Cass. Sez. III n. 17903 del 10 aprile 2017 (Ud 16 giu 2016)
Presidente: Andreazza Estensore: Gentili Imputato: Coletti
Rifiuti.Gestione discarica e responsabilità del sindaco
E’ il Sindaco, in quanto soggetto esponenziale della Amministrazione comunale, che risponde delle eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute nella autorizzazione alla gestione da parte del Comune di lui amministrato di una discarica di rifiuti; la natura contravvenzionale del reato in questione, non richiedendo il dolo quale elemento soggettivo, consente che lo stesso sia integrato anche solo sulla base della colposità del comportamento del Sindaco stesso, ravvisabile già nella mera negligenza da lui manifestata nel non verificare l'avvenuto adempimento delle predette prescrizioni e, se del caso, nel sollecitare i relativi Uffici comunali al puntuale adempimento delle medesime.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 marzo 2014 II Tribunale de L'Aquila ha dichiarato la penale responsabilità di Coletti Maria Rita, condannandola alla pena di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 10, comma 2, lettera /), del dlgs n. 36 del 2003 e 256, comma 4, del dlgs n. 152 del 2006, per avere omesso, nella qualità di Sindaco del Comune di Ofena, di monitorare la discarica di rifiuti non pericolosi, come previsto, invece, dal Piano di Sorveglianza e Controllo, parte integrante del provvedimento regionale con il quale il Comune di Ofena era stato autorizzato alla gestione della predetta discarica.
In particolare il Tribunale, rilevato che il Comune di Ofena aveva omesso di trasmettere ai competenti uffici regionali la relazione annuale illustrativa dello stato del sito relativamente al periodo che va dal 2006 al 2010, ha osservato, quanto agli anni dal 2006 al 2008, che l'illecito, il cui momento consumativo andava collocato al 31 dicembre di ogni anno, stante l'obbligo di trasmettere la relazione in questione almeno una volta l'anno, doveva intendersi prescritto, mentre, relativamente all'anno 2010, nel corso del quale vi era stato un avvicendamento nella carica di Sindaco del Comune, l'illecito non era più attribuibile alla Coletti.
Pertanto la pronunzia di condanna era da riferirsi solo alla omissione relativa all'anno 2009, in relazione al quale, peraltro, aveva rilevato il Tribunale, era stato presentato, solo nel maggio del 2010, un elaborato, a firma del responsabile dell'area tecnica del Comune, che era stato ritenuto dal Tribunale comunque lacunoso e contraddittorio, inidoneo, pertanto, ad assolvere la funzione informativa e conoscitiva cui esso era normativamente preposto.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Coletti, tramite il suo difensore di fiducia, osservando che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la relazione tecnica depositata in data 20 maggio 2010 doveva intendersi tempestiva, in quanto, essendo questa finalizzata a dare un rendiconto della gestione annuale della discarica era evidente che la stessa non poteva essere redatta anteriormente alla fine dell'anno solare, sicché non vi erano elementi per affermare la tardività della relazione redatta in data 20 maggio 2010, relativamente all'anno 2009.
La sentenza sarebbe, altresì, illogica ove in essa è affermata la inadeguatezza della prelazione a fornire il necessario apporto informativa, stante la sua lacunosità, senza tenere conto che in merito alla stessa non sono state sollevate obbiezioni da parte dell'organo regionale cui la stessa è stata indirizzata.
Infine si lamenta che sia stata fatta ricadere sul Sindaco la responsabilità per il preteso inadempimento nonché per le carenze della Relazione del maggio 2010, attribuendogli, pertanto, una responsabilità per fatto altrui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ancorché per ragioni diverse da quelle dedotte dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, la sentenza del Tribunale de L'Aquila deve essere annullata.
Rileva la Corte che alla Coletti è stata contestata, nella qualità di Sindaco del Comune di Ofena, la violazione di quanto previsto dall'art. 10 del dlgs n. 36 del 2003, norma questa che, al comma 2, lettera /), dispone a carico del soggetto, sia esso persona fisica o giuridica ed, in questo ultimo caso, ente pubblico o privato, il quale sia stato autorizzato alla realizzazione ed alla successiva gestione di una discarica di rifiuti, intendendosi per gestione sia la conduzione della fase strettamente operativa che di quella post-operativa della stessa, fra gli altri obblighi/quello di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativamente sia alla fase operativa che alla fase post-operativa; tale obbligo, ribadito anche nel suo riferimento alla fase post-operativa della gestione della discarica dalla previsione normativa contenuta nel successivo art. 13, comma 5, del citato dlgs n. 36 del 2003, se inottemperato trova la sua sanzione in quanto previsto dal comma 4 dell'art. 256 del dlgs n. 152 del 2006, il quale punisce con le pene di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 della medesima disposizione, abbattute della metà, la inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni alla gestione delle discariche di rifiuti, ivi compresa, pertanto, anche l'omessa trasmissione annuale alla Regione, da parte del gestore della discarica, della relazione di cui alla ricordata lettera /) del comma 2 dell'art. 10 del dlgs n. 36 del 2003.
