Cass. Sez. III n. 32305 del 2 settembre 2022 (UP 24 mag 2022)
Pres. Ramacci Est. Corbo Ric. Vitali
Rifiuti.Deposito incontrollato e natura del reato
il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e si configura invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 18 giugno 2021, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la pronuncia di non doversi procedere nei confronti di Graziano Vitali per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art, 131-bis cod. pen.
Secondo i Giudici di merito, Graziano Vitali, quale legale rappresentante della società Ien Industrie s.p.a., avrebbe effettuato un’attività di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e pericolosi in area di pertinenza dell’azienda, con condotta perdurante fino al 15 giugno 2016.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Graziano Vitali, con atto a firma dell’avvocato Marco D’Agnolo, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e 157 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti invece che di abbandono di rifiuti, e, in subordine, alla esclusione della dichiarazione di prescrizione.
Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti invece che quella di abbandono di rifiuti, e, quindi, ha omesso di pronunciare sentenza di prescrizione del reato, considerato che l’ultima derelizione di rifiuti è avvenuta l’11 maggio 2012, e la sospensione della prescrizione è pari a soli 96 giorni. Si deduce, inoltre, che, anche a voler ipotizzare la configurabilità della fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, il momento di consumazione del reato avrebbe dovuto individuarsi nell’11 maggio 2012, con conseguente sopravvenienza della prescrizione.
Si premette che la sentenza impugnata ha spiegato solo perché, nel caso di specie, si è verificata una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti e non di abbandono di rifiuti, ma non anche perché il reato di deposito incontrollato di rifiuti dovrebbe essere inteso come reato permanente.
Si osserva, quindi, che gli orientamenti della giurisprudenza in ordine alla natura delle fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti, come reato permanente o, invece, come reato istantaneo, sono tutt’altro che univoci. Si rappresenta, precisamente, che, se, secondo un indirizzo, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente (si citano: Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018; Sez. 3, n. 51422 del 06/11/2014; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011), altro indirizzo, invece, qualifica detta fattispecie come reato a consumazione istantanea (si citano: Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013; Sez. 3, n. 24477 del 15/05/2007). Si aggiunge che, ad avviso di un’altra opzione ermeneutica, la natura permanente o istantanea della fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti dipende dalla circostanza se la collocazione di questi in un dato luogo sia o meno effettuata in previsione di una successiva fase di smaltimento o recupero (si citano: Sez. 3, n. 44516 del 17/07/2019; Sez. 3, n. 36411 del 09/05/2019; Sez. 3, n. 25429 del 01/07/2015; Sez. 3, n. 30910 del 16/10/2014; Sez. 3, n. 40850 del 21/10/2010); si sottolinea che, ad avviso di una decisione, un elemento indicativo della natura istantanea in concreto del reato è costituito dalla reiterata adibizione di un unico sito a punto di rilascio dei rifiuti.
Si conclude che la sentenza impugnata è lacunosa perché ha omesso del tutto di confrontarsi con l’orientamento secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere sia natura permanente sia natura istantanea, e, perciò, di precisare quale fosse la corretta qualificazione della vicenda da essa esaminata.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, e 157 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ancora alla ritenuta sussistenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti invece che di abbandono di rifiuti, e, conseguentemente, alla esclusione della dichiarazione di prescrizione.
Si deduce che la sentenza impugnata non si è correttamente confrontata con gli elementi addotti dall’imputato, anche mediante espresse censure formulate nell’atto di gravame, per evidenziare la finalità meramente dismissiva della collocazione dei rifiuti nell’area in cui gli stessi sono stati trovati.
