battigia, sottoposta a vincolo integrale di conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico morfologici e dei rispettivi insiemi, disposizione cogente per gli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed immediatamente prevalente sulle disposizioni difformi eventualmente contenute nei medesimi, ai sensi dell'articolo 145, comma 3 d.lgs. 42/2004;
- ad una distanza dalle pareti finestrate di uno degli immobili confinanti inferiore a quella minima stabilita dall'articolo 5 del decreto assessoriale della Regione Sardegna n.2266/u del 20 dicembre 1983:
- con una volumetria comunque superiore di circa mc 276 rispetto a quella che sarebbe stata consentita dal vigente piano di fabbricazione e qualora fosse stato possibile rilasciare il titolo abilitativo edilizio, per le zone F, atteso che il piano paesaggistico (art. 15, comma 2 lett. a) prevede per i comuni non dotati di piano urbanistico il rispetto dei parametri di cui all'art. 6 della legge regionale numero 8/2004, il quale, rinviando al citato decreto dell’assessore regionale numero 2266/u del 20 dicembre 83, stabilisce che, per le zone E, la volumetria non può essere superiore al 50% di quella consentita con l' applicazione dei parametri massimi stabiliti dal decreto, quantificata dell'indice volumetrico di 0,75 mc/mq anziché in 0,94 mc/mq come assentito
In San Vero Milis. lavori in corso nel mese di marzo 2012 (sequestro preventivo eseguito il 20 marzo 2012).

3. Avverso tale pronuncia Vincenzo Efisio CARIA propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.  

4. Con un primo motivo di ricorso censura il capo 11 della sentenza nella parte in cui la Corte del merito ha ritenuto che il verbale definitivo del 31 maggio 2011, adottato a seguito della conferenza di servizi, per quanto per legge sostituisca ogni autorizzazione, concessione e nulla osta, rappresentasse più un provvedimento assimilabile ad un’autorizzazione che ad un permesso di costruire.
Osserva, a tale proposito, che detta affermazione sarebbe errata, in quanto riterrebbe l'amministrazione vincolata nel rilascio del provvedimento alla qualificazione o al nome attribuito dal progettista nell'istanza o nella relazione.
Rileva, quanto alla mancata previsione di oneri concessori, che l'opera di cui si chiedeva il completamento era già stata assentita con una concessione del 1969 e che i relativi oneri concessori, così come le cessioni di terreno per la viabilità, erano già stati corrisposti all'epoca del rilascio di tale titolo.

5. Aggiunge, nel secondo motivo di ricorso, che gli oneri concessori non potevano comunque essere richiesti nuovamente con il provvedimento finale, come ritenuto dalla Corte d'Appello in violazione di legge, perché ciò sarebbe escluso da una circolare del Ministero dei lavori pubblici numero 1669 del 1981 e ad analoghe conclusioni sarebbe pervenuta la giurisprudenza amministrativa.

6. Con un terzo motivo di ricorso rileva che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ritiene che l'intervento eseguito non potesse qualificarsi come completamento di un'opera ritenuta inesistente e senza la possibilità di utilizzare le parti di muri già eretti che, invece, furono abbattuti in quanto inutili ai fini della costruzione che si voleva realizzare.
Osserva, sul punto, che i giudici del gravame sarebbero incorsi in un errore logico negando l'esistenza di un'opera da completare, solo perché, a suo tempo, parzialmente edificata e che, anche qualora fosse previsto il completo abbattimento dell'edificio o di parte di esso, l'opera sarebbe comunque da considerarsi come intervento di ristrutturazione e non come nuova opera.
Aggiunge che il progetto presentato dall'architetto LOCHI riproduceva fedelmente quello originariamente assentito con la concessione n. 98 del 1969, le cui modifiche progettuali relative tanto alla sagoma quanto ai volumi furono imposte dai responsabile degli uffici di tutela dei vincoli paesaggistici, come emerge dal verbale della conferenza di servizi del 1 dicembre 2010.