Tale essendo la contestazione ed essendo indubbio che il Comune di Ofena è stato autorizzato alla gestione di una discarica, in località Pedicellara, per la quale non risulta essere stata inoltrata alla competente Regione Abruzzo alcuna relazione con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 - relativamente ai quali comunque il Tribunale de L'Aquila già ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle relative condotte contravvenzionali - mentre con riferimento all'anno 2009 la predetta relazione risulta essere stata trasmessa alla Regione solo nel maggio del 2010, osserva la Corte che con la sentenza impugnata la posizione della Coletti, tenuta all'adempimento di cui sopra in quanto Sindaco del predetto Comune sino allo svolgimento delle elezioni comunali del 2010, è stata definita con sentenza di condanna della medesima con esclusivo riferimento all'omissione riguardante l'anno 2009, posto che, come dettoi rispetto agli anni precedenti le omissioni ad essi riferite non hanno più rilevanza penale, essendosi i relativi illeciti oramai estinti per prescrizione, mentre per ciò che concerne l'anno 2010, l'avvenuto avvicendamento della Coletti con altra persona nella carica di Sindaco ha eliso a carico di questa il relativo dovere di comunicazione nei confronti della Regione in relazione allo stato della discarica esentandola, pertanto, dalla relativa responsabilità penale.
Venendo, a questo punto, ad esaminare il tenore delle contestazioni mosse dalla ricorrente alla sentenza del giudice di primo grado, osserva la Corte che con la prima di esse la difesa dell'imputata propone una lettura della disposizione contenente il precetto violato, cioè la lettera /) del comma 2 dell'art. 10 del dlgs n. 36 del 2003, secondo la quale, dovendo riguardare la relazione annuale sull'andamento della gestione della discarica il periodo ricompreso nell'intero anno civile, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, essa deve essere rimessa alla competente Regione solo dopo la scadenza del detto periodo; pertanto, essendo stata trasmessa, quanto all'anno 2009, la predetta relazione nel maggio del 2010, la contestata omissione non si è realizzata, essendo stata tempestivamente rimessa a chi di dovere la relazione in questione, di tal che la condotta contravvenzionale oggetto di contestazione non sussisterebbe.
La tesi, sebbene suggestiva, tuttavia non pare cogliere nel segno.
Come, infatti, puntualmente segnalato dal giudice di primo grado, la proposizione normativa che si assume essere stata violata dalla imputata prevede che il gestore della discarica abbia l'obbligo, espressamente indicato nel provvedimento autorizzatorio, di presentare, "almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa"; ora, la circostanza che il legislatore indichi la cadenza temporale massima per l'adempimento di tale obbligo con la espressione "almeno una volta all'anno", se per un verso contraddice espressamente la tesi postulata dalla difesa dell'imputata secondo la quale la relazione dovrebbe coprire nell'ambito del proprio oggetto l'intero periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, essendo in evidente contraddizione con essa la possibilità di presentare un numero di relazioni superiore ad una nel corso dell'anno civile (in quanto, ove si ritenesse che le stesse dovessero necessariamente riguardare tale intero periodo, risulterebbe evidente che la presentazione di più di una relazione annuale comporta la necessità del frazionamento sub annuale del periodo di riferimento), per altro verso avvalora la tesi interpretativa fatta propria dal giudice di primo grado che, ove il gestore della discarica abbia ritenuto di optare per la possibilità di presentare una sola relazione annuale e ciò non sia già avvenuto nel corso dell'anno di riferimento, detta presentazione non potrà essere differita, pena la definitiva omissione della possibilità di adempiere tempestivamente all'obbligo prescritto, oltre la data del 31 dicembre dell'anno in questione.
