Cass. Sez. III n. 25983 del 15 settembre 2020 (UP 2 lug 2020)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Mellai
Rifiuti.Deposito incontrollato e particolare tenuità del fatto

In tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta.


RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giungo 2019, il Tribunale di Cagliari ha condannato Mellai Roberto, alla pena di € 3.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 del 2006, per avere, quale amministratore del Colorificio Sardo, soc. coop., abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, riconducibili in maniera inequivocabile all’attività produttiva svolta dal medesimo, direttamente sul suolo in località Su Stracosciu di Assemini e Bingia Noa nel Comune di Uta. Accertato il 23/08/2015.
Con la medesima sentenza l’imputato era stato condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile Rosangela Muredda, demandando al giudice civile la liquidazione dello stesso e con assegnazione di una provvisionale di € 5.000.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’erronea applicazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e 256 d.lgs n. 152 del 2006 e il vizio di illogicità della motivazione.
Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità penale del ricorrente senza verificare gli elementi costitutivi del reato, senza dimostrare che l’imputato fosse l’autore dello stesso, senza spiegare le ragioni per le quali il deposito dei rifiuti abbandonati in luoghi diversi fosse imputabile all’imputato non avendo considerato che l’imputato aveva una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con la società con la s.r.l. Sorgiu che provvedeva al ritiro dei rifiuti e, dunque, non avrebbe valutato, l’ipotesi alternativa, che il deposito dei rifiuti fosse a lui imputabile, rigettando immotivatamente la richiesta di assunzione della testimonianza del teste Concas, avanzata ex art. 507 cod.proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. avendo ritenuto il fatto di non particolare gravità tenuto conto delle dimensioni dei rifiuti e della non occasionalità della condotta.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 539 comma 2 cod.proc.pen. sulla determinazione del quantum della provvisionale e di cui all’art. 606, comma 1 lett. d) cod.proc.pen. in relazione all’omessa assunzione del teste Pibia sulla dimostrazione dello stato di degrado dell’area su cui erano stati depositati i rifiuti.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di un motivo di natura prettamente fattuale (primo), manifestamente infondato (secondo) e inammissibile il terzo.
Il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 256 comma 1 lett. a) del d.lgs 152/2006 e del vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e carenza motivazionale è diretto a prospettare una ricostruzione alternativa in punto ascrivibilità del deposito di rifiuti al ricorrente anche attraverso la censura avverso il rigetto di assunzione della testimonianza avanzata ex art. 507 cod.proc.pen. in punto individuazione dell’autore del fatto, che non è consentita in questa sede in presenza di una congrua e per nulla illogica motivazione della decisione.  
La sentenza impugnata ha dato atto che i rifiuti inerti erano provenienti dall’attività produttiva dell’imputato, del resto era stato lo stesso l’imputato a riconoscere che parte dei rifiuti provenissero dalla Colorsard, anche se ha sostenuto che spesso i clienti piccoli imprenditori chiedevano la consegna dei bidoni vuoti per usarli quali contenitori, così da introdurre una lettura alternativa dei fatti (abbandono di rifiuti da parte di terzi) che non è consentita. Peraltro, risulta dalla sentenza che i bidoni di vernice da l. 30 erano stati rivenuti in luoghi diversi ma che, in entrambi i casi, erano state trovate le etichette di spedizioni alla Colorsard, mentre per quelli da l. 1000 l’imputato aveva riconosciuto la provenienza dalla Colorsard. La motivazione che non è manifestamente illogica, è fondata sulle acquisizioni probatorie.
Non c’è stato alcun vuoto motivazione per la mancata assunzione del teste Concas, richiesto ex art. 507 cod.proc.pen. poiché come ha ben argomentato il giudice l’audizione di questi era inutile (alla luce del quadro probatorio) o inutilizzabile nell’ipotesi in cui il teste avesse reso dichiarazioni autoindizianti.
Deve rammentarsi che il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato; cosicchè il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 Rv. 266492 – 01). Solo il mancato esercizio rileva, ma nel caso in esame il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione, cosicchè la censura appare manifestamente infondata.

5. Manifestamente infondato e anche privo di specificità estrinseca, e come tale inammissibile, è il secondo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
La sentenza impugnata ha pag. 6 ha riconosciuto la “non particolare gravità del fatto”, ma al contempo ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità in ragione della quantità e dimensioni dei rifiuti, oltre all’assenza di elementi per ritenere la condotta occasionale.
Rileva il Collegio che la non gravità non è particolare tenuità del fatto. Del tutto correttamente la sentenza opera questa distinzione e poi spiega le ragioni per le quali il fatto non potesse essere ritenuto di particolare tenuità in ragione delle dimensioni dei rifiuti, ciò in linea con l’affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, ma deve valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019, Crocetti, Rv. 278574 – 01), pericolo individuato dalle dimensioni dei rifiuti, elemento rispetto al quale il ricorso non contiene critica specifica, cadendo nel vizio di genericità della censura che è causa di inammissibilità.

6. Parimenti è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con cui si censura la motivazione sul quantum della provvisionale riconosciuta in favore delle parti civili costituite.
Nella pronuncia S.U. n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv 268179, la Corte di cassazione, nella sua massima espressione, ha statuito, in motivazione (par. 9.2), che il provvedimento con il quale viene condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale non è autonomamente ricorribile per cassazione ove la doglianza involga il quantum debeatur in assenza di censure che involgano la sussistenza del diritto alla provvisionale che, nel caso in esame, non sono state devolute.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 02/07/2020