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SEZ. 3 SENT. 28484 DEL 03/07/2003 (UD.11/04/2003) RV. 225381
PRES. Zumbo A REL. Onorato P COD.PAR.392
IMP. Fusillo PM. (Diff.) Favalli M
Smaltimento di rifiuti - Fanghi di de purazione - Disciplina applicabile - Individuazione.
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51
D. LG. DEL 27/1/1992 NUM. 99 ART. 16
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152
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In materia di fanghi derivanti dai processi di depurazione le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento (consistente nella modifica delle caratteristiche fisico-chimiche-biologiche dei fanghi per facilitarne l'uso agricolo) sono sottoposte oltre che alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, alla disciplina del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sui rifiuti, stante la espressa clausola di salvezza contenuta negli artt. 8 e 16 del citato decreto n. 99 (sia pure con riferimento al previgente D.P.R. n.915 del 1982).
Fonte CED Cassazione