Cass. Sez. III n. 17917 del 10 aprile 2017 (CC 6 dic 2016)
Presidente: Amoresano Estensore: Di Stasi Imputato: PM in proc.Dyrrah
Rifiuti.Revoca del sequestro del mezzo

Il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324 comma 7 cod.pen, quando, per tassativo disposto legislativo (art. 240, comma 2 cod.pen. o norme speciali, come nella specie l'art. 259, comma 2 d.lgs. n. 152/2006 ) sia prevista la confisca obbligatoria.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari in data 16.04.2016 emetteva decreto di convalida del sequestro probatorio ai sensi dell'art. 355 comma 2 cod. proc. pen. nei confronti degli indagati Rossana Martino e Tata Muharren. in relazione al reato di cui all'art. 259 d.lgs 152/2006.
Con ordinanza del 30.6.2016, a seguito di istanza di riesame proposta nell'interesse di DYRRAH SPED SHPK, con sede in Albania, quale terzo estraneo interessato alla restituzione della res in sequestro, il Tribunale di Bari annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio limitatamente alla motrice con cassone telonato Renault Premium tg AA075ED e ordinava la restituzione del bene in sequestro.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, articolando motivo ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc,pen. in relazione agli artt. 324, comma 7, cod.proc.pen., 240, comma 2, cod.pen. e 259 d.lgs n. 152/2006.
Il ricorrente deduce che le norme previste dalla legislazione speciale in tema di confisca hanno come caratteristica quella di prevedere la pericolosità intrinseca della res; ne conseguirebbe la configurabilità come obbligatoria della confisca di cui all'art. 259 dlgs n. 152/2006 in aggiunta alle ipotesi previste dall'art. 240, comma 2 cod.pen. e, quindi, l'applicabilità dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento del ricorso, argomentando ulteriormente che il Tribunale non aveva verificato i presupposti per concedere al terzo la restituzione del bene illecitamente impiegato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ritiene questo Collegio di aderire all'orientamento prevalente di questa Corte che ha affermato che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie (Sez.4, n.6383 del 18/01/2007, Rv.236106; Sez.2, n.494 del 01/12/2004, dep.14/01/2005, Rv. 230865; Sez.3, n.17310 del 12/03/2003, Rv.224789; Sez.3, n.8542 del 24/01/2001, Rv.218331).
Con riferimento al caso di specie, va evidenziato che in ipotesi di traffico illecito di rifiuti, l'art. 259, comma 2 d.lgs. n. 152/2006 prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, disponendo che "alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".
Il Tribunale ha accolto la domanda di restituzione del mezzo di trasporto in sequestro, ritenendo insussistenti le finalità probatorie ed affermando la non applicabilità del divieto di revoca di cui all'art. 324 comma 7 cod.proc.pen. perché trattasi di confisca prevista da legge speciale.
Stabilisce, invero, l'art. 324, comma 7, cod.proc.pen. (richiamato espressamente dall'art. 355 , comma 3 cod.proc.pen., relativo al riesame di convalida del sequestro probatorio di polizia giudiziaria), che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta "nei casi indicati nell'art. 240, comma 2 del codice penale". Si tratta dei casi riguardanti le "cose che costituiscono il prezzo del reato" e quelle "la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali" costituisca reato; di queste cose è sempre ordinata la confisca obbligatoria (del secondo gruppo di esse "anche se non è stata pronunciata condanna").
Nel caso in esame, va considerato, però, che la confisca è obbligatoria perché così ha previsto il legislatore ambientale all'art. 259, comma 2 d.lgs. n. 152/2006, estendendo in tale materia il disposto dell'art. 240 comma 2 cod.pen.
In assenza di una norma siffatta, invero, il veicolo con il quale è stata commessa la contravvenzione in esame andrebbe ricondotto, seguendo le linee tracciate dall'art. 240 cod.pen., nel novero delle cose indicate nel primo comma di detto articolo, soggette a confisca facoltativa ("nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.").
Il mezzo di trasporto non è, infatti, ex se una res tale da non poter restare in circolazione prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità e dall'esito del giudizio, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto (che ha utilizzato il veicolo per la commissione del reato di illecito trasporto di rifiuti).
L'obbligatorietà della confisca in esame, quindi, deve considerarsi ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 240 comma secondo, cod.pen.
Ne consegue che deve darsi continuità all'orientamento secondo il quale "Il principio enunciato nell'art. 324, comma 7, cod.proc.pen., in forza del quale il sequestro non può essere revocato nelle sole ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, cod.pen. ossia nelle sole ipotesi di sequestro del prezzo del reato o di cose intrinsecamente pericolose, non impone assolutamente di limitare il sequestro per garantire la confisca alle sole cose indicate nell'art. 240 cod.pen., comma 2, o comunque di revocarlo quando oggetto del sequestro siano cose diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo dianzi citato. La confisca obbligatoria ormai non è più limitata alle sole cose intrinsecamente pericolose di cui al comma 2 della norma dianzi citata, per le quali peraltro essa è obbligatoria anche a prescindere dalla condanna, ma è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi che in base all'art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa" (Sez.3, n. 10710 del 28/01/2009, Rv.243106).
Emerge, quindi, chiaramente, secondo una interpretazione teleologica e sistematica delle norme in esame che il sequestro non possa essere revocato, ai sensi dell'art. 324 comma 7 cod.pen, quando, per tassativo disposto legislativo (art. 240, comma 2 cod.pen. o norme speciali, come nella specie l'art. 259, comma 2 d.lgs. n. 152/2006 ) sia prevista la confisca obbligatoria.

3. L'ordinanza impugnata ha, pertanto, disposto la restituzione del bene in sequestro in violazione delle predette disposizioni normative.

4. Va, inoltre, ricordato che al caso di specie deve applicarsi anche il principio - costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui in tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 259, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale, l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (Sez.3, n.18515 del 16/01/2015, Rv.263772.; Sez,3, n.12473 del 02/12/2015, dep.24/03/2016, Rv.266482; Sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, Rv. 254749; Sez.3, n.46012 del 04/11/2008, Rv.241771).

5. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale, che terrà conto dei rilievi suesposti e dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari.

Così deciso il 06/12/2016