7. Con un quarto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che l'intervento eseguito non fosse neppure da considerarsi quale mero ripristino di immobile crollato o di un rudere, ciò in quanto non si rinverrebbe, nella norma che consente tale possibilità, una distinzione tra rudere residuato da una costruzione completata per intero e rudere di un'opera parzialmente realizzata.
Inoltre, osserva che la disciplina di settore prevedrebbe anche l'ipotesi del rudere demolito e non solo crollato, senza alcuno specifico riferimento temporale per quanto riguarda il tempo della demolizione. La norma, cioè, non prescriverebbe che la demolizione del rudere debba essere preesistente all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione, ben potendosi quindi, in tali casi, ipotizzare una demolizione del rudere per il suo successivo ripristino e completamento durante l'esecuzione dei lavori ma successivamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

8. Con un quinto motivo di ricorso deduce il travisamento della prova con riferimento al contenuto dei documenti acquisiti agli atti del procedimento ed, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui ritiene che, dal verbale della conferenza dei servizi dell’1 aprile 2011, emerge che la decisione favorevole fu assunta proprio all'esito della dettagliata relazione del geometra CARIA, a detta del quale l’intervento era ammissibile, in quanto risulterebbe, dallo stesso verbale, che questi affrontò soltanto il tema della compatibilità dell'opera con le limitazioni in tema di edificabilità introdotte dal Piano Paesaggistico regionale della Sardegna, mentre avrebbe eluso volontariamente, in modo radicale, la trattazione di tutti gli altri ostacoli dirimenti che avrebbero impedito in radice il rilascio dell'autorizzazione.
Rileva, a tale proposito, che le conclusioni dei giudici dell'appello sarebbero contraddette proprio dai contenuti dei documenti ed, in particolare, dal verbale della conferenza dei servizi dell’1 dicembre 2012, dal quale risulterebbe che il geom. CARIA avrebbe fornito il proprio contributo proprio con riferimento a quanto espressamente richiestogli nella conferenza dei servizi stessa.

9. Con un sesto motivo di ricorso censura la decisione del giudice del gravame nella parte in cui sostiene il CARIA avrebbe volontariamente evitato di evidenziare che l'immobile previsto era molto diverso da quello assentito e mai realizzato molti anni prima, che la volumetria era superiore rispetto a quella assentibile e che vi era una clamorosa violazione delle distanze legali che ben conosceva, in quanto, proprio dalla documentazione prodotta, risulterebbe che i rappresentanti di altri enti avessero espressamente prescritto all'architetto LOCHI la modifica e la rimodulazione del progetto quanto all'orientamento del tetto ed all'abbassamento dell’altezza di gronda del fabbricato già definito nella sua consistenza, nei suoi confini e nelle distanze dei fabbricati vicini.
Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.





CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.

2. Va preliminarmente fatto rilevare che il presente procedimento (RG n. 22368/2018) riguarda, come specificato in precedenza, il ricorso del solo Vincenzo Efisio CARIA, ma che, nella stessa sentenza, è trattata anche la posizione di altro imputato (Giovanni Michele LOCHI) il quale ha presentato separato ricorso iscritto con il numero di RG 21025/2018, trattato anch’esso nell’odierna udienza.

3. Va altresì rilevato come dall’articolata imputazione, testualmente riprodotta e da quanto riportato in sentenza ed in ricorso, le opere realizzate, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero prive di valido titolo abilitativo, per essere quello conseguito inefficace e non avrebbero potuto, in ogni caso, essere assentite, mentre, secondo il ricorrente, l’attività intrapresa sarebbe del tutto lecita.
Nel sostenere la propria tesi, peraltro, il ricorrente osserva che le opere sarebbero state debitamente autorizzate quale completamento di un’opera preesistente ed edificata in parte sulla base di una licenza edilizia conseguita nel 1969 e che, in ogni caso, le stesse rientrerebbero nel novero della ristrutturazione edilizia.
La soluzione interpretativa offerta dalla difesa è stata, però, disattesa dai giudici del merito con argomentazioni che il Collegio ritiene giuridicamente corrette e supportate da idonea motivazione.
Occorre tuttavia far presente che, nella valutazione dei motivi di ricorso, questa Corte non può ovviamente procedere ad un autonomo apprezzamento delle emergenze processuali e che, ai fini del presente giudizio, gli unici atti accessibili al Collegio sono la sentenza ed il ricorso, sicché è preclusa la possibilità di procedere, in questa sede, ad una verifica dell’iter procedimentale seguito per assentire le opere per cui è processo e dei contenuti dei singoli atti.
E’ però possibile rilevare, entro l’ambito di cognizione così delimitato, che assume carattere determinante l’individuazione della tipologia dell’intervento e la sua corrispondenza al titolo abilitativo rilasciato.

