Cass. Sez. III n. 19332 del 8 maggio 2009 (Ud.11 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Soria
Rifiuti. Responsabilità rappresentante impresa edile per fatto dei dipendenti

In tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda. Pertanto, in applicazione di tali principi, correttamente è stata ritenuta la responsabilità del legale rappresentante dell’impresa edile produttrice di rifiuti, tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche in terna di formazione di un deposito incontrollato in assenza delle prescritte autorizzazioni.

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