Cass. Sez. III n. 25028 del 16 giugno 2016 (Ud 18 feb 2016)
Pres. Amoresano Est. Liberati Ric. Vivarelli
Rifiuti.Rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore

Fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche se particolarmente abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere previsti, con la conseguenza che il titolare di una attività imprenditoriale, che si svolga in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per eseguire i trasporti anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d'acqua), che sia conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti.

 

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