Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Baruzzi
Rifiuti. Residui di attività di demolizione
I rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 
 
Dott. LUPO ERNESTO PRESIDENTE
1.Dott.PETTI CIRO CONSIGLIERE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA 
3.Dott.MARMO MARGHERITA 
4.Dott.SARNO GIULIO 
 
ha pronunciato la seguente 
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da :
1) BARUZZI NATALE N. IL 05/01/1939 avverso SENTENZA del 13/04/2007
TRIB. SEZ. DIST. di CESENA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA  
 Udito il Proc. Gen. in persona del  dott. A. Montagna che ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso
Udito, per la parte civile, l\'Avv.
Udit i difensor. Avv. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con sentenza 3 novembre 2006, il Tribunale di Forlì ha ritenuto Baruzzi Natale  responsabile del reato previsto dall\'art. 51 c.1 lett.a DLvo 22/1997 (per avere  abusivamente svolto attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti non  pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione) e lo ha  condannato alla pena di giustizia.
 
Per l\'annullamento della sentenza, l\'imputato ha proposto ricorso per Cassazione  deducendo violazione di legge; rileva che il materiale non poteva qualificarsi  rifiuto, a sensi dell\'art.14 D.L. n.138/2002 conv. L. n.178/2002, dal momento  che era effettivamente riutilizzato per la costruzione di un piazzale senza  alcun trattamento preventivo e senza arrecare danni allo ambiente.
 
La deduzione non è meritevole di accoglimento.
 
Il ricorrente sostiene che il materiale di risulta da attività di demolizione  (annoverato tra i rifiuti speciali dall\'art.7 c.3 DLvo 22/1997, ora art. 184 c.3  DLvo 152/2006) fosse sottratto alla disciplina sui rifiuti a sensi dell\'art.14  DL 138/2002 conv. L.178/20021 vigente all\'epoca del commesso reato.
 
La previsione derogatoria (a prescindere dalla questione della sua non  compatibilità con la nozione comunitaria di rifiuto, così come interpretata  dalla Corte di Giustizia ) non è invocabile alla ipotesi che ci occupa.
Secondo la ricordata norma, il rifiuto, che non nuoce all\'ambiente e può essere  utilizzato come materia prima secondaria in un processo produttivo, non è  sottoposto alla normativa del D. L.vo n.22/1997; antecedente all\'utilizzo, può  essere praticato un trattamento che si diversifichi da una delle operazioni  preliminari previste negli allegati al DLvo.
 
Ora i rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di  disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario  tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti  (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti,  recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.); in particolare, i  residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego,  operazioni di recupero, previste negli allegati al DLvo 22/1997, per cui sono  disciplinati dalla normativa sui rifiuti anche con riferimento al ricordato  art.14. (questa conclusione esonera dallo affrontare la problematica della  compatibilità della norma derogatoria con la disciplina comunitaria).
 
Né può applicarsi al caso la disciplina delle materie prime secondarie che, a  sensi dell\'art.181 DLvo 152/2006, diventano tali all\'esito delle operazioni di  recupero tra le quali sono espressamente incluse la cernita e la selezione ; i  materiali, pur riutilizzabili, conservano la loro qualifica di rifiuti finché  non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono  destinati.
 
Neppure è prospettabile la tesi ( peraltro, non sostenuta dal ricorrente) di una  legittima operazione, prodromica alla attività di gestione, preparatoria al  recupero dei rifiuti ; non sono provate le precise condizioni ( relative alla  quantità dei rifiuti , al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del  materiale, al rispetto delle norme tecniche) richieste per la configurazione di  un deposito preliminare (non necessitante di autorizzazione a sensi dell\'art.6  lett. m DLvo 22/1997i ora art.183 lett. m DLvo 152/2006).
In conclusione, si deve rilevare come i rifiuti inerti provenienti da attività  di demolizione di fabbricati possano essere avviati ad attività di recupero  anche con procedure semplificate, ma previo controllo della competente autorità  che è mancato nella ipotesi in esame.
 
PQM
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
 
Roma, 15 gennaio 2008
                    