Si premette che i rifiuti sono stati trovati in due distinte aree dell’azienda di cui è legale rappresentante l’imputato: una di circa 30 metri quadrati, asfaltata; l’altra di circa 300 metri quadri, ubicata su un terreno incolto, coperta da vegetazione spontanea, ma immediatamente a ridosso della prima. Si rappresenta, poi, che i rifiuti trovati sull’area asfaltata sono relativi alla ristrutturazione del capannone effettuata nel 2012, mentre i rifiuti rinvenuti sul terreno incolto sono residui dell’attività di fotoceramica cessata dall’impresa dal marzo 2012, data di cessione del pertinente ramo d’azienda ad altra società. Si precisa, quindi, che i rifiuti da ristrutturazione era stati in gran parte correttamente conferiti per lo smaltimento fino all’11 maggio 2012, e solo una minima parte di essi era stata collocata nella sede aziendale, senza previsioni di smaltimento o recupero; inoltre, solo agli inizi del 2016 era stato incaricato un dipendente del compito di informarsi per liberare il sito e conferire i rifiuti.
Si osserva, a questo punto, che, pacifica essendo la condotta di abbandono per i rifiuti posti nell’area di terreno incolto, la sentenza impugnata ha ravvisato un reato permanente con riguardo alla collocazione dei rifiuti sull’area asfaltata omettendo di confrontarsi con elementi estremamente significativi. Si segnala, in particolare, che i rifiuti presenti sull’area asfaltata: -) non sono il prodotto dell’attività tipica dell’impresa, ma residui di una ristrutturazione edilizia; -) sono di modestissima entità; -) rappresentano una percentuale minima dei residui da ristrutturazione edilizia; -) si trovano in una zona diversa da quella adibita dall’azienda a deposito temporaneo dei rifiuti dell’attività produttiva; -) sono stati lasciati abbandonati per oltre tre anni e mezzo. Si evidenzia che gli elementi esposti sono indicativi anche dell’assoluta episodicità del fatto.
Si aggiunge che i due indici fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata per affermare la sussistenza della fattispecie di deposito incontrollato sono incongrui. Invero, la circostanza della presenza dei rifiuti sull’area di pertinenza dell’azienda è priva di capacità dirimente, anche alla luce della casistica giurisprudenziale, ricca di esempi di rifiuti rinvenuti presso le sedi delle imprese sottoposte a verifica. Il dato della conoscenza della presenza dei rifiuti e dell’incarico conferito al dipendente per rimuoverli, poi, è circostanza da valutare in correlazione con il disinteresse mantenuto per oltre tre anni e mezzo in ordine ai medesimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nel complesso, è infondato, ma non inammissibile, per le ragioni di seguito precisate.
2. Inammissibili sono le censure formulate nel primo motivo, nella parte in cui contestano che la sentenza impugnata si è limitata a spiegare perché, a suo avviso, nel caso di specie, si sarebbe verificata una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti e non di abbandono di rifiuti, e non anche perché il reato di deposito incontrollato di rifiuti dovrebbe essere inteso come reato permanente.
La questione appena sintetizzata, infatti, attiene al contenuto della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad una questione di diritto, quella concernente la natura del reato di deposito incontrollato di rifiuti, e, però, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, enunciato anche dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (così Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05).
3. Infondate, invece, sono le censure, esposte in parte del primo e nel secondo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza, nella specie, del reato di deposito incontrollato di rifiuti, e non di quello di abbandono degli stessi, o, comunque, la qualificazione del reato di deposito incontrollato di rifiuti come reato permanente, e non come reato istantaneo, e, di conseguenza, la mancata dichiarazione di estinzione dell’illecito penale per intervenuta prescrizione.
4. Per la valutazione delle censure appena indicate, occorre precisare quale è, ad avviso del Collegio, la natura del reato di deposito incontrollato di rifiuti.
4.1. Effettivamente, è possibile individuare tre distinti orientamenti che, nel corso del tempo, si sono manifestati in giurisprudenza in ordine alla natura giuridica del reato di deposito incontrollato di rifiuti.
Secondo un primo indirizzo, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato a consumazione istantanea (cfr., in particolare: Sez. 3, n. 38977 del 07/04/2017, Alabiso, Rv. 271078-01; Sez. 3, n. 42343 del 09/07/2013, Pinto Vraca, Rv. 258313-01; Sez. 3, n. 24477 del 15/05/2007, Pino, non massimata).
