Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Palladino
1. La nozione di
sottoprodotto di cui al D.Lv. 152/06 confligge con quella individuata
dalla
giurisprudenza comunitaria laddove
sottrae alla disciplina sui rifiuti il sottoprodotto riutilizzato in un
ciclo
produttivo diverso da quello di origine poiché secondo tale
giurisprudenza il
ciclo produttivo deve essere il medesimo poiché
se il riutilizzo avvenisse in un diverso ciclo produttivo vorrebbe dire
che il
produttore ha inteso "disfarsi" del residuo per commercializzarlo o
comunque cederlo ai terzi per la riutilizzazione.
2. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, il produttore non
"si disfa" del residuo produttivo quando lo riutilizza direttamente
"tal quale" oppure lo commercializza a condizioni per lui
economicamente
favorevoli perché venga riutilizzato in altri cicli
produttivi. Per escludere
la disciplina sui rifiuti, quindi, è necessario che a
destinare il
sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia
lo
stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata
conferita a qualche titolo.
3. Un elemento essenziale della MPS è dato dalla
conformità alle
caratteristiche tecniche fissate con decreto ministeriale. Infatti, in
attesa
della emanazione dell'apposito decreto ministeriale, continuano ad
applicarsi
per espressa disposizione transitoria (art. 181, comma 6) le norme di cui
al decreto
ministeriale 5.2.1998 (per i rifiuti non pericolosi) o al decreto
ministeriale
12.6.2002 n. 161 (per i rifiuti pericolosi) i quali prevedono anche che
i
materiali debbano essere effettivamente e oggettivamente destinati
all'utilizzo
in cicli di produzione o di consumo: l’art. 3,
comma 3, del D.M. 5.2.1998 e l'art. 3,
comma 5, del D.M. 12.6.2002
n. 161 stabiliscono infatti che restano sottoposti al regime dei
rifiuti i
prodotti, le materie prime e
le
materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero
che non vengono destinati in
modo effettivo
ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.