4. Ciò posto, si osserva come correttamente la Corte territoriale abbia escluso che, nella fattispecie, possa parlarsi di completamento di un immobile preesistente.
Si tratta, in primo luogo, di una considerazione logica, che i giudici del gravame hanno giustamente  espresso.
La nozione di completamento implica l’integrazione di qualcosa mediante l’aggiunta di ciò che manca e, nel caso di specie, secondo quanto accertato in fatto nel giudizio di merito e riconosciuto dallo stesso ricorrente, esisteva già un’immobile in minima parte realizzato, ma l’attività che si assume debitamente realizzata, lungi dal comportare la conclusione delle opere, si è risolta nella realizzazione di un diverso manufatto che non ha alcuna correlazione con l’intervento preesistente, che è stato completamente demolito.   

5. Occorre poi rilevare come, del tutto correttamente, si sia osservato, nella sentenza impugnata, che la licenza edilizia rilasciata nel 1969 fosse ormai decaduta.
Invero, l’art. 31, comma 10 della legge 1150/42, vigente all’epoca, indicava termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, come avviene attualmente con l’art. 15 del d.P.R. 380/01, che tratta dell’efficacia temporale e della decadenza del permesso di costruire.
La ragione di una tale scelta legislativa è evidente ed è quella di dare certezza temporale all'attività edificatoria, allo scopo di evitare che una edificazione, autorizzata in un dato momento, venga realizzata quando la situazione fattuale e normativa è mutata (così, Sez. 3, n. 12316 del 21/2/2007, Minciarelli, Rv. 236336).
I lavori eseguiti con permesso di costruire decaduto sono dunque illeciti, perché realizzati senza valido titolo, come si desume dal comma terzo dell’articolo 15 d.P.R. 380/01, il quale stabilisce che la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA e che si procede, ove necessario, anche al ricalcolo del contributo di costruzione.

6. Dunque, la realizzazione delle opere per cui è processo richiedeva, necessariamente, un nuovo permesso di costruire (all’epoca dei fatti denominato ancora “concessione” dalla legge regionale, come ricordato in sentenza), dovendosi certamente escludere, in base alla consistenza dell’intervento precedentemente realizzato, secondo l’imputazione limitato alle sole fondazioni ed a parte dei muri perimetrali fino ad un’altezza di m. 1,20 (dato fattuale non contestato dal ricorrente), che un’eventuale completamento potesse ritenersi soggetto a SCIA (o, in precedenza, a DIA).
Ciò determinava, dunque, la necessità di verificare se il titolo abilitativo conseguito fosse effettivamente un permesso di costruire o altro atto allo stesso equiparabile.
La Corte territoriale lo ha escluso, osservando che negli atti viene utilizzato ripetutamente il termine “autorizzazione” e che sebbene la legge regionale 23/1985 prevedesse, all’epoca dei fatti, la possibilità che interventi minori fossero assentiti mediante autorizzazione, quelli per cui è processo non erano collocabili in alcuna delle categorie indicate dall’art. 13 della legge citata.
Obietta il ricorrente, nel primo motivo di ricorso, che l’amministrazione non era vincolata al nomen o alla definizione indicata dal richiedente e che, quindi, all’esito della conferenza di servizi, sarebbe stato rilasciato un titolo edilizio comunque valido ed efficace.
Anche tale assunto è destituito di fondamento.