Il fondamento di questa soluzione è individuato nel tipo di condotta prevista dall’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006: «E' la specifica condotta in sé, che per natura è istantanea, che viene sanzionata, indipendentemente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli arrecati» (così Sez. 3, n. 38977 del 2017, cit., in motivazione).
Secondo un secondo indirizzo, invece, il reato di deposito incontrollato di rifiuti è reato permanente (v., tra le tante: Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632-01; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini, Rv. 262410-01; Sez. 3, n. 51422 del 06/11/2014, D’Itri, non massimata; Sez. 3, n. 48489 del 13/11/2013, Fumuso, Rv. 258519-01; Sez. 3, n. 25216 del 26/05/2011, Caggiano, Rv. 250969-01).
In particolare, a base di questa conclusione, si osserva: «ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero. Il deposito incontrollato, dando luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero o allo smaltimento, perdura fino al compimento di tali attività, a differenza della raccolta o il trasporto che si consumano nel momento e nel luogo in cui essi hanno avuto luogo e dello smaltimento che può essere istantaneo o permanente a seconda che si articoli in diverse fasi. Dunque, il deposito incontrollato di rifiuti è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ed ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro».
Secondo un terzo indirizzo, che si potrebbe definire “intermedio”, ormai ripetutamente condiviso dalle più recenti decisioni, il reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, o, invece, natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (cfr., in questo senso: Sez. 3, n. 20713 del 25/01/2022, Messina, non massimata; Sez. 3, n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti Rv. 282916-01; Sez. 3, n. 44516 del 17/07/2019, Jannotti Pecci, non massimata; Sez. 3, n. 36411 del 09/05/2019, Vitale, Rv. 277068-01; Sez. 3, n. 30910 del 16/10/2014, Ottonello, Rv. 260011-01; Sez. 3, n. 40850 del 21/10/2010, Gramegna, Rv. 248706-01).
A sostegno di questa opzione ermeneutica, si osserva, in particolare, che: -) la fattispecie di deposito incontrollato attiene ad una condotta la quale deve distinguersi dalle altre due tipologie contemplate dall’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, quelle di abbandono e di immissione nelle acque superficiali o sotterranee, pena altrimenti l’inutilità della previsione normativa; -) il significato letterale del termine “deposito” evoca «la collocazione non definitiva dei rifiuti in un determinato luogo in previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto»; -) la condotta “deposito”, tuttavia, coincide con quella di abbandono quando «sia mancata la successiva fase di gestione […] e la collocazione del rifiuto ed altri dati oggettivi siano indicativi della mera volontà di liberarsene definitivamente», con conseguente esaurimento della stessa al momento in cui la cosa viene riposta; -) la condotta di “deposito”, invece, quando costituisce attività prodromica alla successiva gestione del rifiuto, in una prospettiva di smaltimento o di recupero, è diversa dall’abbandono, che si protrae nel tempo, perché consiste nella «detenzione con modalità estranee a quelle conformi alla legge, potenzialmente pericolose», e tali da incidere, durante la sua protrazione, sui beni giuridici tutelati della salute umana e dell’integrità dell’ambiente, ed integra, quindi, un illecito permanente (così, specificamente, in motivazione, Sez. 3, n. 44516 del 2019, cit.).
4.2. Parte della dottrina, anche molto di recente, ha manifestato adesione all’orientamento “intermedio”.
Precisamente, si osserva che, se il deposito incontrollato assume, fin dall’inizio la conformazione di un rilascio definitivo del rifiuto nell’ambiente, lo stesso, al pari dell’abbandono, costituisce reato istantaneo, con eventuali effetti permanenti.
Si rappresenta, poi, che se i rifiuti in deposito incontrollato non sono stati rimossi dopo un tempo di attesa ragionevole, anche in questo caso il fatto assume la veste di un definitivo abbandono degli stessi.
Si rileva, quindi, che se l’attività di deposito incontrollato sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero, occorre distinguere: se le operazioni appena indicate sono compiute da un soggetto autorizzato, si avrà reato permanente che perdura fino all’intervento di quest’ultimo; se le precisate operazioni sono compiute da un soggetto non autorizzato, si configurerà un unitario reato permanente di gestione abusiva dei rifiuti.
