TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 910, del 8 agosto 2014
Elettrosmog.Illegittimità diniego autorizzazione SRB per incompatibilità con l’aspetto antropico circostante

Il provvedimento comunale basa il suo diniego su una presunta incompatibilità del nuovo impianto con l’aspetto antropico circostante. Il parere appare del tutto generico, inconsistente e privo di specificità rilevanti ed utili a dimostrare l’insistenza di una qualsivoglia prevalenza paesaggistica rispetto a stabili materializzazioni antropiche del tutto irrilevanti e prive di particolare pregio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00910/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00736/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2013, proposto da: 
Telecom Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, con domicilio eletto presso Maria Ughetta Bini in Brescia, via Ferramola, 14;

contro

Comune di Brescia; Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cederle, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;

nei confronti di

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia;

per l'annullamento

del provvedimento del 3/7/2013 di diniego definitivo al rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento di una stazione radio base presso un edificio sito in Brescia, via Lamberti n. 12, nonché di ogni altro atto connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Telecom Italia Spa impugna in questa sede il provvedimento comunale in epigrafe indicato con il quale le viene negata la possibilità di installare, su un edificio sito in Brescia in Via Lamberti 12, una SRB con portata inferiore a 300W, significando lo stesso, a tale negativo riguardo, inconferenze paesaggistiche-ambientali.

La citata società non manca di impugnare, ove occorrer possa, anche l’apparentemente presupposto art. 35 del P.P.R. (C.R. 11/01/2010 – 8^/951) e la ricollegabile deliberazione G.R.L. 8/11/2002 7^/11045.

1. 1) Più nello specifico, dopo aver premesso una serie di accadimenti-anche di aspetto procedimentale - utili a dimostrare la legittimità dell’iniziativa, vengono introdotte una serie di particolari censure.

1.1.1) La prima di queste richiama la presunta violazione dell’art. 87 del D.Lgs 259/03 insistendo per la presenza, nel corpo del citato atto, di plurimi profili sintomatici del vizio di eccesso di potere, pur in relazione a pareri del tutto inconferenti ed ormai improduttivi; ed invero, nel caso, si sarebbe formato un silenzio assenso per il decorrere del tempo previsto senza che fosse stato, precedentemente, trasmesso un preavviso di diniego.

1.1.2) Con la seconda censura, nel richiamarsi -ancora una volta all’art 87 di cui sopra - si assume la violazione dell’art. 4 della L.R. 11/01 e violazioni varie della L. 241/90, parimenti allegando ancora profili di vizio di eccesso di potere; più in particolare si sostiene che, nel caso che qui occupa, la procedura di profilo paesaggistico non dovrebbe rifarsi al P.P.R.: ciò in quanto rileverebbe una diversa procedura, in essere, del tutto peculiare. Viene enunciata giurisprudenza asseritamente conforme.

1.1.3) La terza censura afferma la violazione degli artt.135, 142 e 143 del D.Lgs 42/04, la violazione dell’art. 117 della Costituzione e, ancora una volta, per altro verso, il più volte citato art. 87. Si tratta di una censura che non solo è diretta avverso il citato P.P.R. in parte qua, ma anche avverso la delibera regionale sopra citata nella misura in cui tutto ciò potrebbe consentire il ricorso a una simile procedura allorquando sussistano particolari vincoli con riguardo a specifici beni individuati o parimenti puntualmente delineati nel loro insieme.

1.1.4) Con la successiva censura, articolando in modo diverso le argomentazioni di fondo poste alla base del ricorso, si deduce ancora una volta la violazione del citato art. 87, nonché degli artt. 80 e seguenti della L.R. 12/05 e del citato art. 35 del P.P.R.; inoltre accederebbero al motivo anche ulteriori profili sintomatici del vizio di eccesso di potere; in estrema sintesi il procedimento di esame paesaggistico non dovrebbe assumere un ruolo di presupposto, nel caso qui all’attenzione, rispetto all’esercizio del potere urbanistico-edilizio.

1.1.5) Con la quinta censura la società ricorrente si rifà, ancora una volta, al più volte citato art. 87, declinando carenza di motivazione specifica e puntuale in tema di valutazione paesaggistica e di una totale assenza di rilevanti presupposti di fatto e di diritto; da qui anche l’evidente carenza di qualsivoglia attività istruttoria.

1.1.6) Con la penultima censura si richiama ancora una volta la ritenuta violazione dell’art. 87 di cui sopra, reintroducendo alcuni profili del vizio di eccesso di potere e richiamando quanto enunciato nell’ultima parte della prima censura in tema di carenza di preavviso.

1.1.7) Con l’ultima censura si assume la violazione di alcuni articoli di cui alla già citata L. 241/90 onde far rilevare l’intervenuta inosservanza degli stessi nell’ambito del procedimento di specie, tale per cui: la relativa istruttoria sarebbe del tutto carente, i fatti presi in considerazione sarebbero travisati ed i presupposti del tutto erroneamente ponderati.

2) Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia avversando per quanto di ragione e nei limiti di riferimento ai propri atti (sopra specificamente indicati) le tesi della società ricorrente.

3) Non si è costituito in giudizio il Comune di Brescia.

4) All’udienza pubblica del 02/07/2014 la causa è stata spedita in decisione.

5) Il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con riguardo a quel motivo di fondo che permea la più parte delle censure complessivamente svolte. Tutto ciò senza la necessità di coinvolgere gli atti regionali subordinatamente impugnati.

5.1) Si osserva così che il provvedimento comunale basa il suo diniego su una presunta incompatibilità del nuovo impianto con l’aspetto antropico circostante. Tuttavia il parere relativo a ciò appare del tutto generico, inconsistente e privo di specificità rilevanti ed utili a dimostrare l’insistenza di una qualsivoglia prevalenza paesaggistica rispetto a stabili materializzazioni antropiche del tutto irrilevanti e prive di particolare pregio.

5.2. A tali conclusioni si perviene anche considerando l’atto di cui sopra quale atto di autotutela ancorché non preceduto da utile preavviso.

5.3. Ne consegue, per implicito, anche l’accoglimento della quinta censura, con cui la società ricorrente appellandosi al più volte citato art. 87, deduce il sostanziale difetto di motivazione in tema di valutazione paesaggistica e comunque l’erronea valutazione di rilevanti presupposti di fatto e di diritto, frutto altrettanto evidente di carenza di adeguata attività istruttoria.

6) Sicchè, come premesso, il ricorso è fondato e, assorbito quant’altro, va accolto nei termini sopraenunciati.

7) Le spese di lite, per la specificità della materia, possono essere compensate tra le parti..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nelle camere di consiglio del giorno 2 e 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)