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Sez. 3, Sentenzan. 23988 del 26/05/2004 (Cc. 14/04/2004 n.00468 ) Rv. 228688
Presidente: Savignano G. Estensore: De Maio G. Imputato: Pesce. P.M. Consolo S. (Conf.)
(Rigetta, Trib.riesame Savona, 4 dicembre 2003).
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Traversine ferroviarie dismesse - Interpretazione autentica di cui alla Legge n. 178 del 2002 - Nozione di rifiuto.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)
Le traversine in legno impregnate di olio di creosoto dismesse dall'ente ferroviario vanno qualificate quali rifiuto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche dopo l'entrata in vigore del decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con Legge 8 agosto 2002 n. 178, non sussistendo in ogni caso la fondamentale condizione dell'assenza di pregiudizio per l'ambiente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/04/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 00468
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 004711/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PESCE GIANNI, N. IL 02/10/1963;
avverso ORDINANZA del 04/12/2003 TRIB. LIBERTÀ di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
La P.G. procedette di iniziativa al sequestro preventivo di aree comunali e private nei comuni di Calizzano e Murialdo, in parte condotte in affitto da Pesce Valeria e sulle quali Pesce Gianni con la sua impresa stava effettuando lavori di sistemazione e completamento della viabilità forestale, utilizzando traversine dismesse dalle FF.SS., che il Pesce aveva acquistato da tale Cerato Rossella. I verbalizzanti ipotizzarono a carico del predetto i reati di cui agli artt.: A) 51 D.L.vo 22/97 per il trasporto e il recupero mediante riutilizzo del rifiuto pericoloso costituito da traversine ferroviarie impregnate di olio di creosoto; B) 53 bis in concorso con la ditta fornitrice per la spedizione del detto materiale; C) 163 T.U.BB.CC. e 44 T.U. Edilizia per la violazione delle prescrizione contenute nell'autorizzazione.
Il P.M. non chiese la convalida del provvedimento d'urgenza operato dalla P.G., ma emise in data 16.10.2003 un proprio autonomo decreto di sequestro probatorio, avverso il quale l'indagato propose istanza di riesame, che il Tribunale di Savona, pur affermando dovessero essere esclusi i reati di cui agli artt. 44 TU 380/2001 e 163 T.U. 490/99, ha rigettato con ordinanza del 4.12.03, a sua volta impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dell'indagato. Il ricorrente denuncia con unico motivo vizio di motivazione e violazione degli artt. 325 c.p.p., 6 e 51 D.L.vo 22/97, 14 D.L. 8.7.2002 e 1 D.M. Ministero della Salute 11.2.2003. Il ricorrente ripropone in questa sede la questione della non ravvisabilità nelle traversine sequestrate della nozione di rifiuto, richiamando, in particolare, l'interpretazione autentica avutasi con l'art. 14 del D.L. 138/02, convertito in l. 178/02, che sottolinea che non ricorre la volontà di disfarsi "qualora la cosa possa essere ed è, effettivamente e oggettivamente, riutilizzata nel medesimo o analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente". Il motivo è infondato, dovendo ritenersi ineccepibile ed esaustiva l'osservazione del Tribunale, che nella specie "si è avuta una dismissione effettiva del rifiuto (come dimostra l'attribuzione del codice CER 170024 da parte del produttore FF.SS. riconducibile alla lett. a) dell'art. 14 D.L. 138/02". Anche rilevante, sempre ai fini della configurabilità come rifiuto delle citate traversine, è l'ulteriore argomentazione del Tribunale, secondo cui, "anche se non si ricadesse nell'ipotesi della letta), non sarebbe comunque configuratole l'ipotesi del riutilizzo - a cui fa riferimento l'ultima parte dell'art. 14 per i casi in cui il produttore del rifiuto abbia deciso o debba disfarsene - mancando la fondamentale condizione dell'assenza di pregiudizio per l'ambiente (art. 14 ult. parte lett. a); che, dovendosi intendere per assenza di pregiudizio per l'ambiente "l'astratta improspettabilità di un pericolo di pregiudizio anche modesto, in concreto tale rischio potenziale è ravvisabile ed è evidente perché il legname in questione è impregnato di olio di creosoto, sostanza dichiarata cancerogena e classificata come rifiuto pericoloso non riutilizzabile sulla base dei più recenti aggiornamenti del catalogo europeo dei rifiuti".
Per contro, potrà essere proposta nella fase della cognizione la questione pure sollevata dal ricorrente, che nel caso in esame non vi è staio un pericolo concreto di pregiudizio all'ambiente, come sarebbe dimostrato dalle analisi eseguite dall'ARPAL che hanno rilevato l'assenza dell'inquinante in campioni di acque prelevati nei pressi delle traversine e che la percentuale di benzopirene presente nelle traversine stesse è pari allo 0,00067% (mentre il Tribunale ha rilevato, in linea di fatto, che "poiché il legname in questione è impregnato di olio di creosoto", il rischio potenziale per l'ambiente "è ravvisarle ed è evidente"). È, infatti, ben noto che in sede di riesame del sequestro probatorio, il sindacato del Tribunale non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve espletare il controllo di legalità nell'ambito delle indicazioni di fatto fornite dalla P.G. e dal P.M..
Inammissibile, quanto meno nella prospettiva dell'attuale fase incidentale, è l'ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui "il Tribunale non ha considerato l'applicazione al caso in esame del D.M. Ministero della Salute 17.4.2003, nella parte in cui, modificando il punto 30 dell'allegato al DPR 904/82, ha disposto che il divieto di utilizzazione di legno impregnato di creosoto non si applica se il legno in questione viene immesso sul mercato dei prodotti usati come dalla Direttiva recepita proprio con il D.M. in esame". Infatti, da un lato, è proprio una regolare immissione sul mercato che il Tribunale ha negato, ritenendo, con la motivazione adeguata sopra riferita, che le traversine in questione costituivano un rifiuto a tutti gli effetti; inoltre, è, sotto questo stesso profilo, comunque decisivo il rilievo che, come precisato con interpretazione consolidata di questa Corte, il rifiuto diventa tale nel momento in cui il produttore se ne disfa e non può tornare ad essere sottoprodotto o materiale residuale di consumo ai sensi della successiva lette) solo perché taluno (come nel caso in esame è avvenuto) gli attribuisca valore di mercato e sta disposto ad acquistarlo: e, dall'altro, solo il giudice della cognizione potrà verificare l'ulteriore condizione del concreto rispetto della Direttiva in questione.
Deve, pertanto, concludersi che, essendo infondate o non proponibili in questa sede le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004