Si precisa, ancora, che, quando gli atti di deposito incontrollato sono una pluralità, la condotta deve essere qualificata più propriamente come “stoccaggio” e non come deposito incontrollato.
4.3. Il Collegio aderisce all’orientamento “intermedio”, ormai ampiamente diffuso nella più recente giurisprudenza e recepito anche in dottrina, ad avviso del quale il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, e si configura invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta.
Questa soluzione, infatti, esprime una spiccata capacità di cogliere il concreto atteggiarsi della condotta, che può essere di volta in volta diverso, pervenendo a conclusioni ragionevoli, perché congruenti con il dato empirico.
Ed infatti, se il deposito incontrollato assume, fin dall’inizio la conformazione di un rilascio definitivo del rifiuto nell’ambiente, o comunque non è seguito entro un tempo ragionevole dalla rimozione di questo, mediante attività di smaltimento o recupero, la condotta che lo determina si esaurisce nel momento in cui è posta, e, quindi, dà luogo ad un reato istantaneo, con eventuali effetti permanenti.
Se, invece, l’attività di deposito incontrollato è prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero, la relativa condotta si protrae nel tempo, perché implica una “custodia”, integrando così un reato permanente che si esaurisce quando inizia la gestione lecita del rifiuto, siccome correttamente svolta da un soggetto autorizzato, ovvero perdura fino al compimento della successiva fase di gestione del rifiuto, quando questa è effettuata da un soggetto non autorizzato o con modalità illegali, venendo assorbita in questa più generale fattispecie.
5. La sentenza impugnata ha affermato che sussiste una condotta di deposito incontrollato di rifiuti, dei quali era stata anche organizzata la rimozione, sulla base di una analitica valutazione degli elementi fattuali.
Precisamente, la Corte d’appello rappresenta che, nella zona asfaltata esterna allo stabilimento, della superficie di circa 30 mq., erano presenti diversi tubi fluorescenti al neon, nonché materiale isolante contenente lana di roccia, ossia materiale sospetto agente cancerogeno, mentre in una diversa zona non asfaltata, incolta e coperta da vegetazione spontanea, delle dimensioni di circa 300 mq., erano presenti altri rifiuti, quali fusti metallici contenenti vernice, residui di adesivi e sigillanti, imballaggi, stracci, fanghi prodotti da pitture e vernici serigrafiche.
Osserva, quindi, che, con riferimento ai tubi fluorescenti al neon ed al materiale isolante, deve ritenersi che la condotta è di “deposito incontrollato” e non di “abbandono”, perché detti oggetti erano presenti «in bella mostra sulla superficie asfaltata», ossia su di «un’area suscettibile di essere “controllata”», come dimostra l’incarico conferito dall’impresa amministrata dal ricorrente ad un dipendente, poi dimessosi, per rimuovere gli stessi e bonificare la zona.
6. Le conclusioni della sentenza impugnata non possono essere ritenute manifestamente illogiche nella ricostruzione del fatto e risultano, perciò, corrette, nella qualificazione delle stesso come fattispecie di “deposito incontrollato” di rifiuti finalizzato ad una successiva fase di smaltimento o di recupero degli stessi, con conseguente configurabilità di un reato permanente.
Tuttavia, la non manifesta infondatezza del ricorso impone di pronunciare sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione.
Invero, pur aderendo alla qualificazione del fatto in esame come reato permanente, lo stesso deve ritenersi consumato alla data del 15 giugno 2016, così come indicato in contestazione («fino al 15 giugno 2016»). Di conseguenza, e tenendo conto dei 96 giorni di sospensione per rinvio determinato dall’adesione del difensore all’astensione dalle attività di udienza, il reato deve ritenersi estinto per prescrizione alla data del 19 settembre 2021.
La formula di proscioglimento per prescrizione, poi, prevale su quella di non punibilità per particolare tenuità del fatto, adottata nella sentenza impugnata, perché più favorevole, in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (così, tra le tante, Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214-01, e Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 24/05/2022