La ritenuta correttezza della esegesi normativa operata dal giudice di primo grado in ordine alla scadenza del termine per la presentazione della relazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera /), del dlgs n. 36 del 2003, comporta, quale conseguenza, il rigetto del primo motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente, dovendosi ritenere tardivamente presentata, e pertanto omessa relativamente all'anno 2009, la relazione inoltrata alla Regione Abruzzo dal Comune di Ofena solo nel maggio del 2010.
Passando al secondo motivo di impugnazione - avente ad oggetto la pretesa illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale assume come lacunoso il contenuto della relazione illustrativa inoltrata dal Comune di Ofena alla Regione Abruzzo in data 20 maggio 2010, risultando, pertanto, questa inidonea a svolgere la sua funzione informativa e conoscitiva, senza rilevare, tuttavia, che lo stesso ente cui la relazione era stata indirizzata non ha sollevato alcuna perplessità in ordine alla sua completezza - ritiene la Corte la inammissibilità della censura.
Infatti, una volta affermata la intervenuta scadenza del termine, evidentemente perentorio, entro il quale era necessario trasmettere la relazione in questione alla Regione di competenza, non ha alcun significato riflettere in ordine alla esaustività o meno del contenuto del documento inviato quando il termine per la sua trasmissione già era spirato e, pertanto, il reato si era definitivamente consumato; perciò l'argomento utilizzato in motivazione dal Tribunale de L'Aquila è chiaramente un argumentum ad abundantiam, non significativo ai fini della decisione adottata, in relazione al quale non è, pertanto, ammissibile una valida censura.
Relativamente al terzo motivo di impugnazione, con il quale la sentenza è stata censurata nella parte in cui in essa si farebbe ricadere sul Sindaco una responsabilità in relazione ad una condotta omissiva che non gli sarebbe propria, rileva la Corte che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è il Sindaco, in quanto soggetto esponenziale della Amministrazione comunale, che risponde delle eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute nella autorizzazione alla gestione da parte del Comune di lui amministrato di una discarica di rifiuti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 novembre 1996, n. 9682); la natura contravvenzionale del reato in questione, non richiedendo il dolo quale elemento soggettivo, consente che lo stesso sia integrato anche solo sulla base della colposità del comportamento del Sindaco stesso, ravvisabile già nella mera negligenza da lui manifestata nel non verificare l'avvenuto adempimento delle predette prescrizioni e, se del caso, nel sollecitare i relativi Uffici comunali al puntuale adempimento delle medesime.
La circostanza che di tutti tali comportamenti sollecitatori non via sia traccia nella sentenza né di essi è stata data alcuna allegazione da parte della ricorrente fa sì che correttamente il Tribunale de L'Aquila abbia attribuito alla Coletti la responsabilità del reato omissivo a lei contestato, anche in considerazione della modesta entità del Comune di questione, dato che, rendendo concretamente esigibile un diretto controllo da parte del Sindaco sul puntuale adempimento delle principali incombenze amministrative riconducibili agli uffici comunali, comporta la indubbia sanzionabilità di un eventuale omesso controllo, essendo questo espressione di un comportamento quanto meno negligente.
Vi è, però, a questo punto da rilevare che, stante la ammissibilità del ricorso dalla medesima imputata proposto, è necessario verificare la perdurante esistenza di un interesse dell'ordinamento alla persecuzione del comportamento posto in essere dalla imputata, ovvero se, dato il tempo decorso dalla commissione dell'illecito, lo stesso possa essere inteso oramai estinto per intervenuta prescrizione.
Sul punto deve osservarsi che, trattandosi di un reato omissivo in senso stretto, il dies commissi delicti deve essere individuato al momento della inutile scadenza del termine per la esecuzione della condotta positiva omessa; ergo, con riferimento al caso di specie ed alla luce delle argomentazioni dianzi svolte al 31 dicembre dell'anno 2009.
Stante la natura contravvenzionale del reato e della sanzione ad esso correlata, il relativo termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen., è pari ad anni 4, prorogabili, visto l'art. 161, comma 2, cod. pen., in presenza di fattori interruttivi della prescrizione, ma non di elementi che consentano un dilatamento ancora più ampio del termine in questione, per un ulteriore anno.
Il reato in questione si è, pertanto, estinto, in virtù della maturazione del relativo termine prescrizionale alla data del 31 dicembre 2014.
Conseguentemente la sentenza impugnata, stante la dimostrata assenza di ragioni che avrebbero potuto giustificare un'assoluzione con formula più ampia della prevenuta, deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016