7. Va infatti osservato, in linea generale, come non possa ragionevolmente ritenersi, anche in astratto, che un’amministrazione, sollecitata al rilascio di un provvedimento amministrativo su istanza di un privato, possa pervenire all’emanazione di un provvedimento completamente diverso da quello richiesto, se non altro per il fatto che la presentazione dell’istanza presuppone determinati requisiti di forma e contenuti e deve essere corredata dalla documentazione richiesta per lo specifico procedimento autorizzatorio che si intende attivare.
Occorre anche rilevare come la procedura prescelta sia, quanto meno, singolare.
Nella premessa al ricorso viene specificato che l’architetto LOCHI, progettista e proprietario anche dell’immobile, ha presentato “una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttiva (L.R. n. 3\2008 art. 1 com. 21) avente ad oggetto il progetto di completamento di un fabbricato ad uso residenziale, già autorizzato con concessione edilizia n. 98 del 11.10.1969...”  
Dalla semplice lettura dei documenti che il ricorrente ha inteso allegare al ricorso, risulta che gli stessi sono espressamente riferiti ad una “dichiarazione autocertificativa per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive” di cui alla legge regionale n.3/2008, art. 1, comma 21, altrove denominata con l’acronimo DUAAP (anche in quello che viene, dallo stesso ricorrente, indicato come il provvedimento finale, datato 31 maggio 2011) riferita, però, alle opere di completamento del preesistente fabbricato.
L’art. 1, comma 16 della legge regionale 3\2008, richiamata dal ricorrente, stabilisce che “il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie”.
Il successivo comma 17, alla lettera c), offre la definizione di “impianti produttivi”, individuandoli come “gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e da gli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni”.
Il comma 20, nell’indicare che le richieste vanno presentate al SUAP, specifica che lo stesso va individuato in quello del comune “nel cui territorio è situato l'impianto produttivo”
Anche le disposizioni contenute nei commi successivi, che si evita di citare testualmente, stante l’inequivocabile contenuto di quanto fin qui richiamato, si riferiscono ad una procedura autorizzatoria chiaramente riferita ad attività produttive nel senso specificato dal legislatore regionale.
L’immobile per cui è processo, come è specificato anche nel capo di imputazione, è un fabbricato ad uso residenziale, sicché risulta del tutto fuori luogo il ricorso alla procedura individuata nel caso di specie, risultando evidente che ciò che assume rilievo è la oggettiva natura dell’attività e, conseguentemente, la destinazione delle opere, non a caso definite “impianto”.
La procedura attivata, dunque, era finalizzata alla richiesta di un’autorizzazione secondo una procedura che il caso specifico non avrebbe richiesto.

8. Ha inoltre del tutto correttamente osservato la Corte territoriale che, sebbene la legge attribuisca al provvedimento finale adottato all’esito della conferenza di servizi valore sostitutivo, a tutti gli effetti, di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, debbono necessariamente sussistere gli astratti presupposti, stabiliti dalla legge, per il valido e lecito rilascio del provvedimento sostituito ed a tali specifiche disposizioni sono correlate anche la produzione degli effetti del provvedimento e le conseguenze in caso di mancanza o inefficacia dello stesso.
In tal senso si è più volte determinata la giurisprudenza di questa Corte, escludendo, ad esempio, effetti sananti al parere favorevole espresso dal soprintendente nell'ambito del separato procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. in sede di conferenza di servizi, ex art. 14, comma terzo bis, legge n. 241 del 1990 (Sez. 3, n. 24410 del 9/2/2016, Pezzuto e altro, Rv. 267191) e riconoscendo integrato il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, non preceduta dal rilascio dell'autorizzazione unica rilasciata all’esito di conferenza di servizi (Sez. 3, n. 38733 del 20/3/2012, Ferrero e altro, Rv. 253286 e succ. conf.), pervenendo a conclusioni analoghe con riferimento alle opere realizzate sul demanio marittimo (Sez. 3, n. 21413 del 3/3/2010, Parisi e altri, Rv. 249304; Sez. 3, n. 13931 del 15/2/2006, P.M. in proc. Caminiti, Rv. 233923; Sez. 3, n. 1597 del 13/4/2000, Cataletto e altro, Rv. 217753).
La Corte territoriale ha, peraltro, accertato in fatto che il provvedimento richiesto, nella fattispecie, è stato qualificato come “autorizzazione” e che tale titolo non era sufficiente per la realizzazione dell’intervento che si intendeva realizzare.
Era dunque necessario, per la realizzazione dell’intervento, il permesso di costruire (o concessione edilizia, come allora denominato dalla legislazione regionale), dovendosi peraltro escludere anche la possibilità di deroga al regime autorizzatorio stabilito dalla legislazione nazionale da parte della legislazione regionale (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 (dep. 2017), Calabro' e altro, Rv. 270210).

