Cass. Sez. III n. 36727 del 8 ottobre 2021 (UP 30 giu 2021)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Bruno
Rifiuti.Abbandono e responsabilità omissiva del proprietario dell’area

In materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 il Tribunale di Trani, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Benedetto Bruno, titolare dell’omonima ditta individuale e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di euro 1150 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo inosservanza di legge e vizio motivazionale, ha osservato che lo stesso Giudice aveva riconosciuto che non era stato l’imputato ad abbandonare ovvero a gestire i rifiuti rinvenuti sul terreno agricolo di proprietà, così ascrivendo all’imputato stesso la colpa di non essere intervenuto per impedire l’abuso (laddove la difesa aveva altresì cercato di dimostrare tanto la fittizietà dell’intestazione del terreno quanto invece la gestione a cura del padre). Ciò posto, la condanna era intervenuta – tra l’altro per comportamenti non contestati nel capo d’imputazione – per affermate condotte di natura omissiva, che il proprietario del terreno – che ivi esercitava solo attività di coltivazione - avrebbe dovuto evitare solamente nel caso in cui avesse avuto l’obbligo giuridico di impedire l’evento. In tal senso la condanna era contraria ai principi, atteso che l’imputato non era tenuto a rispondere dell’illecito sversamento operato da ignoti terzi sulla sua proprietà.
2.2. Col secondo motivo è stata lamentata la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante l’incensuratezza del ricorrente e l’assenza di abitualità del comportamento, infine comunque ritenuto rilevante.
2.3. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto che la disposta bonifica dell’area avrebbe dovuto rilevare ai fini del riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ed in specie la bonifica era intervenuta prima del giudizio ed in assenza di provvedimento amministrativo che la imponesse.   
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, la stessa sentenza ha dato conto che l’odierno ricorrente – cui erano contestati raccolta, recupero e  smaltimento di rifiuti nel proprio fondo in Andria - era estraneo a dette attività. In ogni caso il Tribunale ha osservato che non era credibile che ciò si fosse svolto all’insaputa del proprietario, tenuto a vigilare su chi agiva sul suo terreno. In ragione di ciò, la responsabilità andava verificata e riferita al coinvolgimento attivo ed omissivo, da ricondurre ad un comportamento doloso o perlomeno colposo.
4.1.1. Ciò posto, e tenuto altresì conto dell’imputazione siccome formulata a carico dell’odierno ricorrente, è ormai ripetuto il principio in forza del quale, in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all’art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (è stata così ritenuta corretta la decisione di merito che aveva condannato il proprietario non per la sua qualità di possessore dell’area di deposito, ma per avere questi consapevolmente partecipato all’attività illecita, mettendo a disposizione il terreno per lo smaltimento abusivo di rifiuti derivanti da lavori edili commissionati dallo stesso proprietario)(Sez. 3, n. 50997 del 07/10/2015, Cucinella e altro, Rv. 266030; cfr. altresì Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017, Andrisani e altro, Rv. 270340, circa l’eventuale responsabilità del coniuge comproprietario del terreno).
4.1.2. Alla stregua di siffatto principio, il Tribunale ha conclusivamente osservato che in specie vi era stato un comportamento negligente ed imprudente dell’imputato.
In definitiva, pertanto, ed in palese violazione del richiamato insegnamento, è stata ritenuta la penale responsabilità dell’odierno ricorrente – cui era stata contestata ab origine un’attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti - da un lato senza accertare alcuna consapevole attività di partecipazione all’illecito, e dall’altro ascrivendo allo stesso imputato una responsabilità di natura meramente colposa, non prevista dalla fattispecie.
4.1.3. Va da sé che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
4.2. Atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso, gli ulteriori due profili di impugnazione rimangono all’evidenza assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 30/06/2021