9. Quanto alla questione concernente gli oneri concessori e di costruzione, di cui tratta anche il secondo motivo di ricorso, si osserva che la verifica dell’avvenuto pagamento e della necessità o meno di un ricalcolo, la quale non può prescindere da un apprezzamento sulla effettiva consistenza delle opere già realizzate e quelle da realizzare, comporta la valutazione di dati fattuali che non può essere effettuata in questa sede.

10. Manifestamente infondati risultano anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati.  
Sul completamento, di fatto mai realizzato, delle opere preesistenti, cui si riferisce il terzo motivo di ricorso, si è detto in precedenza.
Il ricorrente prospetta, tuttavia, nei motivi in esame, l’ipotesi alternativa della qualificazione dell’intervento da eseguire come “ristrutturazione” o “ripristino di immobile crollato o di rudere” ed i reiterati richiami agli artt. 10 e 3, lett. d) del d.P.R. 380/01 portano a ritenere che egli si intenda riferire agli “interventi di ristrutturazione edilizia” che tali disposizioni definiscono e disciplinano.
La infondatezza di tale assunto può essere chiaramente evidenziata attraverso un breve richiamo alla lettura delle richiamate disposizioni offerta dalla giurisprudenza di questa Corte.
Va premesso che i fatti contestati, come risulta dall’imputazione, risalgono al marzo 2012, data antecedente alle modifiche del 2013 all’art. 3 del d.P.R. 380\01, mentre le decisioni di primo e secondo grado sono successive a tali modifiche.
L'originario concetto di ristrutturazione, così come individuato dalla normativa previgente, presupponeva la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare provvisto di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. Conseguentemente, era stata sempre esclusa la possibilità che la ricostruzione di un rudere potesse ricondursi entro la nozione di ristrutturazione, trattandosi, al contrario, di un intervento del tutto nuovo (v. Sez. 3, n. 45240 del 26/10/2007, Scupola, Rv. 238464; Sez. 3, n. 15054 del 23/1/2007, Meli e altro, Rv. 236338;Sez. 3, n. 20776 del 13/1/2006, P.M. in proc. Polverino, Rv. 234467 ed altre prec. conf.). Si riteneva, infatti, che la mancanza dei suddetti elementi strutturali rendesse impossibile qualsiasi valutazione circa l’esistenza e la consistenza dell’edifico da consolidare.
Con gli interventi modificativi apportati dal d.l. 69\2013 (noto anche come «decreto del fare»), si è notevolmente ampliato il concetto di ristrutturazione, limitando l'obbligo del rispetto della sagoma ai soli immobili vincolati ed introducendo la possibilità di ristrutturazione degli edifici crollati o demoliti.
L’articolo 3, comma primo, lettera d) del d.P.R. 380\01, nella formulazione attualmente vigente, così definisce gli interventi di ristrutturazione: «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione,  purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia  rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».  
A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, considerata la disciplina ora vigente, gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nel ripristino o nella ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire se non è possibile accertare la preesistente volumetria delle opere, le quali, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l'obbligo di rispettare anche la precedente sagoma dell'edificio. Sono, invece, soggetti alla procedura semplificata della SCIA se si tratta di opere che non rientrano in zona paesaggisticamente vincolata e rispettano la preesistente volumetria, anche quando implicano una modifica della sagoma dell'edificio (Sez. 3, n. 40342 del 3/6/2014, Quarta, Rv. 260551).
Si è anche ricordato che detti interventi impongono, quale imprescindibile condizione, che sia possibile accertare la preesistente consistenza di ciò che si è demolito o è crollato e che tale accertamento deve essere effettuato con il massimo rigore e deve necessariamente fondarsi su dati certi ed obiettivi, quali documentazione fotografica, cartografie etc., in base ai quali sia inequivocabilmente individuabile la consistenza del manufatto preesistente (cfr. Sez. 3, n. 5912 del 22/1/2014, Moretti e altri, Rv. 258597; Sez. 3 n. 26713 del 25/6/2015, Petitto, non massimata. V. anche Sez. 3, n. 48947 del 13/10/2015, P.M. in proc. Pompa, Rv. 266031).
Si è ulteriormente stabilito che l'utilizzazione del termine «consistenza», da parte del legislatore, nell'art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380\01 inevitabilmente include tutte le caratteristiche essenziali dell'edifico preesistente (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.), con la conseguenza che, in mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, dovrà escludersi la sussistenza del requisito richiesto dalla norma. Parimenti, detta verifica non potrà essere rimessa ad apprezzamenti meramente soggettivi o al risultato di stime o calcoli effettuati su dati parziali, ma dovrà, invece, basarsi su dati certi, completi ed obiettivamente apprezzabili (Sez. 3, n. 45147 del 8/10/2015, Marzo e altri, Rv. 265444).
Più recentemente (Sez. 3, n. 39340 del 9/7/2018, Morciano, non ancora massimata), richiamata la giurisprudenza appena menzionata, si è stabilito, con riferimento alla pretesa ristrutturazione di un immobile crollato, definito nel giudizio di merito come “un mero ammasso di pietre a secco con un accenno di andamento solo di due muri perimetrali e di piccola parte di un terzo muro”, che non è possibile l’accertamento della preesistente consistenza sulla base di studi storici o rilevazioni relativi ad edifici aventi analoga tipologia, restando una simile verifica confinata nell’ambito delle mere deduzioni soggettive e non offrendo alcuna oggettiva evidenza.

11. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, risulta evidente che, nel caso di specie, non potrebbe in nessun caso applicarsi la disciplina della ristrutturazione, neppure secondo le più permissive disposizioni attualmente vigenti.
L’azione del ristrutturare si riferisce, evidentemente, ad un intervento volto a conservare un edificio esistente o ad attuare sullo stesso integrazioni funzionali e strutturali mediante le operazioni descritte dalla norma, che comprendono anche la demolizione e successiva ricostruzione.
In tali casi si interviene su un immobile esistente del quale sono, dunque, immediatamente rilevabili caratteristiche costruttive, volumetria, sagoma ed altri elementi qualificanti.
Quando, invece, la ristrutturazione riguarda edifici demoliti o crollati, la ristrutturazione presuppone che gli stessi siano strutturalmente identificabili con assoluta certezza, come la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato.
Anche in tale ultima ipotesi, tuttavia, si tratta di un edificio preesistente ma ormai diruto.
Diversamente, nella fattispecie in esame, come è stato accertato nel giudizio di merito, l’edificio che il ricorrente pretende di ritenere suscettibile di ristrutturazione non è mai esistito nella sua interezza, essendosi la sua realizzazione interrotta e mai più ripresa, tanto è vero che, in altre parti del ricorso e nella documentazione richiamata si fa riferimento, come si è già detto, al completamento del manufatto originariamente assentito.
E’ dunque del tutto fuor di luogo qualificare come ristrutturazione l’intervento da eseguire.
La realizzazione del nuovo manufatto, non configurando, per le ragioni anzidette, un completamento o una ristrutturazione implica, conseguentemente, il rispetto delle distanze con gli edifici confinanti prevista per le nuove costruzioni.

12. Sono infine inammissibili il quinto ed il sesto motivo di ricorso, perché presuppongono una valutazione, da parte di questa Corte, dei loro contenuti che, come si è già detto, non è consentita.
Va comunque rilevato come i giudici del gravame abbiano in ogni caso evidenziato, con motivazione scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni e tenendo conto dei rilievi della difesa, sulla base di quali dati fattuali si era ritenuta la responsabilità dell’imputato.

13. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266).      


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 9/11/2018